sentenza 19 febbraio 2002

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)
 CASO 
LUGNAN IN BASILE contro ITALIA

SENTENZA del 19 febbraio 2002  Ricorso n° 56207/00
Violazione del termine ragionevole di durata di un processo amministrativo (articolo 6 § 1 della Convenzione) proposto da un pubblico dipendente avente ad oggetto la retrodatazione dell’anzianità di servizio ed il pagamento di crediti di lavoro;  un grado di giudizio, dodici anni e due mesi, compresa la fase di esecuzione di una prima sentenza interlocutoria che aveva  ordinato la produzione di documenti e nominato un Commissario ad acta. Equa soddisfazione liquidata in 18.000 (diciottottomila) Euro per il danno morale e 2000 (duemila) Euro per le spese legali.

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo)

 

La sentenza così motiva
( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano

SECONDA SEZIONE

Sentenza del 19 febbraio 2002
sul ricorso n° 56207/00
presentato da LUGNAN IN BASILE  

contro Italia

Nel caso Lugnan in Basile c. Italia,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi in una camera composta da  :

J.–P. COSTA, presidente, L. FERRARI BRAVO, L. LOUCAIDES, C. BIRSAN, K. JUNGWEIRT, V. BUTKEVYCH, A. MULARONI, giudici, e da S. DOLLE, cancelliere di sezione, 

Dopo averla deliberata, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2002,

Rende la seguente sentenza, adottata  in questa data:

PROCEDURA

1.§ All'origine del caso vi è un  ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di una cittadina italiana, la Sig.ra   Maria Lugnan in Basile  ( “la ricorrente”), la quale  aveva adito  la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 28 novembre 1996  in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il  3 aprile 2000  con  il numero di fascicolo 56207/00. La ricorrente è rappresentata dall’avvocato P. De Luca, avvocato a Catania. Il governo italiano (il “Governo”) è  rappresentato dal suo agente  Sig. U. Leanza, e dal suo coagente  Sig. V. Esposito.  

2.§ La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile l’ 11 aprile 2001. 

IN FATTO

3.§  La ricorrente, impiegata in qualità di addetta alle pulizie e guardarobiera, fu immessa nei ruoli dopo quattordici anni di servizio presso  l’Università di Catania. Con  un provvedimento del 14 settembre 1987, l’Assessore alla presidenza del Consiglio regionale della Sicilia le riconobbe un certo grado. Il 26 gennaio 1988, il provvedimento fu notificato alla ricorrente.

4.§ Il 25 marzo 1988, la ricorrente depositò un ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale di Sicilia tendente ad ottenere da una parte, l’annullamento  di questo provvedimento e  dall’altra parte, il riconoscimento del suo diritto al pagamento della differenza del trattamento corrispondente agli anni di anzianità, maggiorato degli interessi legali.

5.§  Lo stesso giorno, la ricorrente presentò una istanza di fissazione della data dell’udienza. Il 31 maggio 1991, la ricorrente presentò una istanza di fissazione con urgenza della data dell’udienza.

6.§  Con una sentenza  interlocutoria del 3  luglio 1992, il cui testo fu depositato in cancelleria il 12 agosto 1992, il tribunale amministrativo ordinò alle autorità amministrative interessate la produzione di documenti.

7.§  Il 18 gennaio 1995 ed il 27 novembre 1997, la ricorrente presentò una istanza di fissazione con urgenza della data dell’udienza.

8.§  L’udienza fu fissata al 26 ottobre 1998. Con una sentenza  interlocutoria dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in cancelleria il 29 aprile 1999, il tribunale amministrativo ordinò all’ amministrazione interessata la produzione di ulteriori documenti entro un termine di trenta giorni. Peraltro, il tribunale nominò un commissario (commissario ad acta) incaricato di controllare l’esecuzione della predetta sentenza. La decisione sul merito fu rinviata dal tribunale ad una data non precisata.

9.§  In base alle informazioni fornite dalla ricorrente, il 7 luglio 1999 ed  l’ 8 agosto 1999, essa presentò una istanza di fissazione con urgenza della data dell’udienza. Il 2 dicembre 1999, ebbe luogo una udienza.

10.§  Con  una sentenza dello stesso giorno, il cui testo fu depositato in cancelleria il 23 maggio 2000, il tribunale amministrativo regionale accolse la domanda della ricorrente.

IN DIRITTO 

I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 

11.§ La parte ricorrente lamenta che la durata del processo non  ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto  dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato: 

<<Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)  >>

12.§  Il Governo  si oppone a questa tesi. 

13.§ Il periodo da considerare è iniziato il 25 marzo 1988 ed è terminato il 23 maggio 2000. 

14.§ Esso dunque  è durato circa dodici anni e due mesi per un grado di giudizio. 

15.§ La Corte  ricorda di aver constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.

16.§ Avendo esaminato i fatti della causa alla  luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi  precitata.

Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.

II.   APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

17.§ Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di  tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione  alla parte lesa. ».

A    DANNO

18.§ La ricorrente chiede 75.000.000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno morale che avrebbe subito.

19.§ La Corte considera che ci siano i presupposti per concedere alla ricorrente 18.000 EURO a titolo di danno morale.

B. SPESE LEGALI

20.§ La ricorrente chiede anche 10.000.000= (ITL) per le spese legali sostenute davanti alle giurisdizioni interne e 13.242.000 ITL  per quelle sostenute davanti alla Corte.

21.§ Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie e tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte  rigetta la domanda relativa alle spese legali  della procedura nazionale, ritiene ragionevole la somma di 2.000 EURO per la procedura davanti alla Corte e la concede al ricorrente.

C. INTERESSI MORATORI

22.§ Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso dinteresse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del 3 % annuo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, 

1. Dichiara  che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; 

2. Dichiara,

a)  che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro i tre mesi a  decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 18.000 EURO (diciottomila euro) per danno morale e 2.000 EURO (duemila euro) per  spese legali;

b) che questo importo sarà maggiorato dell’interesse semplice del 3 % annuo dalla data di  scadenza di questo termine  fino al versamento; 

3. Rigetta per il surplus le domande di equa soddisfazione.

** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 19 febbraio 2002, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

J.-P. Costa              Presidente

S. Dolle                  Cancelliere