CAso G.c

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 
CASO G.C. contro ITALIA 

SENTENZA del 25 ottobre 2001 Ricorso n° 44441/98

 

Violazione del termine non ragionevole di durata di un processo civile avente ad oggetto una divisione immobiliare, (articolo 6 della Convenzione); ventuno anni e sette mesi per due gradi di giudizio. Equa soddisfazione liquidata in 70.000.000, (settanta milioni), di lire italiane per il solo danno  morale e 2.000.000, (due milioni), di lire italiane per spese legali.

Non luogo ad esame della concorrente violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1, sul diritto al rispetto dei beni.

La sentenza così motiva

( traduzione non ufficiale a cura  dell' Avv. Anna Gorrieri)

SECONDA SEZIONE

Sentenza del 25 ottobre 2001

sul ricorso n° 44441/98

presentato da G.C.

contro l’ Italia

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi  il 4 ottobre 2001in una camera composta da 

C.L ROZAKIS, presidente, A.B BAKA, G. BONELLO, M. FISCHBACH, M. TSATSA-NIKOLOVSKA, E. LEVITS, giudici, M. DEL TUFO, giudice ad hoc, e dal Sig. E. FRIBERGH, cancelliere di sezione, 

Dopo averla deliberata, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2001, rende la seguente sentenza adottata  in questa data:

PROCEDURA

1 All'origine del caso vi è un  ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di una cittadina italiana, la Sig.ra G.C, ( “la ricorrente”), la quale  aveva adito  la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 3 luglio 1997 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il 13 novembre 1998 con  il numero di fascicolo 44441/98. A decorrere dal  30 ottobre 2000, la ricorrente è stata rappresentata dall’Avv. L. Bonanno, avvocato in Messina. Il Governo italiano (il “Governo”) è  rappresentato dal suo agente  Sig. U. Leanza, e dal suo coagente  Sig. V. Esposito.  

2 La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile il 28 settembre 2000. 

IN FATTO

3 Il 22 agosto 1979, la ricorrente e suo marito citarono in giudizio le Signore C.C, L.C e G.C davanti al tribunale di Messina per ottenere  la divisione di un immobile ed il sequestro giudiziario del bene oggetto della lite. 

4 La trattazione della causa ebbe inizio il 22 ottobre 1979. In questa data  il giudice istruttore nominò un perito che prestò giuramento il 17 gennaio 1980. Delle quattordici udienze fissate tra il 12 giugno 1980 ed il 17 novembre 1983, nove riguardarono la relazione della consulenza tecnica, quattro un supplemento di perizia e una fu di rinvio stante l'assenza delle parti. Il 2 dicembre 1983, alla causa ne fu aggiunta un’altra che, secondo le informazioni fornite dalla ricorrente, aveva come oggetto la divisione di altri beni comuni tra le stesse parti. Dopo quattro udienze, il 18 luglio 1985 le parti presentarono le loro conclusioni. L’udienza di discussione ebbe luogo il 21 ottobre 1986. 

5  Con un'ordinanza dello stesso giorno  il cui testo fu depositato in cancelleria il 7 novembre 1986, il Tribunale riaprì l'istruzione, nominò un perito e fissò un’udienza per il 12 marzo 1987. Delle ventidue udienze fissate tra il 22 ottobre 1987 ed i 23 maggio 1996, dieci riguardarono la seconda relazione del perito, tre un altro supplemento di perizia, una fu rinviata su richiesta parti e otto furono rinviate d’ufficio. 

6  L’udienza del 12 dicembre 1996 fu rinviata d’ ufficio per cinque volte fino all’ 8 ottobre 1999. In tale data, le parti precisarono le loro conclusioni. L’udienza di discussione davanti al collegio competente ebbe luogo il 21 marzo 2000, dopo un rinvio d’ ufficio. 

7  Con una sentenza emessa il 18 aprile 2000  e  depositata in cancelleria il 29 settembre 2000, il Tribunale  accolse  parzialmente le richieste della ricorrente. 

8  L’ 8 gennaio 2001, la ricorrente propose appello presso la Corte d’Appello di Messina e l’udienza fu fissata per il 20 marzo 2001. 

IN DIRITTO 

I SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 

9  La ricorrente lamenta che la durata del processo non  ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto  dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato: 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…) 

10 Il Governo  si oppone a questa tesi. 

11 Il periodo da considerare è iniziato il 22 agosto 1979  e la procedura era ancora pendente fino al 20 marzo 2001. 

12 La causa  a quest’ultima data era  durata circa vent' anni e sette mesi per due gradi di giudizio. 

13 La Corte  ricorda di aver constatato in numerose cause (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.

14 Avendo esaminato i fatti della causa alla  luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi  precitata.

Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.

II SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N° 1

La ricorrente  lamenta parimenti che la lunghezza del processo ha leso Il diritto al rispetto dei suoi beni come garantito dall'articolo 1 del Protocollo n° 1.  

Stante la constatazione della violazione relativa all'articolo 6 § 1, (paragrafo 14 precitato), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare se vi sia stata, nel caso di specie,  violazione di questa disposizione ( vedere  la sentenza Zanghì c. Italia del 19 febbraio 1991, serie A n° 194-C, p. 47, § 23.  ).

III SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE

17 Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di  tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

A    DANNO

18 La ricorrente chiede 46.736.094= di lire italiane (ITL) a titolo di danno materiale e 300 000 000 di lire italiane( ITL) per i danni morali subiti.

19 La Corte non ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e la richiesta di danno materiale  e rigetta questa domanda. Per contro, la Corte considera che ci siano i presupposti per  concedere alla ricorrente 70.000.000 = (ITL) a titolo di  danno morale. 

B. SPESE

20 La ricorrente chiede anche 26.872.450= (ITL) per le  spese legali sostenute davanti alle giurisdizioni interne e 10.341. 664 = (ITL) per quelle sostenute davanti alla Corte. 

21 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e  carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte rigetta la domanda relativa alle spese legali della procedura nazionale, ritiene ragionevole la somma di 2.000.000= ITL per la procedura davanti alla Corte e la concede alla ricorrente.

.C. INTERESSI MORATORI

22 Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso dinteresse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3,5 % annuo.

Per questi motivi, la Corte, all'unanimità, 

1 Dichiara  che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; 

2 Dichiara  che non è necessario esaminare la doglianza fondata sull'articolo 1 del Protocollo n°1; 

3 Dichiara

a)  che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro i tre mesi a  decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 70.000.000,=( settanta milioni), ITL per  il danno morale e 2.000.000, (due milioni), ITL  per spese legali.

b) che questi importi saranno maggiorati dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla data di  scadenza di questo termine  fino al versamento; 

4 Rigetta per il surplus la domanda di equa soddisfazione .

** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 25 ottobre 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Christos Rozakis            Presidente

Erik Fribergh                   Cancelliere