La sentenza così motiva
( traduzione non ufficiale a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)
TERZA SEZIONE
Sentenza del 6 dicembre 2001 sul ricorso n° 49312/99 presentato da PROVIDE S.R.L.
contro Italia
Nel caso PROVIDE S.R.L. c. Italia,
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), riunitasi in una camera composta da
G. Ress, presidente, I. Cabral Barreto, L. Caflisch, R. Türmen, B. Zupančič, H.S.Greve, giudici, L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc e da Vincent Berger, cancelliere di sezione,
Dopo averla deliberata, nella camera di consiglio del 15 novembre 2001, rende la seguente sentenza, adottata nella stessa data:
PROCEDURA
1. All'origine del caso vi è un ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di una società italiana, la PROVIDE S.R.L. ( “la ricorrente”), la quale aveva adito la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 17 gennaio 1998 in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il 2 luglio 1999 con il numero di fascicolo 49312/99. La ricorrente è rappresentata dagli avv. R. Vico e F. Uggetti, avvocati a Bergamo. Il Governo italiano (il “Governo”) è rappresentato dal suo agente Sig. U. Leanza, e dal suo coagente Sig. V. Esposito.
2. La Corte (prima sezione) ha dichiarato il ricorso ricevibile il 28 novembre 2000.
3. Il 1° novembre 2001, la Corte ha composto nuovamente le sue sezioni (articolo 25 § 1 del Regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla nuova terza sezione.
IN FATTO
4. Con atto notificato il 15 ottobre 1993, la ricorrente fu convenuta in giudizio dalla società P. davanti al giudice di primo grado di Verbania al fine di rimborsare un debito di 2.332.400 (duemilioni trecento trentadue e quattrocento) lire italiane.
5. La prima udienza si tenne il 9 dicembre 1993 e fu rinviata al 10 marzo 1994 per permettere alla ricorrente di costituirsi nella procedura. Questa costituzione intervenne solo all'udienza del 9 giugno 1994. Delle successive due udienze una fu rinviata ad istanza della ricorrente e l’altra a motivo dello sciopero degli avvocati. Il 14 dicembre 1995, il giudice ammise l’interrogatorio dei testimoni. Tre testimoni furono interrogati il 22 febbraio 1996. L'udienza del 9 maggio 1995 fu rinviata d’ufficio al 17 ottobre 1996, data in cui l’avvocato della ricorrente non comparve ed il giudice fissò al 14 novembre 1996 l'udienza di precisazione delle conclusioni. A tale data, il giudice ascoltò il legale rappresentante della attrice poi rinviò la causa al 9 gennaio 1997. Il 15 gennaio 1997, il giudice ordinò alla ricorrente di depositare un documento e rinviò la causa all’ 8 maggio 1997. Il 9 ottobre 1997, le parti precisarono le loro conclusioni e la discussione ebbe luogo il 15 gennaio 1998.
6. Con una sentenza del 18 gennaio 1998, il cui testo fu depositato in cancelleria il 1° aprile 1998 , il giudice di primo grado accolse la domanda della società P.
IN DIRITTO
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
7 La ricorrente lamenta che la durata del processo non ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)”
8 Il Governo si oppone a questa tesi.
9. Il periodo da considerare è iniziato il 15 ottobre 1993 ed è terminato il 1° aprile 1998.
10. Esso dunque è durato più di quattro anni e cinque mesi per un grado di giudizio.
11 La Corte ricorda di aver constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.
12 Avendo esaminato i fatti della causa alla luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo in questione non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi precitata.
Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.
II SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE
13. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »
A DANNO
14 La ricorrente richiede 50.000.000 lire italiane (ITL) a titolo del danno morale che essa avrebbe subito .
15. la Corte considera che ci siano i presupposti per concedere alla ricorrente 3.000 euro (EUR) a titolo del pregiudizio non patrimoniale .
B. SPESE LEGALI
16. La ricorrente richiede parimenti in aggiunta 4.908.500 ITL per le spese legali sostenute davanti alla Corte.
17 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte reputa ragionevole la somma di 1.500 EUR per la procedura davanti alla Corte e la concede alla ricorrente.
.C. INTERESSI MORATORI
18 Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso d’interesse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3,5 % annuo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ,
1 Dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
2 Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro i tre mesi a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 3.000 EUR (tre mila euro), a titolo di danno e 1.500 EUR (mille cinquecento euro) per le spese legali;
b) che questi importi saranno maggiorati dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla data di scadenza di questo termine fino al versamento;
3 Rigetta per il surplus la domanda di equa soddisfazione .
** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 6 dicembre 2001 , in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.
Georg Ress Presidente
Vincent Berger Cancelliere
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