Caso Spanu

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo CASO SPANU contro ITALIA 
SENTENZA dell’11 dicembre 2001 Ricorso n° 51711/99

  

Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) nella causa avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale; sette anni e cinque mesi per un grado di giudizio. Equa soddisfazione liquidata in 8000 (ottomila) Euro per il danno morale e 1500 (millecinquecento) Euro per le spese legali.

La sentenza così motiva

( traduzione non ufficiale a cura  della D.ssa Fulvia Richiardone)

SECONDA SEZIONE

Sentenza del 11 dicembre 2001

sul ricorso n° 51711/99

presentato da SPANU

contro Italia

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi  il 20 novembre 2001 in una camera composta da 

J. – P. COSTA, presidente, L. LOUCAIDES, C. BIRSAN, K. JUNGWEIRT, V. BUTKEVYCH, A. MULARONI giudici, L. FERRARI BRAVO, giudice ad hoc, e da S. DOLLE, cancelliere di sezione, 

Dopo averla deliberata, nella camera di consiglio del 20 novembre 2001, rende la seguente sentenza, adottata  nella stessa data:

PROCEDURA

1 All'origine del caso vi è un  ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di un cittadino italiano, il Sig.  Giorgio Spanu ( “il ricorrente”), il quale  aveva adito  la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 30 marzo 1998 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il 7 ottobre 1999 con  il numero di fascicolo 51711/99. Il ricorrente è rappresentato dagli avvocati R. Vico e F. Uggetti, avvocati a Bergamo-. Il Governo italiano (il “Governo”) è  rappresentato dal suo agente  Sig. U. Leanza, e dal suo coagente  Sig. V. Esposito.  

2 La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile il 13 febbraio 2001. 

IN FATTO

3 Il 26 novembre 1992, il ricorrente citò in giudizio la Croce Rossa italiana e la sua compagnia di assicurazione davanti al Tribunale di Bergamo per ottenere  il risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale che stimava ammontassero a 13.999.244 lire italiane. 

4 La trattazione della causa ebbe inizio il 4 febbraio 1993. Delle quattro udienze che si tennero tra il 2 dicembre 1993 ed il 20 giugno 1996, una fu per il deposito di documenti e le altre tre riguardarono una perizia. Il 12 marzo 1998 il Giudice fissò, per l’audizione dei testimoni, l’udienza del 19 ottobre 1999.

5 Intanto, ad una data non precisata,  il Presidente del Tribunale assegnò la causa ad un collegio di magistrati avente il compito di trattare le cause più vecchie (sezione stralcio). Il 19 ottobre 1999, avendo sentito i testimoni, il giudice fissò l’udienza del 14 gennaio 2000 per l’interrogatorio del ricorrente. L’udienza successiva fu fissata il 26 maggio 2000.

6 Tuttavia, il 2 maggio 2000, le parti pervennero ad una composizione amichevole della vertenza.

 IN DIRITTO   

I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE   

7 La parte ricorrente lamenta che la durata del processo non  ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto  dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato: 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…) 

8 Il Governo  si oppone a questa tesi. 

9 Il periodo da considerare è iniziato il 26 novembre 1992 ed è terminato il 2 maggio 2000. 

10 La causa, dunque,  è durata più di sette anni e cinque mesi per un grado di giudizio. 

11 La Corte  ricorda di aver constatato in numerose cause (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.

12 Avendo esaminato i fatti della causa alla  luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi  precitata.

Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.

II SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE

13 Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette ché in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di  tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

A    DANNO

14 Il ricorrente chiede 50.000.000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno morale.

15 La Corte considera che ci siano i presupposti per concedere al ricorrente 8.000 Euro, a titolo di risarcimento del danno morale.

B. SPESE

16 Il ricorrente chiede anche il rimborso più di 4.670.500 lire italiane per le spese legali sostenute davanti alla Corte

17 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte ritiene ragionevole la somma di 1.500 Euro per la procedura davanti alla Corte e la concede al ricorrente.

.C. INTERESSI MORATORI

18 Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del 3,5 % annuo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, 

1 Dichiara  che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; 

2 Dichiara

a)  che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro i tre mesi a  decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 8.000 Euro (ottomila) per risarcimento del danno morale e 1.500 Euro (millcinquecento) per le spese legali;

b) che questo importo sarà maggiorato dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla data di  scadenza di questo termine  fino al versamento; 

3 Rigetta, per il surplus, la domanda di equa soddisfazione.

** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 11 dicembre 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

 

J.-P. Costa              Presidente

S. Dolle                  Cancelliere