CONSIGLIO DI STATO, italiano SEZ. IV - sentenza 6 ottobre 2003 n. 5881.Siveri e Chiellini c. Regione Toscana. Norme e statuto regionali che impongono l’obbligo al soggetto designato o nominato ad una pubblica funzione, di comunicare alla Pubblica Amministrazione l’appartenenza o meno ad una loggia massonica – Legittimità. Diversità della fattispecie rispetto alla sentenza della Corte Europea dei Diritti Dell'uomo (02 Agosto 2001 Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani contro Italia) nel caso in cui l'appartenenza alla Massoneria costituiva fattore preclusivo della nomina o designazione a cariche pubbliche regionali. |
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 6 ottobre 2003 n. 5881 - Pres. Trotta,Est. Mollica – Siveri e Chiellini (Avv.ti Vaccaro e Medugno) c. Regione Toscana (Avv.ti Bora e Lorenzoni)
Norme e statuto regionali che impongono l’obbligo al soggetto designato o nominato ad una pubblica funzione, di comunicare alla Pubblica Amministrazione l’appartenenza o meno ad una loggia massonica – Legittimità. Diversità della fattispecie rispetto alla sentenza della Corte Europea dei Diritti Dell'uomo (02 Agosto 2001 Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani contro Italia) nel caso in cui l'appartenenza alla Massoneria costituiva fattore preclusivo della nomina o designazione a cariche pubbliche regionali. N. 5881/2003 Reg. Dec. N. 9844 Reg. Ric. Anno 1997 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente D E C I S I O N E sul ricorso in appello N.R.G. 9844/1997, proposto dai sigg.ri SIVERI Franco e CHIELLINI Giancarlo rappresentati e difesi dall'avv. Felice Vaccaro e dell'avv. Luigi Medugno ed elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio del secondo, via Panama, n. 12; contro la Regione Toscana rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Bora e Fabio Lorenzoni ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del secondo, via del Viminale, n. 43; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sez. I, del 28.1.1997, n. 11, resa inter partes; Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta, alla pubblica udienza del 13 maggio 2003, la relazione del Consigliere Bruno Mollica; Uditi, altresì, per le parti l'avv. L. Medugno, F. Vaccaro e F. Lorenzoni; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO Con distinti ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana i signori Franco SIVERI e Giancarlo CHIELLINI hanno impugnato la deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 378 in data 15 luglio 1994, con la quale sono stati dichiarati decaduti dagli incarichi, rispettivamente, di componente della Commissione regionale grandi strutture di vendita e di consigliere di amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Regione Toscana e Lazio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 L. reg. n. 68/1983 e dell'art. 9 L. reg. n. 11/1979. Con sentenza n. 11 in data 30 gennaio 1997 il T.A.R. ha respinto le dette impugnative. La pronuncia del giudice di primo grado viene gravata in appello sulla base delle seguenti censure:
La prospettazione viene ulteriormente illustrata in memoria difensiva. Resiste la Regione Toscana e, con memoria depositata in vista dell'udienza di discussione, sostiene l'infondatezza delle proposte tesi difensive e ne chiede il rigetto. Alla pubblica udienza del 13 maggio 2003, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata ritenuta in decisione. DIRITTO
L'assunto è frutto di un evidente equivoco. La legge regionale n. 68/1983 si compone, invero, di una serie di norme (Titolo I) di attuazione dell'art. 18 Cost. e della legge 25.1.1982, n. 17 in materia di associazioni segrete; con il Titolo II sono invece dettate ulteriori norme per garantire la pubblicità della situazione associativa dei titolari di cariche elettive o di nomine e designazioni regionali. In tale alveo ricadono l'articolo 11 e il 12 - che rileva nella specie - i quali prevedono l'obbligo, per i consiglieri regionali (art. 11) e per i titolari di nomine e designazioni regionali (art. 12), di dichiarare l'appartenenza a realtà associative che abbiano finalità dichiarative o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale o di promozione economica, sancendo l'applicazione, per il caso di mancanza o infedeltà dell'indicazione, delle sanzioni previste dall'art. 9, terzo comma, della L. reg. 8 marzo 1979, n. 11 (id. est., decadenza dalla nomina). La disciplina del Titolo II resta quindi estranea all'applicazione degli indicati principi, asseritamente travisati dal legislatore regionale, ricadendo viceversa nel quadro della organizzazione degli uffici regionali, materia per la quale era prevista (nel sistema dall'epoca vigente) la potestà legislativa concorrente ex art. 117, primo comma, nel rispetto dei principi fondamentali recati dal sistema normativo statuale. E si insiste ancora non utilmente (lett. b del primo mezzo di appello) sulla "attuazione" della legge regionale n. 17/1982, profilo che - come già evidenziato - attiene al Titolo I, e non al Titolo II, che rileva nel caso che ne occupa.
La tesi, siccome proposta, non appare condivisibile. Esattamente il primo giudice osserva che le norme censurate, al di là dell'obbligo di comunicazione dell'appartenenza a realtà associative, non pongono alcun limite alla libertà dei singoli di aderire ad associazioni che, ovviamente, non risultino vietate dall'ordinamento; e la stessa sanzione della decadenza è prevista per la mancata o infedele dichiarazione, e non già l'appartenenza ad una dat associazione. Quanto alla pretesa rilevanza costituzionale del diritto alla riservatezza, non sembra che tale assunto sia sostenibile allo stato dell'evoluzione giurisprudenziale e normativa: è ben vero che tale diritto integra un aspetto di non secondaria rilevanza della proiezione della persona e della conseguente tutela; è ben vero che alcune espressioni di tale diritto hanno ricevuto adeguato riconoscimento anche a livello costituzionale (cfr. art. 13 e segg.); ma non può certamente affermarsi che il diritto alla riservatezza quale valore assoluto trovi diretta tutela nella Carta costituzionale vigente come bene primario ed inviolabile. Il diritto alla riservatezza è allora destinato a recedere a fronte del principio di buon andamento dell'amministrazione, questo sì postulato a livello costituzionale dell'art. 97, che è speculare al principio di trasparenza degli apparati amministrativi. E deve ancora convenirsi col primo giudice laddove rileva che l'obbligo di comunicazione imposto dalla legge regionale è correlato alla particolare posizione funzionale rivestita dal soggetto designato o nominato ad una pubblica funzione e giustificato da preminenti interessi pubblici e generali direttamente assistiti da garanzia costituzionale. Il soggetto che aspira al conferimento di un incarico pubblico è portatore (e di ciò deve essere consapevole) di un obbligo di trasparenza nei confronti della collettività che implica la possibilità di conoscenza, da parte dei cittadini, di profili della propria personalità e delle proprie opinioni e attitudini, sia come singolo che in qualità di appartenente al contesto sociale nel quale si esplica la propria attività: ciò è tanto più vero in relazione all'espletamento del mandato politico, ma è comunque di assoluta rilevanza anche nel quadro del conferimento di incarichi pubblici ad estranei all'amministrazione, in funzione dell'attribuzione di poteri pubblicistici e, anche, della correlata gestione di risorse finanziarie collettive. Quanto alla prospettata alternativa di "rinunciare ad essere membri ovvero rinunciare ad una carica nell'ambìto degli organi regionali" per il timore di possibili ripercussioni o accostamenti negativi, non sembra al Collegio che la mera comunicazione dell'appartenenza ad una associazione non segreta nè vietata possa determinare, sul piano oggettivo, un giudizio di disvalore o possa ledere il diritto di associarsi liberamente; altra questione è il rilievo nell'ambìto soggettivo di una dichiarazione siffatta: ma ciò esula da profili strettamente giuridici. Sembra infine inconferente il richiamo ad altre disposizioni regionali, sottoposte a scrutinio della Corte europea dei diritti dell'uomo: nel caso prospettato, l'appartenenza alla Massoneria costituiva fattore preclusivo della nomina o designazione a cariche pubbliche regionali; nel caso che ne occupa, vi è sanzione per la violazione dell'obbligo di comunicazione in ragion di principi di trasparenza, e non per l'appartenenza alla precitata Loggia massonica.
La prospettazione è priva di pregio. La tenuta e l'accertamento dei dati che rilevano nella specie e l'accertamento della mancanza o infedeltà della comunicazione sono affidati, ai sensi degli artt. 9 e 12 L. reg. n. 11/1979, all'Ufficio di presidenza del Consiglio che li esercita "tramite un consigliere delegato", affiancato da una Commissione consiliare speciale; tale Commissione ha adottato tutti gli atti istruttori (cfr. doc. 1-6), rimettendo infine al Consiglio regionale, in assenza di norma sulla competenza, l'adozione della determinazione conclusiva. Circa l'inoltro dell'elenco degli iscritti ad opera del Presidente della Gran Loggia, basti rilevare che lo specifico obbligo di comunicazione è posto esclusivamente in capo ai soggetti nominati o designati e che la sanzione è correlata all'inadempimento dell'obbligo in capo a costoro: la conoscenza aliunde dell'elenco non assume quindi alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della norma sanzionatoria.
Le spese possono essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta - respinge il ricorso in appello N.R.G. 9844/1997, proposto dai sigg.ri Franco SIVERI e Giancarlo CHIELLINI. Compensa le spese fra le parti. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2003, con l’intervento dei Signori: Gaetano TROTTA Presidente Giuseppe BARBAGALLO Consigliere Aldo SCOLA Consigliere Vito POLI Consigliere Bruno MOLLICA Consigliere, rel. L'ESTENSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO depositata in segreteria 06/10/2003 |