Tutte le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono disponibili nel testo integrale sul sito www.echr.coe.int (in francese ed inglese).
Alcune delle più significative sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sono disponibili nel testo integrale sul sito http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20.wp (in lingua italiana)
Corte europea dei diritti dell'Uomo, quarta sezione, sentenza 14 aprile 2015 , caso CONTRADA (N.3) contro ITALIA , ricorso n. 66655/13 condanna dello Stato italiano (il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non era stato sufficientemente delineato fino alla fine degli anni 1980 e pertanto non poteva applicarsi per fatti precedenti)
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-153771"]}
Corte europea dei diritti dell'Uomo, quarta sezione, sentenza 7 aprile 2015 , caso CESTARO contro ITALIA , ricorso n. 66655/13 condanna dello Stato italiano per le torture praticate alla scuola Diaz (G8, Genova 2011)
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-153473
Corte europea dei diritti dell'Uomo, seconda sezione, sentenza 8 aprile 2014 , caso DHAHBI contro Italia, ricorso n. 17120/09 condanna dello Stato italiano per discriminazioni e per il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte dell'Unione Europea.
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx?i=001-146244
Corte europea dei diritti dell'Uomo, seconda sezione, sentenza 7 gennaio 2014 , caso CUSAN e FAZZO contro ITALIA , ricorso n. 77/07 condanna dello Stato italiano per l'impossibilità dell'uso del cognome della madre nei riguardi dei figli legittimi. http://www.dirittiuomo.it/sites/default/files/AFFAIRE%20CUSAN%20ET%20FAZZO%20c.%20ITALIE.pdf
Corte europea dei diritti dell'Uomo, seconda sezione, sentenza 24 settembre 2013 , caso DE LUCA contro ITALIA , ricorso n. 43870/04 condanna dello Stato italiano per l’impossibilità di porre in esecuzione una sentenza di condanna nei confronti di un comune in conseguenza del suo stato di dissesto dichiarato in base alla legge nazionale.http://www.dirittiuomo.it/sites/default/files/AFFAIRE%20DE%20LUCA%20c.%2...
Corte europea dei diritti dell'uomo Strasburgo, seconda sezione ,sentenza del comitato, 16 luglio 2013, caso CORRADO e altri c. ITALIA, ricorsi n. 32850/02, 32852/02, 34367/02, 34369/02, 34371/02, 34372/02, 34376/02, 34378/02, 343781/02, 34382/02, 34388/02, condanna integrativa del quantum liquidato a livello nazionale con la legge Pinto 89/2001. http://www.dirittiuomo.it/sites/default/files/CASE%20OF%20CORRADO%20v.%20ITALY%20%20Italian%20Translation%20by%20the%20Italian%20Ministry%20of%20Justice.pdf
Corte europea dei diritti dell'uomo Strasburgo, seconda sezione ,decisione sulla ricevibilita', 12 marzo 2013, caso D'ACUNTO e altri c. ITALIA, ricorsi n. 13741/11, cancellazione della causa dal ruolo per la congruita' della proposta transattiva del Governo italiano, per il pagamento ritardato dell'indennità di cui alla legge Pinto, liquidata dai giudci nazionali. http://www.dirittiuomo.it/sites/default/files/dacuntoconciliazionepinto.pdf
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) (Sezione seconda) sentenza del 18 ottobre 2011, (ricorso n. 13175/03) caso GIUSTI c. ITALIA. La procedura di cui alla legge Pinto n. 89/2001 all’esame della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Strasburgo, Grande Camera, sentenza del 24 marzo 2011 caso Giuliani e Gaggio c. Italia ricorso no 23458/02. (la morte di Calo Giuliani in occasione del G8 a Genova nel 2001). In riforma della sentenza del 25 agosto 2009, dichiara che non sussiste alcuna responsabilità dello Stato italiano a seguito dell’uccisione di Carlo Giuliani ad opera di un carabiniere poiché quest’ultimo ha agito per legittima difesa. Le conseguenti indagini disposte dalle autorità italiane sono state adeguate. In ogni caso i familiari della vittima, dopo la prima autopsia diedero il loro consenso alla cremazione del cadavere. Anche se i familiari della vittima non hanno potuto costituirsi parte civile nel processo penale a seguito del mancato rinvio a giudizio di un soggetto penalmente responsabile, essi mantengono la possibilità di una azione di responsabilità civile.
Corte europea dei Diritti dell'Uomo, Strasburgo, Grande Camera, sentenza del 18 marzo 2011 caso Lautsi c. Italia ricorso no 30814/06. (il caso del crocifisso nella scuola pubblica). In riforma della sentenza del 3 novembre 2009, dichiara che l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche italiane non viola il diritto dei genitori di istruire i loro figli secondo le loro convinzioni, né il diritto dei bambini alla libertà di religione o di coscienza, in quanto tale esposizione non è associata a pratiche di indottrinamento a favore della religione cattolica, né ad intolleranza verso altre religioni.
(massima non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo), seconda sezione, sentenza del 18 maggio 2010, caso Ogaristi c. Italia (ricorso n° 231/07). –La Corte dichiara la non equità del processo penale all’esito del quale l’imputato è stato condannato alla pena dell’ergastolo, poiché allo stesso non era stata concessa alcuna occasione per interrogare l’unico testimone a suo carico, né nella fase dell'istruzione né durante i dibattimenti.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo), sentenza del 16 marzo 2010, caso DI BELMONTE c. Italia (ricorso no 72638/01). Violazione dell’articolo 1 del Protocollo N.1 (diritto al rispetto dei beni) per il fatto che legge italiana n.413/1991 che aveva introdotto la ritenuta fiscale del 20% sull’indennità di espropriazione era entrata in vigore sette mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza che aveva liquidato tale indennità e per il fatto del ritardo con cui l’ente espropriante aveva pagato tale indennità.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo), GRANDE CAMERA, sentenza del 22 DICEMBRE 2009, caso GUISO-GALLISAY c. Italia (ricorso no 58858/00). -EQUA SODDISFAZIONE quantum debeatur – Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva - accessione invertita) del terreno dei ricorrenti. Si conferma l’ìnversione di giurisprudenza della Corte europea. ( File PDF 465 KB )
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO (Strasburgo) Sentenza del 03 novembre 2009
Caso Lautsi c. Italia (ricorso n° 30814/06) Il CROCIFISSO NELLE AULE SCOLASTICHE E’ CONTRARIO AL DIRITTO DEI GENITORI DI ISTRUIRE I LORO FIGLI SECONDO LE LORO CONVINZIONI ED AL DIRITTO DEI BAMBINI ALLA LIBERTÀ DI RELIGIONE
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo), seconda sezione, sentenza del 16 luglio 2009, caso Sulejmanovic c. Italia (ricorso n° 22635/03). –La Corte dichiara che costituisce violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (divieto dei trattamenti inumani o degradanti) il semplice fatto che il ricorrente durante la sua reclusione per 3 mesi aveva diviso la sua cella con altri sei detenuti, così disponendo per sé di soli 2,70 mq. di superficie. EQUA SODDISFAZIONE quantum debeatur limitatamente al danno morale, euro mille.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) , seconda sezione, sentenza del 26 maggio 2009, caso Rossitto c. Italia (ricorso n. 7977/03) La Corte dichiara che la sottoposizione per lungo tempo di un terreno ad un vincolo di inedificabilità in vista della sua espropriazione, senza indennizzo, e senza che sia intervenuta l’espropriazione, comporta la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. EQUA SODDISFAZIONE quantum debeatur 130.000 Euro (centotrentamilaeuro) per danno materiale, oltre 5.000 euro per danno morale, oltre a 5.000 euro per spese legali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo), seconda sezione, sentenza del 20 gennaio 2009, caso Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia (ricorso n° 75909/01). –La Corte dichiara che la confisca dei terreni delle società ricorrenti, in Bari sulla costa detta “Punta Perotti”, in quanto sanzione penale, è avvenuta in violazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (nulla poena sine lege) ed ha comportato anche la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. EQUA SODDISFAZIONE quantum debeatur limitatamente al danno morale ed alle spese legali. Riserva di decidere sul danno patrimoniale.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo), seconda sezione, sentenza del 21 ottobre 2008,caso GUISO-GALLISAY c. Italia (ricorso no 58858/00). -EQUA SODDISFAZIONE quantum debeatur – Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva - accessione invertita) del terreno del ricorrente. Inversione di giurisprudenza della Corte europea. Il risarcimento del danno non si commisura più sul valore delle opere realizzate dalla Pubblica Amministrazione, ma solo al valore del terreno attualizzato, oltre al danno morale ed alle spese legali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 04 dicembre 2007, caso PASCULLI c. Italia (ricorso no 36818/97). -EQUA SODDISFAZIONE quantum debeatur - Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva - accessione invertita) del terreno del ricorrente. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente 800.000 euro per danno materiale, , corrispondente alla differenza tra l’indennità erogata dai giudici nazionali ed il valore di mercato dei beni espropriati, al valore attuale del terreno ivi compreso il costo della costruzione ivi insistente, oltre 10.000 euro per danno morale ed euro 65.000 per spese legali per i processi i davanti ai giudici nazionali e davanti alla Corte europea. (traduzione non ufficiale della sentenza a cura dell’avv. Costantino Ventura). ( File PDF 209 KB )
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 01 aprile 2008, caso GIGLI COSTRUZIONI S.R.L. c. Italia (ricorso no 10557/03). - Violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione LEGITTIMA del terreno della ricorrente. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare alla società ricorrente euro 500.000 per danno materiale, corrispondente alla differenza tra l’indennità erogata dai giudici nazionali ed il valore di mercato dei beni espropriati, euro 9.676 per danno morale ed euro 10.000 per spese legali davanti alla Corte europea. (traduzione non ufficiale della sentenza a cura dell’avv. Costantino Ventura).
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 13 novembre 2007, caso BOCELLARI E RIZZA c. Italia (ricorso no 399/02). Violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (equo processo), per la mancanza di pubblicità dell’udienza che dispone le misure di prevenzione. Dichiara che la sentenza costituisce di per sé un’equa soddisfazione. Lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti euro 2.000 per spese legali. (traduzione non ufficiale della sentenza a cura dell’avv. Maurizio de Stefano).
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo), DECISIONE del 29 marzo 2007 sulla RICEVIBILITA’ del Ricorso n° 23123/04, caso SPAMPINATO contro ITALIA. Irricevibile. Non violazione degli articoli 9 e 14 della Convenzione e dell’art. 1 del Protocollo n.1. Legittimità della destinazione dell’otto per mille alle chiese italiane. (traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano).
RAI INTERNATIONAL MULTIMEDIA - 23 MARZO 2007
Speciale Taccuino Italiano
I Diritti Umani alla base della nascita dell'Europa
Augusto Milana ne parla con l'Avv. Maurizio de Stefano, il primo legale italiano che ha portato una causa nel 1971 davanti alla Corte Europea dei Diritti Umani a Strasburgo.
Ascolta il servizio: http://www.rainternational.rai.it/speciali/trattati_roma/multimedia.shtml
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Terza Sezione. Strasburgo. Caso ZUNIC contro ITALIA . Sentenza del 21 dicembre 2006 Ricorso n° 14405/05. Violazione dell’articolo 6 (equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per una condanna penale in contumacia. Danno morale, nulla, essendo sufficiente l’accertamento della violazione.
(traduzione non ufficiale della sentenza a cura della dott.ssa Manuela Lupoli )
GRANDE CAMERA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, SENTENZA DEL 29 MARZO 2006ricorso n.36813/1997 Scordino ed altri/Italia (n.1) (ESPROPRIAZIONE)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, STRASBURGO, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso MUSCI c. ITALIA Ricorso n. 64699/01, conferma la sentenza del 10 novembre 2004 della stessa Corte europea. Violazione del termine ragionevole di durata delle procedure.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, STRASBURGO, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso MOSTACCIUOLO c. ITALIA (No 1) Ricorso n. 64705/01, conferma la sentenza del 10 novembre 2004 della stessa Corte europea. Violazione del termine ragionevole di durata delle procedure.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, STRASBURGO, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso MOSTACCIUOLO c. ITALIA (No 2) Ricorso n. 65102/01, conferma la sentenza del 10 novembre 2004 della stessa Corte europea. Violazione del termine ragionevole di durata delle procedure.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, STRASBURGO, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso COCCHIARELLA C. ITALIA Ricorso n. 64886/01, conferma la sentenza del 10 novembre 2004 della stessa Corte europea. Violazione del termine ragionevole di durata delle procedure.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, STRASBURGO, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso APICELLA C. ITALIA Ricorso n. 64890/01, conferma la sentenza del 10 novembre 2004 della stessa Corte europea. Violazione del termine ragionevole di durata delle procedure.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, STRASBURGO, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso ZULLO C. ITALIA Ricorso n. 64897/01, conferma la sentenza del 10 novembre 2004 della stessa Corte europea. Violazione del termine ragionevole di durata delle procedure.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, STRASBURGO, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso PROCACCINI C. ITALIA Ricorso n. 65075/01, conferma la sentenza del 10 novembre 2004 della stessa Corte europea. Violazione del termine ragionevole di durata delle procedure.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, STRASBURGO, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso PIZZATI C. ITALIA Ricorso n. 62361/00, conferma la sentenza del 10 novembre 2004 della stessa Corte europea.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, STRASBURGO, GRANDE CAMERA SENTENZA DEL 29 MARZO 2006, caso SCORDINO C. ITALIA (N1) Ricorso n. 36813/97, conferma la sentenza del 29 luglio 2004 della stessa Corte europea.
Strasburgo. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. GRANDE CAMERA. Caso SEJDOVIC Contro ITALIA Sentenza del 01 marzo 2006. Ricorso n° 56581/00
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 06 marzo 2007, caso SCORDINO N.3 c. Italia (ricorso no 43662/98i. EQUA SODDISFAZIONE quantum debeatur - Violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione indiretta (occupazione acquisitiva - accessione invertita) del terreno dei ricorrenti. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti 3.300.000 euro per danno materiale, 40.000 euro per danno morale ed euro 30.000 per spese legali.
Traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Grande Camera, Strasburgo, sentenza del 14 dicembre 2006 ricorso n. 1398/03 (caso MARKOVIC ed altri contro ITALIA) diritto ad un equo processo - atti compiuti dallo stato italiano in operazioni belliche – risarcimento - difetto assoluto di giurisdizione.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Strasburgo, sentenza del 21 dicembre 2006 ricorso n. 14405/05 (caso ZUNIC contro ITALIA) diritto ad un equo processo - procedimento contumaciale - violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 della Convenzione
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, GRANDE CAMERA, Strasburgo, sentenza 29 marzo 2006, caso SCORDINO (n.1) CONTRO Italia. Articolo 6 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. art. 1 Procollo n. 1. Applicazione con effetto retroattivo ai giudizi pendenti dei nuovi e peggiorativi criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione ex art. 5 bis della legge italiana no 359 dell’ 8 agosto 1992. Ingerenza del potere legislativo sul funzionamento del potere giudiziario. Violazione. Sussistenza. Protocollo no 1, articolo 1 (rispetto dei beni). Indennità di espropriazione di un bene non ragionevolmente rapportabile al valore di mercato del bene espropriato ed erogata con notevole ritardo. Violazione. Sussistenza. Durata non ragionevole dei processi. Violazione. Sussistenza.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. GRANDE CAMERA. (Strasburgo) sentenza del 01 MARZO 2006, Caso SEJDOVIC c. Italia (ricorso no 56581/00). Violazione dell’articolo 6 (equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per una condanna penale in contumacia. Danno morale, nulla, essendo sufficiente l’accertamento della violazione e per le spese processuali 8.000 euro. Ma l’Italia deve riformare la sua legislazione in tema di processo penale in contumacia poiché la violazione constatata deriva da un problema strutturale del suo ordinamento processuale penale. (traduzione non ufficiale della sentenza a cura dell’avv. Maurizio de Stefano )
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 01 aprile 2008, caso GIGLI COSTRUZIONI S.R.L. c. Italia (ricorso no 10557/03). - Violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione LEGITTIMA del terreno della ricorrente. Dichiara che lo Stato convenuto deve versare alla società ricorrente euro 500.000 per danno materiale, corrispondente alla differenza tra l’indennità erogata dai giudici nazionali ed il valore di mercato dei beni espropriati, euro 9.676 per danno morale ed euro 10.000 per spese legali davanti alla Corte europea. (traduzione non ufficiale della sentenza a cura dell’avv. Costantino Ventura).
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 06 dicembre 2005, caso IELO c. Italia (ricorso no 23053/02). Violazione dell’articolo 6.1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, (diniego di accesso ad un tribunale) per la mancata autorizzazione a procedere contro un membro del Parlamento italiano in tema di diffamazione compiuta in assenza di un legame evidente con un'attività parlamentare. Danno morale euro 8.000, oltre le spese legali. (traduzione non ufficiale della massima della sentenza a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 09 giugno 2005, caso R.R. c. Italia (ricorso no 42191/02). Violazione dell’articolo 6§1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in tema della condanna in contumacia nel processo penale.
(traduzione non ufficiale della massima della sentenza a cura della dott. Maria Luisa Schiavone)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 30 giugno 2005, caso BOVE c. Italia (ricorso no 30595/02). Violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per la mancata regolamentazione del diritto di visita del padre verso la figlia minore affidata alla madre.
(traduzione non ufficiale della massima della sentenza a cura della dott. Maria Luisa Schiavone)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 28 giugno 2005, caso HERMI c. Italia (ricorso no 18114/02). Violazione dell’articolo 6§1della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per la mancata comparizione dell’imputato in udienza . Danno morale euro 1.000
(traduzione non ufficiale della massima della sentenza a cura della dott. Maria Luisa Schiavone)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 28 giugno 2005, caso GALLICO c. Italia (ricorso no 53723/00). Definitiva il 28 settembre 2005 - Non violazione dell’articolo 3. Non violazione dell’articolo 8. Violazione dell’articolo 6§1della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in tema dello speciale regime penitenziario contemplato nella sezione 41 bis della Legge sull’amministrazione carceraria.
(traduzione non ufficiale della massima della sentenza a cura della dott. Maria Luisa Schiavone)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 09 giugno 2005, caso PICARO c. Italia (ricorso no 42644/02). Violazione dell’articolo 5 § 1 (c), sulla durata della carcerazione preventiva. Non violazione dell’articolo 5 § 1 (c) sui tempi di rilascio. Violazione dell’articolo5 § 4, dell’articolo 5 § 5 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in tema di carcerazione preventiva Danno morale euro 7.000.
(traduzione non ufficiale della massima della sentenza a cura della dott. Maria Luisa Schiavone)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 19 maggio 2005, caso ACCIARDI E CAMPAGNA c. Italia (ricorso no 41040/98). divenuta definitiva il 12 ottobre 2005 Violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione di fatto del terreno dei ricorrenti avvenuta nel 1977, senza corresponsione di alcuna indennità, per cui dopo 27 anni non era stata emessa neppure una sentenza di primo grado che avesse liquidato il risarcimento dei danni. Quantum riservato al prosieguo del giudizio davanti alla Corte europea.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) Terza sezione Caso MASCOLO contro ITALIA°. SENTENZA del 16 dicembre 2004 Ricorso n° 68792/01. Violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (protezione della proprietà) così come dell’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, (diritto ad un processo entro un termine ragionevole) (per l’impossibilità prolungata di ottenere il possesso dell’appartamento del ricorrente dovuta alla mancata concessione della forza pubblica durante l’esecuzione dello sfratto). Equa soddisfazione liquidata in 3.000 EURO (tre mila) per solo danno morale e 700 EURO (settecento) per le spese legali, sostenute davanti ai giudici nazionali. Esclusione del danno materiale. (traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano).
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO ZEČIRI contro ITALIA DECISIONE del 13 maggio 2004 SULLA RICEVIBILITA’ del Ricorso n° 55764/00. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO ZEČIRI contro ITALIA SENTENZA del 04 agosto 2005 Ricorso n° 55764/00.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 17 maggio 2005, caso PASCULLI c. Italia (ricorso no 36818/97). Violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione illegittima, con applicazione retroattiva dei criteri di cui alla legge finanziaria n. 662 del 1996, per il pagamento dell’indennità di espropriazione. Quantum riservato al prosieguo del giudizio davanti alla Corte europea. (traduzione non ufficiale della motivazione a cura dell’avv. Costantino Ventura)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 17 maggio 2005, caso SCORDINO(n.3) c. Italia (ricorso no 43662/98). Violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione illegittima con applicazione retroattiva dei criteri di cui alla legge finanziaria n. 662 del 1996, per il pagamento dell’indennità di espropriazione. Quantum riservato al prosieguo del giudizio davanti alla Corte europea. (traduzione non ufficiale della massima a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 17 maggio 2005, caso PASCULLI c. Italia (ricorso no 36818/97). Violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione illegittima, con applicazione retroattiva dei criteri di cui alla legge finanziaria n. 662 del 1996, per il pagamento dell’indennità di espropriazione. Quantum riservato al prosieguo del giudizio davanti alla Corte europea. (traduzione non ufficiale della massima a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 17 maggio 2005, caso MASON e altri c. Italia (ricorso no 43663/98). Violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione legittima a cui dopo 24 anni non aveva fatto seguito il pagamento dell’indennità di espropriazione. Quantum riservato al prosieguo del giudizio davanti alla Corte europea. (traduzione non ufficiale della massima a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 19 maggio 2005, caso ACCIARDI E CAMPAGNA c. Italia (ricorso no 41040/98). Violazione dell’articolo 1 del Protocollo no 1 (rispetto dei beni) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per un’espropriazione di fatto del terreno dei ricorrenti avvenuta nel 1977, senza corresponsione di alcuna indennità, per cui dopo 27 anni non era stata emessa neppure una sentenza di primo grado che avesse liquidato il risarcimento dei danni. Quantum riservato al prosieguo del giudizio davanti alla Corte europea. (traduzione non ufficiale della massima a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 10 novembre 2004, CASO SEJDOVIC c. Italia (ricorso no 56581/00). Violazione dell’articolo 6 (equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per una condanna penale in contumacia. Danno morale, nulla, essendo sufficiente l’accertamento della violazione e per le spese processuali 6.000 euro. Ma l’Italia deve riformare la sua legislazione in tema di processo penale in contumacia poiché la violazione constatata deriva da un problema strutturale. (traduzione non ufficiale della massima a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Strasburgo, 10 novembre 2004, caso MUSCI contro Italia, ricorso n. 64699/01. Articolo 6 § 1, Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo; equo processo; termine ragionevole di durata – criteri di liquidazione dell’equa riparazione nel quadro della legge Pinto n. 89/2001 (con commento dell’avv. Maurizio de Stefano).
Strasburgo 18 gennaio 2005. Corte Europea dei Diritti Umani. Legge Pinto (Italia): 8OO ricorsi sospesi in attesa decisione di un caso pilota. (La Corte ha deciso di sospendere l'esame di una serie di oltre 800 casi italiani sulla durata delle procedure, in attesa della decisione relativa ad un caso pilota a cui è stata applicata la Legge Pinto). (traduzione non ufficiale del Comunicato del Cancelliere, a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Strasburgo, 21 settembre 2004. CASO SANTAMBROGIO c. Italia. ricorso n. 61945/00. Articolo 6 § 1, Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo; equo processo. gratuito patrocinio in materia civile (divorzio) - limiti restrittivi imposti dalla legge nazionale. Violazione. Insussistenza (con commento dell’avv. Maurizio de Stefano)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 18 maggio 2004, CASO SOMOGYI c. Italia (ricorso no 67972/01). Violazione dell’articolo 6 (equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per una condanna penale in contumacia. Danno morale, nulla, essendo sufficiente l’accertamento della violazione e per le spese processuali 4.500 euro.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 22 aprile 2004, CASO CIANETTI c. Italia (ricorso no 55634/00). Violazione dell’articolo 6 (diritto ad un tribunale indipendente ed imparziale) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. Danno materiale morale liquidato in 5.000 euro e per le spese processuali in 4.500 euro.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 22 aprile 2004, CASO NERONI c. Italia (ricorso no 7503/02). Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea de Diritti dell’Uomo ; violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione ; violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione) della Convenzione; violazione dell’articolo 13 (diritto di accesso ad un tribunale) della Convenzione , in danno del fallito, conseguentemente alla durata di una procedura fallimentare prolungatasi in un caso per oltre diciannove anni. Danno morale liquidato rispettivamente in 40.000 euro.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 22 aprile 2004, CASO NERONI c. Italia (ricorso no 7503/02). Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea de Diritti dell’Uomo ; violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione ; violazione dell’articolo 2 del Protocollo n° 4 (libertà di circolazione) della Convenzione; violazione dell’articolo 13 (diritto di accesso ad un tribunale) della Convenzione , in danno del fallito, conseguentemente alla durata di una procedura fallimentare prolungatasi in un caso per oltre diciannove anni. Danno morale liquidato rispettivamente in 40.000 euro.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) sentenza del 05 febbraio 2004, CASO PARISI ed altri 3 c. Italia (ricorso no 39884/98). Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n° 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea de Diritti dell’Uomo ; NON violazione dell’articolo dell’articolo 13 (diritto di accesso ad un tribunale) della Convenzione , in danno del fallito, conseguentemente alla durata di una procedura fallimentare prolungatasi per oltre diciotto anni. Danno materiale morale liquidato per ciascun ricorrente in 45.000 euro e per le spese processuali complessivamente in 100.000 euro.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Strasburgo, 29 luglio 2004. CASO SCORDINO (N.1) c. Italia. Articolo 6.1, Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo; equo processo. Applicazione con effetto retroattivo ai giudizi pendenti dei nuovi e peggiorativi criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione ex art. 5 bis della legge italiana no 359 dell’ 8 agosto 1992. Ingerenza del potere legislativo sul funzionamento del potere giudiziario. Violazione. Sussistenza. Protocollo no 1, articolo 1 (rispetto dei beni). Indennità di espropriazione di un bene non ragionevolmente rapportabile al valore di mercato del bene espropriato ed erogata con notevole ritardo. Violazione. Sussistenza. (con commento dell’avv. Maurizio de Stefano
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO DI SANTE contro ITALIA. DECISIONE del 24 giugno 2004 SULLA RICEVIBILITA’ del Ricorso n° 56079/00. Un decreto della Corte d’appello italiana emesso in base alla legge Pinto (n. 89/2001 sull’equa riparazione per la durata non ragionevole del processo), non può essere impugnato direttamente davanti alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, se alla data del 26 luglio 2004 era ancora pendente il termine per la impugnazione dello stesso decreto, mediante notifica del ricorso ex articolo 360 codice procedura civile, davanti alla Cassazione italiana. Tale ricorso per cassazione diviene obbligatorio ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. (avv. Maurizio de Stefano)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO MICONI contro ITALIA. DECISIONE del 06 maggio 2004 SULLA IRRICEVIBILITA’ del Ricorso n° 66432/01. Tardivita del ricorso rispetto al semestre successivo all’entrata in vigore della legge che negava il diritto alle spese legali già maturate dall’avvocato antistatario.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo), CASO MADONIA contro ITALIA Sentenza del 06 luglio 2004. Ricorso n° 55927/00. La Corte, con riferimento ad un detenuto in Italia sottoposto al regime dell’art. 41 bis, si è pronunciata sulla incompatibilità del controllo della corrispondenza dello stesso detenuto indirizzata agli organi della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo ed al suo avvocato. (art. 8 della Convenzione).
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) CASO COVEZZI E MORSELLI c. ITALIA. Sentenza del 09 maggio 2003, ricorso n. 52763/99. Violazione dell’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita familiare) per il mancato coinvolgimento dei genitori nel processo decisionale che ha condotto all’allontanamento dei loro figli, pur giustificato dal sospetto di abusi sessuali. La constatazione di tale violazione costituisce di per sé una equa soddisfazione sufficiente per il danno morale.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO MASELLI contro ITALIA. DECISIONE FINALE del 01 APRILE 2004 SULLA RICEVIBILITA’ del Ricorso n° 63866/00 . Ammissibilità dell’ esame nel merito della violazione allegata dal ricorrente circa l’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1, alla Convenzione europea dei Diritti Umani, con riferimento all’espropriazione indiretta (accessione invertita per pubblica utilità) di un suo terreno per cui lo stesso ricorrente non ha ricevuto l’intero indennizzo, che pur aveva reclamato nel corso di un processo civile durato dodici anni e non ancora definito neppure in primo grado.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, GRANDE CAMERA. STRASBURGO. Caso : MAESTRI contro ITALIA . SENTENZA del 17 febbraio 2004. Ricorso n° 39748/98. Violazione dell'articolo 11 (libertà di riunione ed associazione) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, quanto alla sanzione disciplinare inflitta ad un magistrato per il solo fatto di essere stato iscritto alla massoneria fino al marzo 1993, poiché tale sanzione, fino al luglio 1993, non era ancora né « prevedibile », né « prevista dalla legge », come invece lo è stata dopo tale ultima data. Equa soddisfazione liquidata in 10.000 EURO (dieci mila) per danno morale e 14.000 EURO (quattordicimila) per le spese legali, comprese quelle sostenute davanti ai giudici nazionali.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, GRANDE CAMERA. STRASBURGO. Caso : MAESTRI contro ITALIA . SENTENZA del 17 febbraio 2004. Ricorso n° 39748/98. Violazione dell'articolo 11 (libertà di riunione ed associazione) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, quanto alla sanzione disciplinare inflitta ad un magistrato per il solo fatto di essere stato iscritto alla massoneria fino al marzo 1993, poiché tale sanzione, fino al luglio 1993, non era ancora né « prevedibile », né « prevista dalla legge », come invece lo è stata dopo tale ultima data. Equa soddisfazione liquidata in 10.000 EURO (dieci mila) per danno morale e 14.000 EURO (quattordicimila) per le spese legali, comprese quelle sostenute davanti ai giudici nazionali.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, GRANDE CAMERA. STRASBURGO. Caso : MAESTRI contro ITALIA . SENTENZA del 17 febbraio 2004. Ricorso n° 39748/98. Violazione dell'articolo 11 (libertà di riunione ed associazione) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, quanto alla sanzione disciplinare inflitta ad un magistrato per il solo fatto di essere stato iscritto alla massoneria fino al marzo 1993, poiché tale sanzione, fino al luglio 1993, non era ancora né « prevedibile », né « prevista dalla legge », come invece lo è stata dopo tale ultima data. Equa soddisfazione liquidata in 10.000 EURO (dieci mila) per danno morale e 14.000 EURO (quattordicimila) per le spese legali, comprese quelle sostenute davanti ai giudici nazionali.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, GRANDE CAMERA. STRASBURGO. Caso : MAESTRI contro ITALIA . SENTENZA del 17 febbraio 2004. Ricorso n° 39748/98. Violazione dell'articolo 11 (libertà di riunione ed associazione) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, quanto alla sanzione disciplinare inflitta ad un magistrato per il solo fatto di essere stato iscritto alla massoneria fino al marzo 1993, poiché tale sanzione, fino al luglio 1993, non era ancora né « prevedibile », né « prevista dalla legge », come invece lo è stata dopo tale ultima data. Equa soddisfazione liquidata in 10.000 EURO (dieci mila) per danno morale e 14.000 EURO (quattordicimila) per le spese legali, comprese quelle sostenute davanti ai giudici nazionali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO SOFRI ed altri contro ITALIA DECISIONE del 10 GIUGNO 2003 SULLA IRRICEVIBILITA’ del Ricorso n° 37235/97. Non ammissibilità dell’ esame nel merito delle violazioni allegate dai ricorrenti circa l’articolo 6 (diritto all’equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in un processo penale, per presunto difetto di imparzialità delle giurisdizioni nazionali; per l’iniquità della procedura relativa alla loro richieste di revisione del processo e l’impossibilità di ottenere l’audizione in contraddittorio di un testimone. Infine, sotto l’angolo dell’articolo 5 § 2 (diritto alla libertà ed alla sicurezza), il ricorrente Bompressi lamentava di non essere stato informato prontamente dei motivi del suo arresto.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Strasburgo, 11 dicembre 2003. CASO CARBONARA E VENTURA c. Italia. Sentenza sul quantum debeatur Articolo 41 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (equa soddisfazione) (violazione dell'articolo 1 del Protocollo n°1, sul diritto di proprietà, in ipotesi di accessione invertita = espropriazione indiretta) . Stante la mancata restituzione dell’area acquisita illegalmente e proprio a motivo dell’illiceità dell’acquisizione, l'indennizzo a carico dello Stato italiano deve necessariamente riflettere il valore pieno ed integrale del bene.
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO, Strasburgo, 30 ottobre 2003. CASO BELVEDERE ALBERGHIERA S.R.L. c. Italia. Sentenza sul quantum debeatur Articolo 41 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (equa soddisfazione) (violazione dell'articolo 1 del Protocollo n°1, sul diritto di proprietà, in ipotesi di accessione invertita = espropriazione indiretta) . Stante la mancata restituzione dell’area acquisita illegalmente e proprio a motivo dell’illiceità dell’acquisizione, l'indennizzo a carico dello Stato italiano deve necessariamente riflettere il valore pieno ed integrale del bene.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) sentenza del 3 luglio 2003, Buffalo s.r.l. contro Italia , ricorso n. 38746/1997. Ritardo ultraquinquennale nel rimborso dei crediti d’imposta pacificamente dovuto al contribuente. Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n.1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ingerenza nel diritto al rispetto dei beni. Sussistenza.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO CRAXI contro ITALIA (n.1) sentenza del 17 luglio 2003 Ricorso n° 25337/94. Violazione dell’articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione, in quanto lo Stato italiano non ha assicurato la custodia dei verbali delle conversazioni telefoniche né condotto in seguito una indagine effettiva sulla maniera in cui queste comunicazioni private sono state rese pubbliche ed in ragione che le autorità italiane non hanno rispettato le procedure legali prima della lettura dei verbali delle conversazioni telefoniche intercettate
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO SOFRI ed altri contro ITALIA DECISIONE del 10 GIUGNO 2003 SULLA IRRICEVIBILITA’ del Ricorso n° 37235/97. Non ammissibilità dell’ esame nel merito, delle violazioni allegate dai ricorrenti circa l’articolo 6 (diritto all’equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, in un processo penale, per presunto difetto di imparzialità delle giurisdizioni nazionali; per l’iniquità della procedura relativa alla loro domande di revisione del processo e l’impossibilità di ottenere l’audizione in contraddittorio di un testimone. Infine, sotto l’angolo dell’articolo 5 § 2 (diritto alla libertà ed alla sicurezza), il ricorrente Bompressi lamentava di non essere stato informato prontamente dei motivi del suo arresto.
STRASBURGO “BOCCIA” LA LEGGE PINTO (a cura dell’avv. Alessandra Mari)
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo . CASO SCORDINO ed altri contro ITALIA
DECISIONE del 27 marzo 2003 SULLA RICEVIBILITA’ del Ricorso n° 36813/97. Ammissibilità dell’ esame nel merito, della violazione allegata dal ricorrente circa il termine non ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione), a seguito della legge italiana del 24 marzo 2001 n. 89, "legge Pinto", ancorché il ricorrente dopo aver ottenuto il relativo decreto dalla Corte d’appello italiana non lo abbia impugnato in Cassazione, ma abbia adito direttamente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Non è giustificato il divario tra la giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo e l’applicazione della Legge Pinto fatta dalla Cassazione italiana. I giudici italiani sono tenuti a conformarsi alla giurisprudenza della Corte anche con riferimento all’ammontare dell’equa riparazione concessa.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) GRANDE CAMERA. CASO PERNA contro ITALIA .SENTENZA del 06 MAGGIO 2003 Ricorso n° 48898/99. Non violazione dell'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione) quanto alla condanna penale e civile del ricorrente, un giornalista che aveva diffamato un alto magistrato (il dott. Caselli). Non violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione (equo processo) quanto alla mancata ammissione di mezzi di prova.Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) GRANDE CAMERA.
CASO PERNA contro ITALIA .SENTENZA del 06 MAGGIO 2003 Ricorso n° 48898/99. Non violazione dell'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione) quanto alla condanna penale e civile del ricorrente, un giornalista che aveva diffamato un alto magistrato (il dott. Caselli). Non violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione (equo processo) quanto alla mancata ammissione di mezzi di prova.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo). caso TERAZZI S.A.S. contro ITALIA . Sentenza del 17 ottobre 2002 Ricorso n° 27265/95 .Violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in ipotesi reiterazione di vincoli di inedificabilità preordinati all’esproprio di un terreno per la durata di oltre trenta anni, senza effettivo esproprio e senza alcuna forma di indennizzo.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) CASO SCIORTINO contro ITALIA. SENTENZA del 18 ottobre 2001 Ricorso n° 30127/96. Violazione del termine ragionevole di durata di un processo davanti alla Corte dei Conti (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto la determinazione della pensione del ricorrente. Violazione del diritto al rispetto dei beni (art. 1 del Protocollo n. 1, Addizionale alla Convenzione) per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo promosso dal ricorrente, al fine di costringere l'amministrazione pubblica a rispettare la sentenza della Corte dei Conti. Equa soddisfazione liquidata in lire 5.976.400 per danno patrimoniale, e lire 10.000.000 per danno morale e lire 3.198.798 per spese legali davanti ai giudici nazionali e lire 4.135.546 per spese legali davanti alla Corte europea.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) Due Casi CORDOVA contro ITALIA. Sentenze del 31 gennaio 2003. Ricorsi no 40877/98 e 45649/99. Violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (diritto di accesso ad un tribunale) per l’impossibilità per il ricorrente Cordova di querelare per diffamazione e chiedere il risarcimento dei danni al Deputato Sgarbi ed al Senatore Cossiga, in quanto l’immunità parlamentare espressamente concessa a quest’ultimi, dal Parlamento italiano, avrebbe coperto anche dispute tra individui privati. Lo Stato italiano deve versare al ricorrente complessivamente 16.000 (euro) a titolo di danno morale e 13.745(euro) per spese legali. (traduzione non ufficiale del comunicato stampa a cura dell’avv. Maurizio de Stefano).
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) GRANDE CAMERA CASO N.C. contro ITALIA SENTENZA del 18 dicembre 2002 Ricorso n° 24952/94. Non-violazione dell’articolo 5 paragrafo 5 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, (diritto alla libertà e alla sicurezza) (per non aver proposto il ricorrente davanti ai giudici nazionali il procedimento per la riparazione per l’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 314 del codice di procedura penale italiano).
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) CASO CRAXI contro ITALIA (n.2) SENTENZA del 05 dicembre 2002. Ricorso n° 34896/97. Violazione dell’articolo 6 paragrafo 1 e paragrafo 3 lettera d) (diritto di interrogare o fare interrogare i testimoni) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in ragione dell’impossibilità di interrogare o far interrogare i testimoni a suo carico deceduti o che si sono avvalsi del diritto di non rispondere.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo). CASO SCOZZARI e GIUNTA contro ITALIA. SENTENZA del 13 luglio 2000. Ricorsi n° 39221/98 e 41963/98 . Violazione dell'articolo 8 della Convenzione (rispetto della vita privata e familiare) in conseguenza delle restrizioni alla possibilità di visite della madre ai propri figli minori dopo la sospensione della patria potestà e la collocazione dei figli in una casa famiglia, tenuto conto anche della sospetta inaffidabilità della stessa struttura . Liquidazione di lire 100.000.000 (centomilioni milioni) per la madre e lire 50.000.000 (cinquanta milioni) per ciascuno dei due figli a titolo di danno morale e di lire 18.485 000 per spese legali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) CASO NUVOLI contro ITALIA SENTENZA del 16 maggio 2002 Ricorso n° 41424/98 . Violazione del termine ragionevole di durata di un processo penale (articolo 6 § 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo) a carico del ricorrente : cinque anni, dieci mesi e ventiquattro giorni per un grado di giudizio. Violazione dell’art. 13 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (diniego di accesso ad un tribunale) per la mancanza in diritto interno (prima dell’entrata in vigore della legge Pinto N.89/2001) di un ricorso che avesse permesso al ricorrente di ottenere il riconoscimento del suo diritto di vedere la sua causa “esaminata entro un termine ragionevole”, ai sensi dell’articolo 6 §1 della Convenzione. Lo Stato italiano deve versare al ricorrente EURO 9.000,00 (novemila) per danno morale.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) CASO PROVIDE S.R.L. contro ITALIA SENTENZA del 6 dicembre 2001 Ricorso n° 49312/99 Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto il pagamento somme nei confronti di una società commerciale : quattro anni e cinque mesi per un grado di giudizio. Liquidazione di 3.000 EUR (tre mila euro) per danno non patrimoniale e 1.500 EUR (millecinquecento euro) per spese legali, a favore della società commerciale convenuta in Italia , ma ricorrente a Strasburgo.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) CASO MASTROMAURO S.R.L. contro ITALIA SENTENZA del 28 marzo 2002 Ricorso n° 47479/99 Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto un’azione di revocatoria fallimentare a carico di una società commerciale : nove anni e sei mesi per tre gradi di giudizio. Liquidazione di 3.000 EUR (tre mila euro) per danno morale e 500 EUR (cinquecento euro) per spese legali, a favore della società commerciale ricorrente a Strasburgo.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) CASO I.P.A. S.R.L. contro ITALIA SENTENZA del 12 febbraio 2002 Ricorso n° 52957/99 Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto un’istanza di fallimento presentata da una società commerciale per il recupero dei suoi crediti : sette anni e undici mesi per due gradi di giudizio. Liquidazione di 6.000 EUR (sei mila euro) per danno morale e 2.000 EUR (due mila euro) per spese legali, a favore della società commerciale ricorrente a Strasburgo.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) CASO CAPITANIO contro ITALIA SENTENZA dell’11 luglio 2002 Ricorso n° 28724/95. Violazione dell’art. 6 paragrafo 1 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (diritto ad un tribunale), per la mancata esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva relativa ad una procedura di sfratto (otto anni e nove mesi) . Lo Stato italiano deve versare -€ 16.500,00 (sedicimila cinquecento euro) per danno materiale; -€ 5.000,00 (cinquemila euro) per danno morale; -€ 7.241,70 (settemila duecento quarantuno e 70 euro) per costi e spese legali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) CASO F.L. contro ITALIA SENTENZA del 20 dicembre 2001 Ricorso n° 25639/94. Violazione dell’art. 13 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo (diniego di accesso ad un tribunale), perché le regole fondanti la procedura di liquidazione coatta amministrativa, caratterizzate dalla lunghezza della verifica dell’elenco dei crediti (sedici anni e sei mesi ), hanno ostacolato in maniera ingiustificata il diritto del ricorrente di disporre di un ricorso “effettivo” per far valere il suo credito davanti ai giudici nazionali. Lo Stato italiano deve versare lire italiane 30.000.000 (trenta milioni) per danno morale e lire 1.500.000 (un milione cinquecentomila) per spese legali.
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) CASO BEYELER contro ITALIA SENTENZA del 28 maggio 2002 Ricorso n° 33202/96 (applicazione dell’art.41 della Convenzione, equa soddisfazione, quantum debeatur) Liquidazione di EUR 1.300.000 unmilionetrecentomila euro), a titolo di ogni e qualsivoglia danno sopportato dal ricorrente; oltre 55.000 EUR (cinquantacinquemila euro) per le spese legali sopportate innanzi alla Corte Europea, in conseguenza della violazione dell’art. 1 del Protocollo n.1 già constatata dalla stessa Corte Europea, ( “la sentenza principale” “an debeatur” del 5 gennaio 2000) per l’eccessivo ritardo con cui le autorità italiane avevano esercitato nei confronti del ricorrente (mercante d’arte) il loro diritto di prelazione nella compravendita del dipinto “Ritratto di un Giovane Contadino -le Jardinier” di Vincent Van Gogh .
Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) CASO PERNA contro ITALIA SENTENZA del 25 LUGLIO 2001 Ricorso n° 48898/99, Violazione dell'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione) quanto alla condanna penale e civile del ricorrente, un giornalista che aveva diffamato un alto magistrato della Procura della Repubblica italiana attribuendogli di aver prestato un giuramento di obbedienza al vecchio partito comunista italiano. La constatazione della violazione costituisce di per sé un’ equa soddisfazione del danno morale subito. Spese legali liquidate in lire novemilioni (un terzo dell’intero). Non violazione dell'articolo 10 della Convenzione (libertà di espressione) quanto alla condanna penale e civile del ricorrente, un giornalista che aveva diffamato un alto magistrato della Procura della Repubblica italiana attribuendogli, senza un riscontro nei fatti, di aver partecipato alla strategia di conquista delle Procure in molte città d’Italia e di aver fatto un uso strumentale di un “pentito” contro un uomo politico. Non violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione (equo processo) quanto alla mancata ammissione di mezzi di prova a sostegno delle asserzioni ritenute diffamatorie per non aver il ricorrente dimostrato l’utilità di tali mezzi.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - Strasburgo CASO Cooperativa LA LAURENTINA contro ITALIA SENTENZA del 02 agosto 2001 ricorso n. 23529/94. Non violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in ipotesi di diniego della licenza o concessione edilizia per la durata di trentacinque anni, a seguito della mancata adozione da parte di un comune del piano urbanistico particolareggiato, ancorché il piano regolatore generale prevedesse l’edificabilità del terreno interessato.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo , CASO GHIDOTTI contro ITALIA SENTENZA del 21 febbraio 2002 Ricorso n° 28272/95 Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per la durata di cinque anni ed un mese di una procedura esecutiva di sfratto. Liquidazione di EURO 10,000 (diecimila) per danno.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) CASO GUERRA ED ALTRI c. ITALIA SENTENZA del 19 febbraio 1998 Ricorso n° 14967/89
Violazione dell’articolo 8 della Convenzione (rispetto della vita privata o familiare): assenza d’informazione della popolazione sui rischi corsi e sui provvedimenti da adottare in caso di incidente in una industria chimica nelle vicinanze. GRANDE CAMERA Sentenza del 19 febbraio 1998 sul ricorso n° 14967/89 presentato da GUERRA ED ALTRI contro Italia
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)
CASO LUGNAN IN BASILE contro ITALIA SENTENZA del 19 febbraio 2002 Ricorso n° 56207/00Violazione del termine ragionevole di durata di un processo amministrativo (articolo 6 § 1 della Convenzione) proposto da un pubblico dipendente avente ad oggetto la retrodatazione dell’anzianità di servizio ed il pagamento di crediti di lavoro; un grado di giudizio, dodici anni e due mesi, compresa la fase di esecuzione di una prima sentenza interlocutoria che aveva ordinato la produzione di documenti e nominato un Commissario ad acta. Equa soddisfazione liquidata in 18.000 (diciottottomila) Euro per il danno morale e 2000 (duemila) Euro per le spese legali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)
Caso SAGGIO contro ITALIA
SENTENZA del 25 ottobre 2001 – Ricorso n. 41879/98
Violazione dell’art. 13 della Convenzione (diniego di accesso ad un tribunale), perché le regole fondanti la procedura di amministrazione straordinaria, caratterizzate dalla lunghezza della verifica dello stato dei crediti, hanno ostacolato in maniera ingiustificata il diritto del ricorrente di disporre di un ricorso “effettivo” per far valere il suo credito davanti ai giudici nazionali. Liquidazione di lire 10.000.000 (dieci milioni) per danno morale e lire 6.919.320 (sei milioni novecentodiciannovemila) per spese legali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) CASO OUAJIL contro ITALIA. DECISIONE del 31 maggio 2001 SULLA RICEVIBILITA’ del Ricorso n° 38764/1997. NON ammissibilità dell’esame nel merito, della violazione allegata dal ricorrente circa la durata eccessiva (un anno e nove mesi) della sua custodia cautelare. Manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 5 § 3 della Convenzione. Rigetto in applicazione dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione. NON ammissibilità dell’esame nel merito, della violazione allegata dal ricorrente circa la non sussistenza dei requisiti di legge della sua custodia cautelare (articolo 5 § 1 c) della Convenzione). Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, per non aver proposto ricorso per Cassazione; rigetto in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO PROCOPIO contro ITALIA SENTENZA del 1° marzo 2001 Ricorso n° 46969/99. Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto la procedura fallimentare a carico del ricorrente: sedici anni e sei mesi per un grado di giudizio. Liquidazione di lire 60.000.000 (sessanta milioni) per danno morale e lire 3.000.000 per spese legali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO RIELA ed altri contro ITALIA DECISIONE del 4 settembre 2001 SULLA RICEVIBILITA’ del Ricorso n° 52439/99. Non ammissibilità dell’ esame nel merito della violazione allegata dai ricorrenti circa la non equità del processo, qualificato dalla Corte europea di natura civile, anche se riguardante le misure di prevenzione patrimoniali a carico di persone sospettate di appartenere ad organizzazioni criminali di stampo mafioso.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo , CASO ELIA S.R.L. contro ITALIA SENTENZA del 02 agosto 2001 Ricorso n° 37710/97. Violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 (protezione della proprietà) della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per la condizione di incertezza sulla sorte di un terreno dichiarato inedificabile in quanto soggetto ad esproprio, ma giammai espropriato per la durata di circa trenta anni.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso SORDELLI & C. S.n.c. contro Italia, sentenza dell’11 dicembre 2001 Ricorso n° 51670/99. Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto; dodici anni ed un mese per un grado di giudizio. Rigetto della richiesta di rimborso del danno materiale. Rimborso di Euro 500 per spese legali
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso SPANU contro Italia, sentenza dell’11 dicembre 2001 Ricorso n° 51711/99 Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale; sette anni e cinque mesi per un grado di giudizio. Equa soddisfazione liquidata in 8000 (ottomila) Euro per il danno morale e 1500 (millecinquecento) Euro per le spese legali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, caso G.C. contro Italia, sentenza del 25 ottobre 2001 Ricorso n° 44441/98. Violazione articolo 6 della Convenzione (termine non ragionevole) per la durata di ventuno anni e sette mesi (per due gradi di giudizio) di un processo civile avente ad oggetto una divisione immobiliare. Equa soddisfazione liquidata in 70.000.000, (settanta milioni), di lire italiane per il solo danno morale e 2.000.000, (due milioni), di lire italiane per spese legali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO DI COLA ed altri contro ITALIA, DECISIONE PARZIALE del 11 ottobre 2001 SULLA RICEVIBILITA’ del Ricorso n° 44897/98 - NON ammissibilità dell’ esame nel merito, della violazione allegata dai ricorrenti circa il termine non ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione), a seguito della legge italiana del 24 marzo 2001 n. 89, "legge Pinto", ancorché il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo fosse stato inoltrato prima dell’entrata in vigore della predetta legge italiana. - Riserva di decidere sulla concorrente violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO BRUSCO contro ITALIA DECISIONE del 06 settembre 2001 SULLA RICEVIBILITA’ del Ricorso n° 69789/2001
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO VITTORIO EMANUELE di SAVOIA contro ITALIA DECISIONE del 13 settembre 2001 SULLA RICEVIBILITA’ del Ricorso n° 53360/1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO: GRANDE ORIENTE D’ITALIA DI PALAZZO GIUSTINIANI contro ITALIA sentenza del 02 agosto 2001 ricorso n. 35972/97
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO: N.F. contro ITALIA sentenza del 02 agosto 2001 ricorso n. 37119/97
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO: COOPERATIVA LA LAURENTINA contro ITALIA sentenza del 02 agosto 2001 ricorso n. 23529/94
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO PELLEGRINI contro ITALIA sentenza del 20 luglio 2001 ricorso n. 30882/96
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO LUCA’ contro ITALIA sentenza del 27 febbraio 2001
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO: E.P. contro ITALIA sentenza del 16 novembre 1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO ZUBANI CONTRO ITALIA sentenza del 07 agosto 1996
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO CARBONARA E VENTURA contro ITALIA sentenza del 30 maggio 2000
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO ZUBANI CONTRO ITALIA sentenza del 18 giugno 1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, TRE CASI CONTRO ITALIA sentenza del 12 maggio 1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO LAINO CONTRO ITALIA sentenza del 18 febbraio 1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASI BOTTAZZI, A. P. , DI MAURO, e FERRARI CONTRO ITALIA sentenze del 28 luglio 1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO IMMOBILIARE SAFFI CONTRO ITALIA sentenza del 28 luglio 1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO BUSCEMI CONTRO ITALIA sentenza del 16 settembre 1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO LICIO GELLI CONTRO ITALIA sentenza del 19 ottobre 1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo caso E.P. contro ITALIA sentenza del 16 novembre 1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO A.M. CONTRO ITALIA sentenza del 14 dicembre 1999
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO BEYELER CONTRO ITALIA sentenza del 5 gennaio 2000
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO LIDDO E BATTEA CONTRO ITALIA sentenza del 25 gennaio 2000
16 SENTENZE DI CONDANNA DELL’ITALIA O DI CONSTATAZIONE DI REGOLAMENTO AMICHEVOLE del 5 aprile 2000
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO LABITA contro ITALIA sentenza del 6 aprile 2000
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, CASO PROCACCINI CONTRO ITALIA sentenza del 30 MARZO 2000
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo CASO AMBRUOSI contro ITALIA sentenza del 19 ottobre 2000