Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)
La sentenza così motiva ( traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
SECONDA SEZIONE
Sentenza del 19 febbraio 2002 sul ricorso n° 56207/00 presentato da LUGNAN IN BASILE
contro Italia
Nel caso Lugnan in Basile c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi in una camera composta da :
J.–P. COSTA, presidente, L. FERRARI BRAVO, L. LOUCAIDES, C. BIRSAN, K. JUNGWEIRT, V. BUTKEVYCH, A. MULARONI, giudici, e da S. DOLLE, cancelliere di sezione,
Dopo averla deliberata, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2002,
Rende la seguente sentenza, adottata in questa data:
PROCEDURA
1.§ All'origine del caso vi è un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di una cittadina italiana, la Sig.ra Maria Lugnan in Basile ( “la ricorrente”), la quale aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 28 novembre 1996 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il 3 aprile 2000 con il numero di fascicolo 56207/00. La ricorrente è rappresentata dall’avvocato P. De Luca, avvocato a Catania. Il governo italiano (il “Governo”) è rappresentato dal suo agente Sig. U. Leanza, e dal suo coagente Sig. V. Esposito.
2.§ La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile l’ 11 aprile 2001.
IN FATTO
3.§ La ricorrente, impiegata in qualità di addetta alle pulizie e guardarobiera, fu immessa nei ruoli dopo quattordici anni di servizio presso l’Università di Catania. Con un provvedimento del 14 settembre 1987, l’Assessore alla presidenza del Consiglio regionale della Sicilia le riconobbe un certo grado. Il 26 gennaio 1988, il provvedimento fu notificato alla ricorrente.
4.§ Il 25 marzo 1988, la ricorrente depositò un ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale di Sicilia tendente ad ottenere da una parte, l’annullamento di questo provvedimento e dall’altra parte, il riconoscimento del suo diritto al pagamento della differenza del trattamento corrispondente agli anni di anzianità, maggiorato degli interessi legali.
5.§ Lo stesso giorno, la ricorrente presentò una istanza di fissazione della data dell’udienza. Il 31 maggio 1991, la ricorrente presentò una istanza di fissazione con urgenza della data dell’udienza.
6.§ Con una sentenza interlocutoria del 3 luglio 1992, il cui testo fu depositato in cancelleria il 12 agosto 1992, il tribunale amministrativo ordinò alle autorità amministrative interessate la produzione di documenti.
7.§ Il 18 gennaio 1995 ed il 27 novembre 1997, la ricorrente presentò una istanza di fissazione con urgenza della data dell’udienza.
8.§ L’udienza fu fissata al 26 ottobre 1998. Con una sentenza interlocutoria dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in cancelleria il 29 aprile 1999, il tribunale amministrativo ordinò all’ amministrazione interessata la produzione di ulteriori documenti entro un termine di trenta giorni. Peraltro, il tribunale nominò un commissario (commissario ad acta) incaricato di controllare l’esecuzione della predetta sentenza. La decisione sul merito fu rinviata dal tribunale ad una data non precisata.
9.§ In base alle informazioni fornite dalla ricorrente, il 7 luglio 1999 ed l’ 8 agosto 1999, essa presentò una istanza di fissazione con urgenza della data dell’udienza. Il 2 dicembre 1999, ebbe luogo una udienza.
10.§ Con una sentenza dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in cancelleria il 23 maggio 2000, il tribunale amministrativo regionale accolse la domanda della ricorrente.
IN DIRITTO
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
11.§ La parte ricorrente lamenta che la durata del processo non ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
<<Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…) >>
12.§ Il Governo si oppone a questa tesi.
13.§ Il periodo da considerare è iniziato il 25 marzo 1988 ed è terminato il 23 maggio 2000.
14.§ Esso dunque è durato circa dodici anni e due mesi per un grado di giudizio.
15.§ La Corte ricorda di aver constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.
16.§ Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi precitata.
Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
17.§ Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. ».
A DANNO
18.§ La ricorrente chiede 75.000.000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno morale che avrebbe subito.
19.§ La Corte considera che ci siano i presupposti per concedere alla ricorrente 18.000 EURO a titolo di danno morale.
B. SPESE LEGALI
20.§ La ricorrente chiede anche 10.000.000= (ITL) per le spese legali sostenute davanti alle giurisdizioni interne e 13.242.000 ITL per quelle sostenute davanti alla Corte.
21.§ Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte rigetta la domanda relativa alle spese legali della procedura nazionale, ritiene ragionevole la somma di 2.000 EURO per la procedura davanti alla Corte e la concede al ricorrente.
C. INTERESSI MORATORI
22.§ Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del 3 % annuo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1. Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2. Dichiara,
a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro i tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 18.000 EURO (diciottomila euro) per danno morale e 2.000 EURO (duemila euro) per spese legali;
b) che questo importo sarà maggiorato dell’interesse semplice del 3 % annuo dalla data di scadenza di questo termine fino al versamento;
3. Rigetta per il surplus le domande di equa soddisfazione.
** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 19 febbraio 2002, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
J.-P. Costa Presidente
S. Dolle Cancelliere
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