Caso Procopio

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

CASO PROCOPIO   contro ITALIA

 

SENTENZA del 1° marzo  2001 Ricorso n° 46969/99

Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto la procedura fallimentare a carico del ricorrente: sedici anni e sei mesi per un grado di giudizio.  Liquidazione di lire 60.000.000 (sessanta milioni) per danno morale e lire 3.000.000 per spese legali.

   

La sentenza così motiva

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

SECONDA SEZIONE

Sentenza del 1° marzo  2001
sul ricorso n° 46969/99
presentato da PROCOPIO

contro Italia

Nel caso Procopio c. Italia,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (seconda sezione), riunitasi  in una camera composta da 

A.B. Baka, presidente, B. Conforti, G. Bonello, V. Strážnická,  M. P. Lorenzen, M.Tsatsa-Nikolovska,  E. Levits, giudici, e da E. Fribergh, cancelliere di sezione, 

Dopo averla deliberata, nella camera di consiglio del 8 febbraio 2001, rende la seguente sentenza, adottata  nella stessa data:

PROCEDURA

1. All'origine del caso vi è un  ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di un cittadino italiano, signor Saverio Rocco Procopio  ( “il ricorrente”), il quale  aveva adito  la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 30 ottobre 1997  in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il 22 marzo 1999  con  il numero di fascicolo 46969/99. Il ricorrente è rappresentato dall’avv. D. Sommario, avvocato a Rossano Scalo (Cosenza). Il Governo italiano (il “Governo”) è  rappresentato dal suo agente  Sig. U. Leanza, e dal suo coagente  Sig. V. Esposito.  

2. La Corte ha dichiarato il ricorso ricevibile il 2 marzo 2000. 

IN FATTO

3. Il 14 marzo 1983, il tribunale di Monza  dichiarò il fallimento  del ricorrente e nominò un curatore fallimentare.

4. Il  3 aprile 1992, il ricorrente sollecitò un concordato con il  fallimento. Il 19 agosto 1996, egli dichiarò di rinunciare a questa proposta, che non aveva per lui più interesse, perché il prolungamento della procedura  fallimentare gli aveva impedito di trovare un lavoro. Il 20 febbraio 1997, il giudice  del fallimento constatò la revoca del concordato. Il  31 agosto 1999, il curatore fallimentare presentò una domanda tendente alla chiusura della procedura  fallimentare. Con ordinanza del 15 settembre 1999, il Tribunale di Monza dichiarò la chiusura della predetta procedura.

 IN DIRITTO 

I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 

5 Il ricorrente lamenta che la durata del processo non  ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto  dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato: 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)”

6 Il Governo  si oppone a questa tesi. 

7 Il periodo da considerare è iniziato il 14 marzo 1983  ed è terminato il 15 settembre 1999. 

9 Esso dunque è durato più di sedici anni e sei mesi per un grado di giudizio. 

9 La Corte  ricorda di aver constatato in numerose cause (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.

10 Avendo esaminato i fatti della causa alla  luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi  precitata.

Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.

II SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE

11 Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di  tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

A    DANNO

12 l ricorrente chiede 100.000.000= di lire italiane (ITL) a titolo di danno materiale e 300.000.000(ITL) a titolo di danno  morale che avrebbe subito..

13 La Corte non ravvisa il nesso di causalità tra la violazione constatata e la richiesta di danno materiale  e rigetta questa domanda. Per contro, la Corte considera che ci siano i presupposti per  concedere al ricorrente 60.000.000 (ITL) a titolo di  danno morale. 

B. SPESE

14 Il ricorrente si rimette alla Corte quanto alla valutazione delle spese legali sostenute davanti alla Corte.

15 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte reputa ragionevole   la somma di  3.000.000 (ITL) per la procedura davanti alla Corte e la concede al ricorrente.

.C. INTERESSI MORATORI

16 Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso dinteresse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3,5 % annuo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, 

Dichiara  che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; 

Dichiara

a)  che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro i tre mesi a  decorrere dal giorno in cui la decisione è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 60.000.000(sessanta milioni) di lire italiane, a titolo di  danno morale  e 3.000.000(tre milioni) di lire italiane  per le spese legali;

b) che questo importo sarà maggiorato dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla data di  scadenza di questo termine  fino al versamento; 

3 Rigetta per il surplus la domanda di equa soddisfazione .

** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 1° marzo 2001, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Andràs  Baka               Presidente

Erik  Fribergh            Cancelliere