Corte Europea dei Diritti dell'Uomo |
Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto la risoluzione di un contratto di appalto; dodici anni ed un mese per un grado di giudizio. Rigetto della richiesta di rimborso del danno materiale. Rimborso di Euro 500 per spese legali. La sentenza così motiva ( traduzione non ufficiale a cura della Dott.ssa Fulvia Richiardone) SECONDA SEZIONE Sentenza del 11 dicembre 2001 sul ricorso n° 51670/99 presentato da SORDELLI & C. S.n.c. contro Italia La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, (seconda sezione), riunitasi in una camera composta da J. – P. COSTA, presidente, L. LOUCAIDES, C. BIRSAN, K. JUNGWEIRT, V. BUTKEVYCH, A. MULARONI giudici, L. FERRARI BRAVO, giudice ad hoc, e da S. DOLLE, cancelliere di sezione, Dopo averla deliberata, nella camera di consiglio del 20 novembre 2001, rende la seguente sentenza, adottata nella stessa data: PROCEDURA 1 All'origine del caso vi è un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di una società italiana: SORDELLI Angelo & C. S.n.c. ( “la ricorrente”), la quale aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 10 febbraio 1998 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il 6 ottobre 1999 con il numero di fascicolo 51670/99. Il Governo italiano (il “Governo”) è rappresentato dal suo agente Sig. U. Leanza, e dal suo coagente Sig. V. Esposito. 2 La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile il 13 febbraio 2001. IN FATTO 3 Il 17 febbraio 1989, la ricorrente citò in giudizio le società a responsabilità limitata V. ed S., davanti al Tribunale di Bergamo per ottenere la risoluzione di un contratto di appalto precedentemente concluso ed il risarcimento dei danni subiti. 4 La trattazione della causa ebbe inizio il 6 aprile 1989. Il 19 ottobre 1989 le convenute chiesero fosse disposta perizia. Il 18 gennaio 1990 il Giudice rinviò la causa al 10 maggio 1990. Questa udienza fu rinviata d’ufficio al 4 aprile 1991. Con ordinanza del 7 giugno 1991 il Giudice Istruttore ammise l’audizione dei testimoni e nominò un consulente tecnico d’ufficio che prestò giuramento il 18 luglio 1991. Il 23 gennaio 1992 le parti domandarono un rinvio al fine di esaminare il rapporto del consulente tecnico d’ufficio nel frattempo depositato presso la cancelleria. 5 Delle cinque udienze che ebbero luogo tra il 10 dicembre 1992 e l’8 febbraio 1996, tre riguardarono la fissazione della data dell’udienza per l’audizione dei testimoni, una fu rinviata in vista di un’eventuale composizione amichevole ed una fu rinviata a causa di uno sciopero degli avvocati. L’audizione dei testimoni ebbe luogo il 12 novembre 1996 ed il Giudice rinviò all’udienza successiva l’11 marzo 1998. Quest’udienza non ebbe luogo. Il 15 aprile 1999, a seguito dell’attribuzione della causa ad un collegio di magistrati incaricati di trattare le cause più vecchie (sezione stralcio) il Presidente aveva nominato un nuovo Giudice per la trattazione. Le sezioni stralcio, composte da un Giudice togato, in qualità di presidente, e due giudici onorari, sono state create in virtù dell’art. 90 L. 353/1990 (così come modificato dalla L. 534/1995) al fine di assorbire l’arretrato delle cause civili pendenti. All’udienza del 6 aprile 2000 il Giudice rinviò la causa al 15 marzo 2001 per l’audizione dei testimoni. IN DIRITTO I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 6 La ricorrente lamenta che la durata del processo non ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato: “Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…)entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…) 7 Il Governo si oppone a questa tesi. 8 Il periodo da considerare è iniziato il 17 febbraio 1989 e la procedura era ancora pendente il 15 marzo 2001. 9 La causa a quest’ultima data era durata circa dodici anni ed un mese per un grado di giudizio. 10 La Corte ricorda di aver constatato in numerose cause (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1. 11 Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi precitata. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1. II SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE 12 Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette ché in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. » A DANNO 13 La ricorrente chiede 54 519 000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno materiale e di rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento nazionale e quello davanti alla Corte. 14 La Corte non ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e la richiesta di danno materiale e rigetta questa domanda. B. SPESE 15 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte rigetta la domanda relativa alle spese legali della procedura nazionale e ritiene ragionevole la somma di 500= Euro per la procedura davanti alla Corte e la concede alla ricorrente. .C. INTERESSI MORATORI 16 Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza è del 3,5 % annuo. PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, 1 Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; 2 Dichiara a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro i tre mesi a decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 500 Euro (cinquecento), per le spese legali; b) che questo importo sarà maggiorato dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla data di scadenza di questo termine fino al versamento; ** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 11 dicembre 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
J.-P. Costa Presidente S. Dolle Cancelliere |