Cancelleria della Corte di giustizia
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Bd Konrad Adenauer L-2925 Luxembourg
Tel.: (352) 4303-1 fax: (352) 43 37 66 e-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int
Gli atti processuali e tutta la corrispondenza relativa alle cause sottoposte alla Corte di giustizia devono essere inviati alla cancelleria della Corte all'indirizzo postale sopra riportato ovvero procedendo alla consegna diretta dell'atto o della corrispondenza alla cancelleria presso la sede della Corte (boulevard Konrad Adenauer, Lussemburgo-Kirchberg), o ancora, al di fuori degli orari di apertura della cancelleria, alla reception della Corte. La trasmissione preventiva di un atto processuale per fax o posta elettronica è presa in considerazione ai fini dei termini procedurali a condizione che la trasmissione e il successivo deposito dell'atto siano conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento di procedura. Tali invii debbono necessariamente essere effettuati al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica sopra indicati.
I messaggi inviati per posta elettronica non possono superare i 4 megaottetti, il che corrisponde a circa 30 pagine scannerizzate. I messaggi eccedenti tale volume sono automaticamente rinviati al mittente e non possono essere presi in considerazione
Vedi anche:
- Regolamento di procedura della Corte - Guida per gli avvocati
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Cancelleria del Tribunale di primo grado
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Rue du Fort Niedergrünewald L-2925 Luxembourg
Tel.: (352) 4303-1 fax: (352) 4303 2100 e-mail: CFI.Registry@curia.eu.int
Questo indirizzo è destinato al deposito degli atti processuali ed alla corrispondenza con gli avvocati e gli agenti delle parti e non alle richieste di informazioni di carattere generale.
Gli atti processuali nonché tutta la corrispondenza relativa alle cause pendenti vanno inviati alla cancelleria del Tribunale utilizzando tale indirizzo; essi possono essere essere anche consegnati direttamente alla cancelleria o, al di fuori degli orari di apertura della cancelleria, ai guardiani presenti all'entrata degli edifici del Tribunale 24 ore su 24.
La trasmissione di un atto processuale per fax o posta elettronica è presa in considerazione solo nel caso in cui si tratti di una copia dell'originale firmata e a condizione che l'originale stesso pervenga alla cancelleria al massimo entro i dieci giorni successivi.
I messaggi inviati per posta elettronica non possono superare i 4 megaottetti, il che corrisponde a circa 30 pagine scannerizzate. I messaggi eccedenti tale volume sono automaticamente rinviati al mittente e non possono essere presi in considerazione
Vedasi anche:
- Regolamento di procedura del Tribunale - Istruzioni al cancelliere del Tribunale - Istruzioni pratiche alle parti
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Testi e documenti
Testi vigenti - Trattati (estratti) - Statuto della Corte di giustizia (1-2-2003) - Statuto della Corte di giustizia - modifica dell'art. 23 (26/07/2003) - Competenze particolari o aggiuntive - Regolamento di procedura della Corte di giustizia (1-8-2003) - Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado (1-8-2003) - Regolamento addizionale (11-3-1997) - Istruzioni al cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee (3-10-1986) - Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugnazioni (16-4-2003) - Istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado delle comunita' europee (18-6-2002) - Istruzioni pratiche del Tribunale alle parti (4-4-2002) - Nomina dei presidenti di sezione e assegnazione dei giudici alle sezioni - Criteri di attribuzione delle cause alle sezioni (1-10-2003) - Assegnazione dei giudici alle sezioni (9-10-2003)
Si veda anche.......................................... Altri documenti Documenti
GIURISPRUDENZA RECENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA E DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
Dal 1997 in poi, per la ricerca vedi:
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it
SENTENZE RECENTI DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO*
Dal 1997 in poi, per la ricerca vedi:
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/formfonct.pl?lang=it
1. I testi delle sentenze, conclusioni e ordinanze della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, pronunciate dopo il 17 giugno 1997, sono disponibili sul presente sito nella loro versione al giorno della pronuncia. Due moduli di ricerca consentono di selezionare tali documenti, in base al numero di causa, alla data della pronuncia, al nome delle parti, alle parole del testo o al settore di cui trattasi. Il primo modulo permette di effettuare ricerche nella Giurisprudenza generale della Corte e del Tribunale di primo grado. Il testo delle sentenze è ivi disponibile il giorno della pronuncia, generalmente in tutte le lingue comunitarie. Quello delle conclusioni può essere consultato il giorno della loro lettura nella lingua processuale e in quella dell'avvocato generale, mentre le altre versioni linguistiche vengono caricate sul sito secondo la loro disponibilità. Il testo delle ordinanze è reso pubblico soltanto dopo la notificazione alle parti. Il secondo modulo si concentra sulla Giurisprudenza del Tribunale di primo grado in materia di pubblico impiego. Nel settore del pubblico impiego, le sentenze e le ordinanze sono disponibili unicamente nella lingua processuale.
2. Un accesso numerico alla giurisprudenza consente di individuare un'informazione per ogni causa trattata dinanzi alla Corte di giustizia o al Tribunale di primo grado dal 1953 ad oggi. Le cause sono presentate in ordine numerico, in base al loro deposito presso le rispettive cancellerie. L'utilizzazione della funzione "Ricerca" del navigatore permette inoltre di reperire una causa in base al nome delle parti. Un collegamento alla banca dati interistituzionale Celex, stabilito attraverso il numero di causa, consente di visualizzare il testo delle sentenze e delle ordinanze pubblicate nella Raccolta della giurisprudenza. Per ridurre i tempi di trasferimento dei dati, la banca dati per l' accesso numerico è stata suddivisa in tre settori, comprendenti: - le cause dinanzi alla Corte di giustizia dal 1953 al 1988, - le cause dinanzi alla Corte di giustizia dopo il 1989, - le cause dinanzi al Tribunale di primo grado dopo il 1989.
3. Le cause nuove e le cancellazioni dal ruolo formano oggetto di Comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale. (...questa parte è attualmente in costruzione)
4. Il deposito degli atti del procedimento relativi alle cause deve essere effettuato nella cancelleria della giurisdizione competente, secondo le modalità previste dalle disposizioni del regolamento di procedura della Corte o del regolamento di procedura del Tribunale.
5. Sono stati elaborati numerosi strumenti di ricerca per facilitare l'accesso alla giurisprudenza. Citiamo: - il Repertorio di giurisprudenza comunitaria, che raccoglie in maniera sistematica le massime delle sentenze e delle ordinanze, - l' Indice alfabetico delle materie, che presenta in ordine alfabetico le questioni giuridiche affrontate nelle decisioni della Corte e del Tribunale, nonché nelle conclusioni degli avvocati generali, - l'estratto delle Note dottrinali alle sentenze, che contiene i riferimenti di pubblicazione delle osservazioni dottrinali relative alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, e - la pagina dei Siti giuridici nazionali e internazionali, che consente di consultare altri siti giuridici.
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