- la distinzione tra la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a Lussemburgo (avv. Mauriziode Stefano) video https://www.youtube.com/watch?v=mOlRn6PeIA8
- L’impossibile adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti
- umani,
- Il 18 dicembre 2014, con il parere 2/13, nuovamente la Corte di giustizia
- dell’Unione europea si pronuncia contro il progetto di accordo sull’adesione
- dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti uman
- http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=AVIS&num=c-2/13
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea m sentenza 24 novembre 2011 causa C-379/10, Commissione c. Italia (responsabilità dei giudici)
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Lussemburgo) (Grande Sezione) sentenza del 21 dicembre 2011, (nelle cause riunite C-411/10 e C-493/10, Secretary of State for the Home Department et M. E. and Others v Refugee Applications Commissioner and Minister for Justice, Equality and Law Reform) sull’impossibilità di trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro competente per l’esame della domanda in caso di rischio di trattamenti inumani e degradanti, risolta dalla Corte fondandosi sugli artt. 1,4,18,47,51 della Carta dei diritti fondamentali;
Rilevanza della Convenzione Europea dei Diritti del’Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. -
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Lussemburgo) (Grande Sezione) sentenza del 6 dicembre 2011, (causa C-329/11 - Achughbabian contro Préfet du Val-de-Marne). Direttiva 2008/115 (c.d. direttiva rimpatri). Gli Stati membri devono procedere ad un diverso bilanciamento tra gli interessi in gioco e, quindi, da un lato garantire misure di rimpatrio efficaci e, dall'altro lato, assicurare che il rimpatrio avvenga nel rispetto dell'obiettivo fissato nell'atto UE alla luce di quanto disposto dall'art.1 della direttiva in base al quale le misure devono permettere il pieno rispetto dei diritti fondamentali considerati principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale "compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dell'uomo".
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Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Lussemburgo) (Seconda Sezione) sentenza del 22 dicembre 2010, nel procedimento C‑279/09, DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH contro Bundesrepublik Deutschland. Possibilità di concessione del gratuito patrocinio alle persone giuridiche. Rilevanza della Convenzione Europea dei Diritti del’Uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
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Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Lussemburgo), (Seconda Sezione) sentenza del 04 marzo 2010, nel procedimento C‑578/08, Chakroun c. Minister van Buitenlandse Zaken. Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi atti di diritto internazionale. Infatti, la direttiva (del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare) rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi riconosciuti in particolare nell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti del’Uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ne consegue che le disposizioni della direttiva, e, in particolare, il suo art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali e, più particolarmente, del diritto al rispetto della vita familiare sancito sia dalla CEDU sia dalla Carta. Va aggiunto che, ai sensi dell’art. 6, n. 1, primo comma, TUE, l’Unione europea riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati nella Carta, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo (GU C 303, pag. 1), che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.
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IL RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE(Lussemburgo).
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Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Lussemburgo), (Grande Sezione) sentenza del 19 gennaio 2010, nel procedimento C‑555/07, Kücükdeveci c. Swedex GmbH & Co. KG. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Ai sensi dell’art. 21, n. 1, di tale Carta, «[è] vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, (…) [sul]l’età».
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Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, entrata in vigore il 01 dicembre 2009, con il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.
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Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, entrata in vigore il 01 dicembre 2009,(spiegazioni).
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LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE dopo il Trattato di Lisbona.
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IL PRIMO DICEMBRE 2009 E’ ENTRATO IN VIGORE IL TRATTATO DI LISBONA DELL’UNIONE EUROPEA. Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) (Grande Sezione) sentenza 16 dicembre 2008. Nel Procedimento C‑47/07 P, Masdar (UK) Ltd c/ Commissione delle Comunità europee. La possibilità di proporre un ricorso basato sull’arricchimento senza causa contro la Comunità non può essere negata al singolo per la sola ragione che il Trattato CE non prevede espressamente un mezzo di ricorso destinato a questo tipo di azione. Un’interpretazione degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE che escludesse una tale possibilità condurrebbe ad un risultato contrario al principio di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dalla giurisprudenza della Corte e ribadito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza. (Irregolarità commesse dal contraente della Commissione – Servizi forniti da un subappaltatore – Mancato pagamento – Rischi inerenti alle attività economiche – Principio di tutela del legittimo affidamento – Obbligo di diligenza dell’amministrazione comunitaria)
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) (Grande Sezione) sentenza 22 dicembre 2008. Nel Procedimento C‑336/07, Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co. KG, contro Niedersächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk, ed altri. La salvaguardia del pluralismo che la normativa di cui trattasi nella causa principale intende garantire è connessa alla libertà d’espressione, quale tutelata dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e che tale libertà fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario.
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) (Grande Sezione) sentenza 03 settembre 2008. Nei Procedimenti riuniti C 402/05 P e C 415/05 P, Kadi / Consiglio e Commissione. Il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei talibani dell’Afghanistan, è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e la Al Barakaat International Foundation., in quanto le procedure applicate non hanno fornito alla persona interessata un’occasione adeguata di esporre le proprie ragioni alle autorità competenti., in violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) (Grande Sezione) sentenza 26 giugno 2007. Nel Procedimento C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Orde van Vlaamse balies, Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel c/Conseil des Ministres.
Gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio previsti all'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE, e imposti agli avvocati dall'art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva, di questa, non violano il diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 6, n. 2, UE, tenuto conto dell'art. 6, n. 3, secondo comma, della direttiva 91/308 esonera gli avvocati, quando le loro attività sono caratterizzate da una tale connessione, dagli obblighi di informazione e di collaborazione di cui all’art. 6, n. 1, della detta direttiva -
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) (Grande Sezione) sentenza 27 giugno 2006. Nel procedimento C‑540/03, Parlamento europeo contro Consiglio dell’Unione europea § 38 << Se è pur vero che la Carta dei Diritti Fondamentali proclamata solennemente dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione a Nizza il 7 dicembre 2000, non costituisce uno strumento giuridico vincolante, il legislatore comunitario ha tuttavia inteso riconoscerne l’importanza affermando, al secondo ‘considerando’ della direttiva, che quest’ultima rispetta i principi riconosciuti non solamente dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, bensì parimenti dalla Carta. L’obiettivo principale della Carta, come emerge dal suo preambolo, è peraltro quello di riaffermare «i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla [CEDU], dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte (...) e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo>>.
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) (Grande Sezione) sentenza 16 giugno 2005. Nel procedimento C-105/03. Pupino. Gli artt. 2, 3 e 8, n. 4, della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che il giudice nazionale deve avere la possibilità di autorizzare bambini in età infantile che, come nella causa principale, sostengano di essere stati vittime di maltrattamenti a rendere la loro deposizione secondo modalità che permettano di garantire a tali bambini un livello di tutela adeguato, ad esempio al di fuori dell’udienza e prima della tenuta di quest’ultima.
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DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA: VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
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DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA: VERSIONE CONSOLIDATA DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA
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BRUXELLES 25 GIUGNO 2004. UNIONE EUROPEA. Versione consolidata provvisoria del Trattato che istituisce una COSTITUZIONE per l’EUROPA (CIG86/04)http://ue.eu.int/igcpdf/it/04/cg00/cg00086.it04.pdf
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) sentenza 07 gennaio 2004. Nel procedimento C-117/01. K.B. , National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for Health. Esclusione di un convivente transessuale dal diritto ad una pensione di reversibilità la cui concessione è riservata al coniuge superstite. L'art. 141 del Trattato CE osta, in linea di principio, ad una legislazione che, in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, impedisce ad una coppia, quale K.B. e R, di soddisfare la condizione del matrimonio, necessaria affinché uno di essi possa godere di un elemento della retribuzione dell'altro.
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO)
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO)
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) sentenza 23 settembre 2003. Nel procedimento C-109/01. Secretary of State for the Home Department c . Hacene Akrich . (Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il Regolamento (CEE) n. 1612/68 sulla libera circolazione delle persone deve essere interpretato alla luce dell'esigenza del rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rispetto che fa parte dei diritti fondamentali i quali, secondo costante giurisprudenza, sono riconosciuti dal diritto comunitario). (Diritto di soggiorno del coniuge di un cittadino dell’Unione Europea, sempreché il matrimonio sia autentico).
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) SENTENZA 20 maggio 2003. Nei procedimenti riuniti C-465/00, C-138/01 e C-139/01. Rechnungshof e Österreichischer Rundfunk, ed altri. Non è incompatibile con il diritto alla tutela della vita privata (garantito dall'art. 8, n. 2, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) il trattamento di dati personali relativi ai redditi di taluni lavoratori.
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) SENTENZA 10 luglio 2003. Nei procedimenti riuniti C-20/00 e C-64/00-. Booker Aquaculture Ltd e Hydro Seafood GSP Ltd, . Non sono incompatibili con il diritto fondamentale di proprietà (garantito dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo) le misure restrittive imposte da uno Stato membro al fine della lotta contro le malattie dei pesci, senza indennizzo per gli allevatori.
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) SENTENZA 10 aprile 2003. Nel procedimento C-276/01, Joachim Steffensen. (Il giudice nazionale deve delibare l’ammissibilità dei mezzi prova -perizia e controperizia- al fine di evitare provvedimenti incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il principio del diritto ad un processo equo dinanzi a un tribunale, come sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo)
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TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) SENTENZA 15 gennaio 2003. Nelle cause riunite T-377/00, T-379/00, T-380/00, T-260/01 e T-272/01, Philips Morris International, Inc., R. J. Reynolds Tobacco Holdings, Inc., RJR Acquisition Corp., R. J. Reynolds Tobacco Company, R. J. Reynolds Tobacco International, Inc., Japan Tobacco, Inc., contro Commissione delle Comunità europee, sostenuta da : Parlamento europeo, Regno di Spagna, Repubblica francese, Repubblica italiana, Repubblica portoghese, Repubblica di Finlandia, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Regno dei Paesi Bassi. (Il diritto di esperire un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice competente ((spettante a tutti coloro i cui diritti e le cui libertà tutelati dall'ordinamento giuridico dell'Unione siano stati violati)) si fonda sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sugli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nonché sull’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, la quale, pur se non dotata di forza giuridica vincolante, dimostra l'importanza, nell'ordinamento giuridico comunitario, dei diritti che essa enuncia.
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) SENTENZA 22 ottobre 2002. Nel procedimento C-94/00. Roquette Frères SA e Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, con l'intervento della Commissione delle Comunità europee. (La Corte di Giustizia delle Comunità Europee in sede di intepretazione dei diritti fondamentali dei quali la stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee garantisce l'osservanza, deve tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che a sua volta interpreta la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo)
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) SENTENZA 15 ottobre 2002. Nei procedimenti riuniti C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P, e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM), DSM NV e DSM Kunststoffen BV, Montedison SpA, Elf Atochem SA, Degussa AG, Enichem SpA, Wacker-Chemie GmbH, Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc (ICI), contro Commissione delle Comunità europee. (La Corte di Giustizia delle Comunità Europee in sede di intepretazione dei diritti fondamentali dei quali la stessa Corte di Giustizia delle Comunità Europee garantisce l'osservanza, deve tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che a sua volta interpreta la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) SENTENZA 17 settembre 2002. Nel procedimento C-413/99. Baumbast, R e Secretary of State for the Home Department. (Conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, il Regolamento (CEE) n. 1612/68 sulla libera circolazione delle persone deve essere interpretato alla luce dell'esigenza del rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rispetto che fa parte dei diritti fondamentali i quali, secondo costante giurisprudenza, sono riconosciuti dal diritto comunitario). (Diritto di soggiorno dei figli di un cittadino dell’Unione Europea).
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CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE JEAN MISCHO, presentate il 20 settembre 2001, nelle Cause riunite C-20/00 e C-64/00 Booker Aquaculture Ltd, che spende il nome commerciale «Marine Harvest McConnell», e Hydro Seafood GSP Ltd contro The Scottish Ministers (Rassegna congiunta della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul riconoscimento del diritto di proprietà, quale garantito dall'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo)
- RIFERIMENTI NORMATIVI CHE HANNO “ISPIRATO” LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA