sentenza 18 ottobre 2001

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)

 CASO SCIORTINO contro ITALIA

SENTENZA del 18 ottobre 2001  Ricorso n° 30127/96

 

Violazione del termine ragionevole di durata di un processo davanti alla Corte dei Conti (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto la determinazione della pensione del ricorrente.

Violazione del diritto al rispetto dei beni (art. 1 del Protocollo n. 1, Addizionale alla Convenzione) per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo promosso dal ricorrente, al fine di costringere l'amministrazione pubblica  a rispettare la sentenza della Corte dei Conti. Equa soddisfazione liquidata in lire 5.976.400 per  danno patrimoniale,  e lire 10.000.000  per danno morale e lire 3.198.798 per  spese legali davanti ai giudici nazionali  e lire  4.135.546 per spese legali davanti alla Corte europea.

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)

 

La sentenza così motiva

( traduzione non ufficiale a cura  della dott. Fabiola Zolotti)

SECONDA SEZIONE

Sentenza del 18 ottobre 2001

sul ricorso n° 30127/96

presentato da SCIORTINO

contro Italia

Nel caso Sciortino c. Italia,

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi in una Camera composta da  :

C.L. Rozakis,, presidente, A.B. Baka,
 
B. Conforti, G. Bonello, P. Lorenzen, E. Levits, A. Kovler, giudici, , e da E. Fribergh
, Cancelliere di Sezione, 

Dopo averla deliberata in camera di consiglio il 27 Settembre 2001,

Rende la seguente sentenza, adottata  in quest’ultima data:

PROCEDURA

1) All'origine del caso vi è un ricorso (no. 30127/96) presentato alla Commissione Europea dei Diritti dell'Uomo ("la Commissione") contro la Repubblica italiana ai sensi del vecchio articolo 25 della Convenzione di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino italiano, Giacomo Sciortino ("il ricorrente"), il 3 Maggio 1993.

   2 Il ricorrente era rappresentato di fronte alla Corte dall'Avvocato A. E. Amorello, del Foro di Palermo. Il Governo italiano ("il Governo") era rappresentato dai suoi Agenti, Sig. U. Leanza, assistito dal Sig. Esposito,  Co-agente del Governo italiano presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

   3. Il ricorrente lamentava l'eccessiva durata del procedimento di fronte alla Corte dei Conti a seguito del ricorso No. 1025/94, così come il mancato pagamento di tutte le somme, compresi gli interessi, a cui aveva diritto sulla base della sentenza della Corte dei Conti del 23 novembre 1993 e della sentenza del TAR Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia dell'11 luglio 1997.

   4. Il ricorso veniva trasmesso alla Corte il 1 Novembre 1998, allorquando il Protocollo No. 11 alla Convenzione entrava in vigore (Articolo 5 § 2 del Protocollo No. 11).

   5. Il ricorso veniva assegnato alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 del Regolamento della Corte). All'interno di questa Sezione, la Camera che ha preso in considerazione il caso (Articolo 27 § 1 della Convenzione) era stata costituita come previsto dall'articolo 26 § 1 del Regolamento della Corte.

   6. Con decisione del 14 Dicembre 2000, la Corte dichiarava ricevibile il ricorso.

   7. Sia il ricorrente che il Governo hanno presentato le proprie osservazioni nel merito (Articolo 59 § 1).

IN FATTO

 

A La completa inosservanza della sentenza dell'11 Luglio 1997 del TAR Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia da parte delle autorità.

 

  8§ Il ricorrente aveva prestato servizio presso l'amministrazione della Regione Sicilia dal 1945 al 1978, ricoprendo diversi incarichi.

   9§  Il metodo e la base di calcolo della pensione di cui il ricorrente è titolare sono stati modificati diverse volte da una serie di leggi regionali.

   10§ Tra l'altro, secondo la Legge Regionale No. 145/1980, la pensione del ricorrente era stata ricalcolata e aumentata. Ulteriori modifiche nella determinazione della pensione del ricorrente erano state fatte sulla base della Legge Regionale No. 41/1985.

   11§.  Nel luglio  1990 il ricorrente aveva presentato ricorso alla Corte dei Conti chiedendo il riconoscimento ed il pagamento degli aumenti di pensione concessi dalla Legge Regionale No. 41/1985.  Il  23 Novembre 1993 la Corte dei Conti accoglieva la domanda ed ordinava alla Regione Sicilia  di pagare al ricorrente  gli aumenti di pensione che gli erano dovuti, con la rivalutazione e gli interessi dal  Novembre 1985 sino al giorno dell’effettivo pagamento.

   12§.  In relazione al ritardo  nell’ottemperanza della sentenza della Corte dei Conti del 23 Novembre 1993, il ricorrente depositava un “ricorso per l'ottemperanza” al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (TAR).

13§.  L’11 luglio 1997 il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia accoglieva la domanda ed ordinava alla competente amministrazione regionale  di adempiere nei confronti del  ricorrente a tutte le disposizioni della predetta sentenza entro 60 giorni dalla data in cui la sentenza di ottemperanza fosse stata comunicata al ricorrente. Il TAR della Regione Sicilia, inoltre, nominava un “commissario ad acta” che avrebbe dovuto intervenire se, trascorso il termine di 60 giorni, l’amministrazione della  Regione non avesse pagato. Il commissario era autorizzato ad adottare le necessarie misure per assicurare la conformità con la decisione al più tardi entro i successivi 30 giorni.

14§.  In base ai calcoli effettuati dal perito di parte, che coprivano il periodo fino al  31 Dicembre 2000,  il ricorrente aveva diritto a ricevere complessivamente circa  10.254.250 lire italiane(ITL) . Il  Governo non contestava questi calcoli.

15§.  Il 20 Maggio 1998, la amministrazione regionale competente pagava al ricorrente 289.136 (ITL). Comunque, il 4 agosto 1998 il Presidente della Regione Sicilia esortava la competente amministrazione regionale ad accelerare la procedura conformemente a quanto stabilito da una serie di sentenze favorevoli al ricorrente, compresa quella in discussione. Successivamente, il 21 giugno 1999 il ricorrente riceveva 4.030.000(ITL). Il ricorrente contestava ancora  questa somma e lamentava che la competente amministrazione aveva usato un diverso metodo di  calcolo rispetto a quello previsto dalla prima sentenza del TAR della Sicilia dell'11 luglio 1997.

16§.  In ogni caso, il ricorrente sosteneva che al 31 Dicembre 2000 egli doveva ancora ricevere la somma di 5.976.400(ITL). Il  Governo non contestava queste deduzioni.

B  Il processo di fronte alla Corte dei Conti con riferimento al ricorso  No. 1025/94

17§.  Il 19 Aprile 1994 il ricorrente aveva presentato un altro ricorso  (No. 1025/94)  presso la Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia), affermando che le Leggi Regionali  No. 7/1971 e la No. 145/1980 erano state erroneamente applicate e chiedendo che la sua pensione venisse ricalcolata. Una prima udienza veniva fissata per il  6 Novembre 1998.

18§.  Questa controversia che accoglieva parzialmente la domanda del ricorrente fu definita con sentenza  del  23 marzo 1999 e depositata in cancelleria il 10 maggio 1999.

IN DIRITTO 

 

I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 

 

  19§.  Il  ricorrente si lamenta in primo luogo della durata del procedimento di fronte alla Corte dei Conti a seguito del Ricorso No. 1025/94.

  20§. L’articolo 6 § 1 della Convenzione dispone  come segue: 

<<Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)  >>.

  21§. Il procedimento in discussione iniziò il 19 Aprile 1994 e si concluse il 10 Maggio 1999. Sono stati necessari, quindi, cinque anni per esaurire un solo grado di giudizio.

  22§. Il Governo evidenzia che il ricorrente ha presentato numerosi altri ricorsi e rileva che nell'ultimo non ha mai chiesto che il procedimento fosse accelerato.

  23§. Il ricorrente sostiene che la durata del procedimento ha ecceduto il termine ragionevole.

  24§. La Corte ricorda che in quattro sentenze del 28 Luglio 1999 ha ritenuto (vedi, ad esempio, Bottazzi c. Italia, no. 34884/97, Reports of Judgments and Decisions 1999 - V, § 22) l’esistenza in Italia di un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole » che costituisce  una prassi contraria alla Convenzione.

  25§. Avendo esaminato i fatti del caso alla luce degli argomenti esposti dalle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che la durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che costituisce un ulteriore esempio della prassi  precitata

  26§. Di conseguenza, vi è stata una violazione dell'articolo 6 § 1.

 

II. SULLA  PRETESA VIOLAZIONE  DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N.1

 

  27§. Il ricorrente lamenta inoltre che l'Amministrazione della Regione Sicilia non gli ha ancora pagato tutte le somme, comprensive di interessi, a cui ha diritto sulla base di quanto stabilito nella sentenza della Corte dei Conti del 23 Novembre 1993 e nella sentenza del TAR Sicilia dell'11 Luglio 1997.

  28§. Secondo il primo comma dell'Articolo 1 del Protocollo No. 1 ,

 

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

(…)".

  29§. Il Governo sostiene che il 20 Maggio 1998 l'amministrazione regionale competente ha pagato al ricorrente le somme da questi dovute. Il Governo osserva inoltre che il presente ricorso riguarda essenzialmente il ricalcolo della pensione del ricorrente, cioè il merito della controversia di fronte al tribunale  nazionale, che, come tale, ricade al di fuori della competenza della Corte. Perciò, secondo il Governo la Corte avrebbe erroneamente dichiarato ricevibile il ricorso.

  30§. Il ricorrente sostiene che i due pagamenti effettuati nel 1998 e 1999 corrispondono soltanto ad una frazione delle somme a cui egli ha diritto.

  31§.  La Corte innanzitutto ricorda che un debito può costituire un “bene” per un creditore ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo No. 1, incluso il caso in cui il credito di una certa somma di denaro spettante ad un individuo risulti accertato da una sentenza di un tribunale nazionale (si veda ad esempio No. 15488/89, Dec. 27.2.95, D.R. 80, pp. 14, 23).

  32§. La Corte poi sottolinea che la presente lagnanza non riguarda, come sostiene il Governo, il merito della controversia relativa alla Legge Regionale No. 41/1985, già decisa con sentenza 23 novembre 1993 dalla Corte dei Conti, quanto piuttosto la mancata esecuzione da parte delle autorità della sentenza in cui la Corte dei Conti attribuiva al ricorrente un aumento della pensione, che costituisce un “bene”  nel senso di cui all'articolo 1 del Protocollo No. 1.

  33§.  La Corte fa notare che le somme effettivamente pagate al ricorrente corrispondono soltanto ad una parte di quanto a questi spettante.

  34§. In primo luogo, sembra, contrariamente a quanto allegato dal Governo, che il primo pagamento del 20 maggio 1998 fosse minore rispetto alla somma a cui il ricorrente aveva diritto, dato che i fatti mostrano che un pagamento successivo venne effettuato il 21 giugno 1999. La Corte in questo contesto fa notare che alcuni mesi dopo il primo pagamento, il Presidente della regione Sicilia esortò la competente amministrazione regionale ad accelerare la procedura conformemente a quanto stabilito da una serie di sentenze favorevoli al ricorrente, compresa quella in discussione (precedente paragrafo 15).

  35§.  In secondo luogo, il Governo non contestava l'allegazione in base alla quale il ricorrente sosteneva di dover ancora ricevere la restante somma di lire 5.976.400 ITL (precedente paragrafo 16).

  36§.  Alla luce di quanto precede, la Corte considera che il fatto che l'Amministrazione della Regione Sicilia si riconosca in debito nei confronti del ricorrente per un importo a cui questi risulta aver diritto in virtù di una sentenza definitiva, dimostra una ingiustificata interferenza con il diritto del ricorrente al rispetto dei suoi beni (si veda Georgiadis v. Greece, no. 41209/98, §§ 31-33). Pertanto, c'è stata violazione dell'articolo 1 del Protocollo No. 1.

III APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

  37§. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

 

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell' Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di  tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione  alla parte lesa ».

A  Danno

 

  38§.  Il ricorrente chiede in primo luogo la somma a cui ha diritto, cioè lire 5.976.400 ITL, più la rivalutazione in base agli interessi legali a partire dal 31 dicembre 2000.

  39§. Chiede inoltre una somma complessiva di lire 10.000.000 ITL per danni morali, derivanti da entrambe le violazioni.

  40§.  Il Governo insiste sul fatto che il presente ricorso riguarda essenzialmente la durata del procedimento relativo al ricorso No. 1025/94. Riguardo a ciò,  nega ci sia stato un nesso di causalità tra qualsiasi danno patrimoniale e l'allegata violazione della Convenzione. Riguardo al danno non-patrimoniale,  afferma che la  constatazione della violazione (se esiste) dovrebbe rappresentare una riparazione sufficiente.

  41§.  La Corte ritiene che la somma che il ricorrente ha ancora diritto di ricevere costituisce certamente un danno patrimoniale sofferto a seguito della violazione dell'articolo 1 del Protocollo No. 1. Pertanto, la Corte riconosce al ricorrente la somma di lire 5.976.400 ITL, diminuita dell'ammontare dovuto a titolo di imposta sul reddito, aumentata della rivalutazione del netto della somma in base agli interessi legali, dal 1° gennaio 2001 fino alla data della deliberazione della presente sentenza.

  42§.  Quanto al danno non-patrimoniale, la Corte ritiene che il ricorrente ha sicuramente patito un danno non-patrimoniale imputabile sia all'eccessiva durata dei procedimenti relativi al ricorso 1025/94, sia agli inconvenienti dovuti ai ripetuti passi a cui è stato costretto al fine di costringere l'amministrazione regionale a rispettare la sentenza della Corte dei Conti del 23 novembre 1993 e la sentenza del TAR dell'11 luglio 1997. Riguardo a ciò la somma richiesta dal ricorrente appare ragionevole e copre adeguatamente entrambe le violazioni.

B  Spese

 

  43§.  Il ricorrente richiede in primo luogo 3.198.798 ITL lire relative alle spese sostenute di fronte al TAR per ottenere il rispetto della decisione della Corte dei Conti del 23 novembre 1993, spese che il TAR ha compensato tra le parti.

  44§.  Egli inoltre richiede il rimborso delle spese legali per i procedimenti di fronte alla Commissione e alla Corte. In tal caso chiede 4.135.546 ITL lire. L'avvocato del ricorrente ha chiesto che tali spese siano pagate direttamente a lui.

  45§.  A sostegno di entrambe le richieste il ricorrente ha prodotto una dettagliata nota di onorari e spese.

  46§.  Il Governo, in riferimento alla sola allegazione della violazione dell'articolo 6 § 1, ha invitato la Corte a rigettare la prima parte di questa richiesta con la motivazione che il ricorrente vorrebbe vedersi pagare le somme in questione a prescindere dalla durata del procedimento. Per il resto, si affida alla discrezione della Corte. 

  47§.  Con riguardo ai costi del procedimento davanti ai tribunali nazionali, la Corte osserva innanzitutto che, affinché un rimborso sia dovuto, bisogna che le spese legali siano state sostenute nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (si veda, tra gli altri precedenti, la sentenza Zimmermann e Steiner c. Svizzera del 13 luglio 1983, Serie A no. 66, § 36). La Corte ritiene che le spese legali di fronte ai tribunali nazionali sono state sostenute con lo scopo di rimuovere la violazione dell'articolo 1 del Protocollo No. 1. Infatti, il procedimento di fronte al TAR, che ha portato alla sentenza dell'11 luglio 1997 e a cui si riferisce l'istanza del ricorrente, mira ad ottenere l'aumento di pensione a cui il ricorrente ha diritto. Nonostante il fatto che la sentenza suddetta fosse a favore del ricorrente, le spese sono state compensate e il ricorrente è stato così costretto a sostenerle interamente. La Corte riconosce al ricorrente la somma da questi richiesta al riguardo.

  48§. Quanto alle spese sostenute di fronte agli organi della Convenzione, la Corte ritiene l'importo richiesto ragionevole e dimostrato. Alla luce della sua prassi in questo ambito, la Corte stabilisce di assegnare all’avvocato del ricorrente, conformemente alla sua richiesta, (si veda la sentenza Scozzari e Giunta c. Italia, n. 39221/98 e 41963/98, § 258), la somma richiesta, insieme ad  ogni ammontare  dovuto per tipo di imposta sul valore aggiunto o CAP (Cassa Previdenza Avvocati).

 

C  INTERESSI MORATORI

 

49.§ Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso dinteresse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del 3,5 % annuo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, 

 

(1)   Dichiara  che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione a causa dell'eccessiva durata del procedimento relativo al ricorso No. 1025/94;

(2)   Dichiara che vi è stata una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 dovuto alla mancata completa esecuzione da parte dell'autorità della sentenza della Corte dei Conti del 23 novembre 1993 e della sentenza del TAR dell'11 luglio 1997;

(3)   Dichiara che

a)      lo Stato convenuto deve pagare al ricorrente, entro i tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva conformemente all'art. 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:

-         relativamente al danno patrimoniale, 5.976.400  (cinquemilioni novecentosettanseimila quattrocento) lire italiane, meno l'ammontare dovuto come tassa sul reddito, più la rivalutazione della somma netta sulla base degli interessi legali, dal 1° gennaio 2001 fino alla data della emanazione della presente sentenza;

-         relativamente al danno non patrimoniale, 10.000.000 (diecimilioni) di lire italiane;

-         per i costi e le spese dei procedimenti presso le Corti interne, 3.198.798 (tremilionicentonovantottomilasettecentonovantotto) lire italiane;

b)      che lo Stato convenuto deve versare all’avvocato del ricorrente, entro i tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva conformemente all'art. 44 § 2 della Convenzione, 4.135.546 (quattromilioni centotrentacinquemila cinquecento quarantasei) lire italiane per i costi e le spese sostenuti presso la Commissione e la Corte, unitamente ad ogni altra tassa di valore aggiunto e CAP che possa essere addebitata;

c)      che questo importo sarà maggiorato del 3,5% annuo dalla data di scadenza di questo termine fino al versamento.

** Redatta in inglese, poi comunicata per iscritto il 18 ottobre 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

 

Christos Rozakis          Presidente

Erik Fribergh               Cancelliere