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Corte Costituzionale italiana, sentenza del 10 giugno 2011 n. 181, Presidente: MADDALENA, Redattore: CRISCUOLO.
Oggetto: Espropriazione per pubblica utilità - Aree esterne ed interne ai centri edificati, di cui all'art. 18 - Aree agricole ed aree non classificabili come edificabili - Indennità di espropriazione - Determinazione con riferimento rispettivamente al valore agricolo medio e al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa - Conseguente determinazione dell'indennità stessa in misura irrisoria o comunque molto inferiore al valore di mercato del bene. Illegittimità costituzionale per contrasto con l’art. 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo. -
Corte Costituzionale italiana, sentenza 07 aprile 2011 n. 113, Presidente: De Siervo, Redattore: Frigo: Processo penale - Casi di revisione - Rinnovazione del processo allorché la sentenza o il decreto penale di condanna siano in contrasto con la sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'assenza di equità del processo, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Mancata previsione. Illegittimità costituzionale parziale dell’art. 630 del codice di procedura penale.
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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Roma, sez. II bis), sentenza del 18 maggio 2010 n. 1716, Presidente Pugliese, Relatore Sestini, (Corsi altri c. Comune di Segni) Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo come principi interni al diritto dell'Unione, ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilievo l’ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all’obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno.
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Corte di Cassazione italiana, sezione quinta penale, sentenza dell' 11 febbraio / 28 aprile 2010 n. 16507/2010, Presidente Calabrese Relatore Bevere, (imputato Scoppola) -Rivoluzionaria sentenza della Cassazione italiana sul " caso Scoppola " che si adegua alla sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo che a sua volta già aveva fatto un enorme passo avanti nel ridurre la pena dell’ergastolo dell'imputato in una pena di trenta anni.
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Corte Costituzionale italiana, sentenza del 12 marzo 2010 n. 93, Presidente Amirante, Relatore Frigo. Oggetto mancata pubblicità dell’udienza camerale nel procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione. Nel caso in cui si profili un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, il giudice nazionale comune deve, quindi, preventivamente verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica (sentenza n. 239 del 2009), e, ove tale soluzione risulti impercorribile (non potendo egli disapplicare la norma interna contrastante), deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro dianzi indicato.
A sua volta, nel procedere al relativo scrutinio, la Corte costituzionale, pur non potendo sindacare l’interpretazione della CEDU data dalla Corte di Strasburgo, resta legittimata a verificare se la norma della Convenzione, come da quella Corte interpretata – norma che si colloca pur sempre ad un livello sub-costituzionale – si ponga eventualmente in conflitto con altre norme della Costituzione: ipotesi eccezionale nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato (sentenze n. 311 del 2009, n. 349 e n. 348 del 2007).
L’assenza di un esplicito richiamo in Costituzione non scalfisce, in effetti, il valore costituzionale del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie: principio che – consacrato anche in altri strumenti internazionali, quale, in particolare, il Patto internazionale di New York relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881 (art. 14) – trova oggi ulteriore conferma nell’art. 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dall’art. 6, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea, nella versione consolidata derivante dalle modifiche ad esso apportate dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009.
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Consiglio di Stato italiano, in sede giurisdizionale, sezione quarta, sentenza del 2 marzo 2010 n. 1220, Presidente Cossu. Estensore Maruotti. (Comune di Merano c. M.T. A. P., ricorso n. 6173/2009) Gli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sono divenuti direttamente applicabili nel sistema nazionale, a seguito della modifica dell’art. 6 del Trattato, disposta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. In base ad un principio applicabile già prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il giudice nazionale deve prevenire la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
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Corte di Cassazione italiana, sezione prima civile, sentenza del 28 gennaio 2010 n. 1886, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Bernabat, (Carbone c. Ministero Giustizia) EQUA RIPARAZIONE – TERMINE DI PROPONIBILITA’ DELL’AZIONE – PRESCRIZIONE – ESCLUSIONE. La previsione normativa del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda è incompatibile con l'ordinaria disciplina della prescrizione in riferimento al medesimo atto processuale. Rigetta l’eccezione di prescrizione estintiva quinquennale del credito risarcitorio decorrente dal momento iniziale del ritardo irragionevole in corso di giudizio.
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Corte Costituzionale italiana, sentenza del 26 febbraio 2010 n. 80, Presidente Amirante, Relatore Saulle. Oggetto: Istruzione pubblica - Insegnanti di sostegno per disabili - Riduzione del numero dei posti e conseguentemente delle ore di insegnamento settimanali - Abolizione della deroga prevista dalla normativa precedente per le forme di disabilità particolarmente gravi. Il diritto del disabile all’istruzione si configura come un diritto fondamentale anche ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilità all’istruzione».
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Corte Costituzionale italiana, sentenza del 28 gennaio 2010 n. 28, Presidente Amirante, Relatore Silvestri, La legge penale più mite retroagisce, secondo il principio del favor rei, che caratterizza l’ordinamento italiano e che oggi trova conferma e copertura europea nell’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (cosiddetta Carta di Nizza), recepita dal Trattato di Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009.
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Corte di Cassazione italiana, sezione terza civile, sentenza del 02 febbraio 2010 n. 2352,Presidente Di Nanni, Relatore Petti, (Banci ed altri c. Azzolina) Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la Carta di Nizza ha lo " stesso valore del Trattato sull'Unione".
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Corte Costituzionale italiana, sentenza del 26 novembre 2009 n. 311, Presidente Amirante, Relatore Tesauro. Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 218, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), sollevate, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, ed all’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
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CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA, sentenza 24 ottobre 2007 n. 348. Dichiara l’incostituzionalità delle norme italiane non conformi alla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in materia di espropriazione per pubblica utilità
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CORTE COSTITUZIONALE ITALIANA sentenza n. 287 del 17 luglio 2007 (la norma che prevede la competenza territoriale nei giudizi per l’equa riparazione dell’irragionevole durata dei processi non può essere estesa in via additiva ai ricorsi per ritardi verificatisi nei processi celebrati davanti alla Corte dei Conti ed alle altre giurisdizioni speciali) nel caso in cui il giudizio si sia svolto innanzi a giudici non ordinari – siano essi il TAR o una sezione giurisdizionale della Corte dei conti, i cui magistrati non fanno parte di alcun distretto di corte d’appello il giudice competente va individuato secondo gli ordinari criteri dettati dal codice di procedura civile e, in particolare, essendo convenuta una amministrazione dello Stato, dall’art. 25 cod. proc. civ.
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Cassazione italiana, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 12810 del 29 maggio 2006,Presidente De Musis, Relatore Benini) Rinvio alla Corte Costituzionale italiana per delibare il contrasto tra l’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992, introdotto dalla legge n. 662 del 1996, e la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo interpretativa dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo.
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Cassazione italiana, Sezione Prima Civile, ordinanza n. 11887 del 20 maggio 2006,Presidente D. Plenteda, Relatore S. Salvago) Rinvio alla Corte Costituzionale italiana per delibare il contrasto tra l’art. 5-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992, introdotto dalla legge n. 662 del 1996, e la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo interpretativa dell’art. 1 del Primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo
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Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 15 aprile 2005, n. 7923. Ingiusta detenzione Diritto alla riparazione del danno ex art. 314 c.p.c.. Correlazione con l’ art. 5 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Natura delle norme della Convenzione. Norme precettive. Configurabilità. Presupposti.
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Tabella della giurisprudenza (febbraio/ ottobre 2004) della Cassazione italiana sulla Legge Pinto (elaborata dall'avv. Maurizio de Stefano)
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CONSIGLIO DI STATO, italiano SEZ. IV - sentenza 6 ottobre 2003 n. 5881. Siveri e Chiellini c. Regione Toscana. Norme e statuto regionali che impongono l’obbligo al soggetto designato o nominato ad una pubblica funzione, di comunicare alla Pubblica Amministrazione l’appartenenza o meno ad una loggia massonica – Legittimità. Diversità della fattispecie rispetto alla sentenza della Corte Europea dei Diritti Dell'uomo (02 Agosto 2001 Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani contro Italia) nel caso in cui l'appartenenza alla Massoneria costituiva fattore preclusivo della nomina o designazione a cariche pubbliche regionali.
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Cassazione Italiana, Sezioni Unite civili (sentenza 06 maggio 2003 n. 6853) Espropriazione per pubblico interesse (o utilita'). occupazione temporanea e d'urgenza.Risarcimento del danno. Questo istituto deve ritenersi compatibile con il principio sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
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BARI 20 dicembre 2002 - ATTI DEL CONVEGNO . LEGGE “PINTO”: “CONFLITTO TRA CASSAZIONE E CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO” *** Premiazione della dott. Annalisa Renzulli vincitrice della quarta edizione del PREMIO alla memoria dell’Avv. Guido CERVATI
per la migliore TESI DI LAUREA SUI DIRITTI DELL’UOMO -
CORTE D’APPELLO DI ROMA - Sez. lavoro - Ordinanza 11 aprile 2002, Pres. Sorace, Rel. Cannella, - Favelli L. (avv. Maurizio de Stefano) contro Condominio Via Brichetti, 23 (avv. Ottavio Marotta). Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Diretta applicabilità della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea- Sussistenza. Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - Disapplicazione da parte del giudice ordinario delle norme del diritto nazionale (art. 11, secondo comma della legge 11 agosto 1973, n.533 ) contrastanti l'ordinamento comunitario o internazionale - Legittimità.