sentenza 6 dicembre 2001

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) CASO  PROVIDE  S.R.L.   contro ITALIA SENTENZA del 6 dicembre   2001 Ricorso n° 49312/99 Violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile (articolo 6 della Convenzione) avente ad oggetto il pagamento somme nei confronti di  una società commerciale : quattro anni e cinque mesi  per un grado di giudizio.  Liquidazione di  3.000 EUR (tre mila euro) per danno non patrimoniale e 1.500 EUR (millecinquecento euro) per spese legali, a favore della società commerciale convenuta in Italia , ma  ricorrente a Strasburgo.

 

La sentenza così motiva

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

TERZA SEZIONE

Sentenza del 6 dicembre   2001 
sul ricorso n° 49312/99
presentato da  PROVIDE  S.R.L.

contro Italia

Nel caso PROVIDE  S.R.L.  c. Italia,

La Corte europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), riunitasi  in una camera composta da 

G. Resspresidente, I. Cabral Barreto, L. Caflisch, R. Türmen,  B. Zupančič,  H.S.Greve,   giudici, L. Ferrari Bravo, giudice ad hoc e da Vincent Berger, cancelliere di sezione, 

Dopo averla deliberata, nella camera di consiglio del  15 novembre 2001, rende la seguente sentenza, adottata  nella stessa data:

PROCEDURA

1. All'origine del caso vi è un  ricorso proposto contro la Repubblica italiana da parte di una società italiana, la  PROVIDE  S.R.L. ( “la ricorrente”), la quale  aveva adito  la Commissione europea dei Diritti dell'Uomo il 17 gennaio 1998  in virtù del vecchio articolo 25 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ( “la Convenzione” ). Il ricorso è stato registrato il 2 luglio 1999 con  il numero di fascicolo 49312/99. La ricorrente è rappresentata dagli avv. R. Vico e F. Uggetti, avvocati a Bergamo. Il Governo italiano (il “Governo”) è  rappresentato dal suo agente  Sig. U. Leanza, e dal suo coagente  Sig. V. Esposito.  

2. La Corte (prima sezione) ha dichiarato il ricorso ricevibile il  28 novembre 2000.

3.  Il 1° novembre 2001, la Corte ha composto nuovamente le sue  sezioni (articolo 25 § 1 del Regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla nuova terza sezione.

IN FATTO

4.  Con atto  notificato il 15 ottobre 1993, la ricorrente fu convenuta in giudizio  dalla società P. davanti al giudice di primo grado di  Verbania al fine di rimborsare un debito di 2.332.400 (duemilioni trecento trentadue e quattrocento) lire italiane.

 5. La prima udienza si tenne il  9 dicembre 1993 e fu rinviata al  10 marzo 1994 per permettere alla ricorrente di  costituirsi nella  procedura. Questa  costituzione intervenne solo all'udienza del  9 giugno 1994. Delle successive due udienze  una fu rinviata ad istanza della  ricorrente e l’altra a motivo dello sciopero degli avvocati. Il 14 dicembre 1995, il giudice ammise l’interrogatorio dei testimoni. Tre testimoni furono interrogati il  22 febbraio 1996. L'udienza del 9 maggio 1995 fu rinviata d’ufficio al 17 ottobre 1996, data in cui l’avvocato della ricorrente non comparve ed il giudice  fissò al 14 novembre 1996 l'udienza di precisazione delle conclusioni. A tale data, il giudice ascoltò il legale rappresentante della attrice poi rinviò  la causa al  9 gennaio 1997. Il 15 gennaio 1997, il giudice ordinò alla ricorrente di depositare  un documento e rinviò la causa all’ 8 maggio 1997. Il 9 ottobre 1997, le parti precisarono le loro conclusioni e la discussione ebbe luogo il 15 gennaio 1998.

6.  Con una sentenza  del 18 gennaio 1998, il cui testo fu depositato in cancelleria il  1° aprile 1998 , il giudice di primo grado accolse la domanda della società P.

 IN DIRITTO 

I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE 

7 La ricorrente lamenta che la durata del processo non  ha rispettato il principio del <<termine ragionevole>> come previsto  dall'articolo 6 § 1 della Convenzione, così formulato: 

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) che deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)”

8 Il Governo  si oppone a questa tesi. 

9. Il periodo da considerare è iniziato il 15 ottobre 1993   ed è terminato il 1° aprile 1998. 

10. Esso dunque è durato più di quattro anni e cinque mesi  per un grado di giudizio. 

11 La Corte  ricorda di aver constatato in numerose sentenze (vedere, per esempio, Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V), l’esistenza in Italia di una prassi contraria alla Convenzione risultante da un cumulo di trasgressioni all’esigenza del « termine ragionevole ». Nella misura in cui la Corte constata una tale trasgressione , questo cumulo costituisce una circostanza aggravante della violazione dell’articolo 6 § 1.

12 Avendo esaminato i fatti della causa alla  luce degli argomenti delle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte reputa che la durata del processo in questione non corrisponda all’esigenza del « termine ragionevole » e che quivi sussiste ancora una manifestazione della prassi  precitata.

Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1.

 

II SULL’APPLICAZIONE DELL’ART 41 DELLA CONVENZIONE

13. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,  « Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto interno della Alta Parte contraente non permette che in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di  tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa. »

A    DANNO

14   La ricorrente richiede 50.000.000 lire italiane (ITL) a titolo del danno morale che essa avrebbe subito .

15.   la Corte considera che ci siano i presupposti per  concedere alla ricorrente 3.000 euro (EUR)  a titolo del pregiudizio non patrimoniale .

 

B. SPESE LEGALI

16. La ricorrente richiede parimenti in aggiunta 4.908.500 ITL per le spese legali sostenute davanti alla Corte.

17 Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso delle sue spese legali se non nella misura in cui esse siano accertate nella loro realtà, necessità e carattere ragionevole del loro ammontare (vedi ad esempio, la sentenza Bottazzi precitata, § 30). Nel caso di specie, tenuto conto degli elementi in suo possesso e dei criteri predetti, la Corte  reputa ragionevole   la somma di  1.500 EUR  per la procedura davanti alla Corte e la concede alla ricorrente.

.C. INTERESSI MORATORI

18 Secondo le informazioni di cui dispone la Corte, il tasso dinteresse legale applicabile in Italia alla data di adozione della presente sentenza era del 3,5 % annuo.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ, 

Dichiara  che vi è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione; 

Dichiara

a)  che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente, entro i tre mesi a  decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta definitiva conformemente all'articolo 44 § 2 della Convenzione, 3.000 EUR (tre mila euro), a titolo di  danno  e 1.500 EUR (mille cinquecento euro)  per le spese legali;

b) che questi importi saranno maggiorati dell’interesse semplice del 3,5% annuo dalla data di  scadenza di questo termine  fino al versamento; 

3 Rigetta per il surplus la domanda di equa soddisfazione .

** Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il  6 dicembre  2001 , in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Georg Ress               Presidente

Vincent Berger           Cancelliere