Sentenza dell’ 11 luglio 2002 sul ricorso n° 28724/95 presentato da CAPITANIO.
contro l’ Italia
Nel caso CAPITANIO contro ITALIA,
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, (prima sezione), riunitasi in una camera composta da: C.L ROZAKIS, presidente, F. Tulkens, L. Ferrari Bravo, P. Lorenzen, N. Vajić, E. Levits, A. Kovler, giudici e da E. FRIBERGH, cancelliere di sezione,
Dopo averla deliberata, in camera di consiglio il 27 giugno 2002, rende la seguente sentenza adottata in questa data:
PROCEDURA
.1.§ All'origine del caso vi è un ricorso (n. 28724/95) proposto contro l’Italia presentato alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo (“la Commissione”) in virtù del vecchio art. 25 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (“la Convenzione”) da parte di un cittadino italiano, Sig. Angelo Capitanio (“il ricorrente”), il 04 agosto 1994. Il ricorrente è rappresentato dall’avv. P. Peroni, avvocato in Brescia.
2.§ . Il Governo Italiano è stato rappresentato dal suo Agente Sig. U. Leanza e dai suoi Co-agenti, Sig.ri G. Raimondi poi V. Esposito.
3.§ Il ricorrente lamentava che la prolungata impossibilità di mettere in esecuzione l’ordinanza di sfratto del suo conduttore, per la mancata assistenza della forza pubblica, costituisce una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
4 § Il 24 ottobre 1995, la Commissione (Prima Camera) ha deciso di portare il ricorso alla conoscenza del governo convenuto e di invitarlo a presentare le sue osservazioni sulla sua ricevibilità e sulla sua fondatezza nel merito. Il Governo ha presentato le sue osservazioni il 5 gennaio 1996. Il ricorrente vi ha risposto l’ 11 marzo 1996.
5 § In seguito , la Commissione ha deciso di sospendere l'esame del caso nell’attesa di pronunciarsi sul caso Immobiliare Saffi c. Italia.
6 § La Commissione, non avendo potuto terminare l'esame del ricorso prima del 1° novembre 1999, lo ha trasmesso alla Corte a tale data , in conformità con le previsioni dell’Articolo 5 § 3, seconda frase, del Protocollo n° 11 alla Convenzione.
7 § Il ricorso è stato assegnato alla Seconda Sezione della Corte (Articolo 52 § 1 del Regolamento ). All’interno della Sezione, la Camera designata per l’esamine del caso (Articolo 27 § 1 della Convenzione) è stata costituita secondo quanto previsto nell’articolo 26 § 1 del Regolamento .
8 § Il 24 agosto 1999, la Corte ha ripreso l'esame del caso ed ha invitato le parti a presentare delle osservazioni supplementari. Il ricorrente ed il Governo hanno presentato le loro osservazioni rispettivamente il 4 ottobre ed il 9 novembre 1999.
9 °§ Con una decisione del 4 maggio 2000, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile.
10 § Il 1° novembre 2001, la Corte ha riformato la composizione delle sue sezioni (articolo 25 § 1 del Regolamento). Il presente ricorso è stato assegnato alla nuova prima sezione.
11 § A seguito delle dimissioni del Sig. B. Conforti e dell’astensione del Sig. V. Zagrebelsky, giudici eletti quanto all’Italia (articolo 28), il Governo ha designato il Sig. L. Ferrari Bravo come giudice ad hoc per prendere il suo posto (Articolo 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 del Regolamento).
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
12.§ Il ricorrente è proprietario di un appartamento a Brescia, che aveva dato in locazione ad A.G..
13.§ Con lettera raccomandata pervenuta al conduttore il 29 agosto 1986, il ricorrente lo informava della sua intenzione di porre fine alla locazione alla scadenza del contratto di locazione del 28 febbraio 1987 e gli chiedeva di lasciare libero l’appartamento prima di quella data.
14.§ Con una intimazione notificata il 25 febbraio 1987, il ricorrente reiterava la sua intenzione di porre fine alla locazione e invitò il conduttore a comparire di fronte al Giudice di Brescia.
15.§ Con una ordinanza del 3 marzo 1987, che divenne esecutiva il 06 marzo 1987, il Giudice di Brescia confermava formalmente la finita locazione e ordinava il rilascio dei locali al più tardi per il 31 gennaio 1988.
16.§ Il 20 maggio 1989, il ricorrente notificò al conduttore l’intimazione di rilascio dell’appartamento.
17.§ Il 20 giugno 1989, gli notificò il preavviso che lo sfratto sarebbe stato messo in esecuzione per il tramite dell’ufficiale giudiziario l’ 11 luglio 1989.
18. Tra l’ 11 luglio 1989 ed il 15 dicembre 1995, l’ufficiale giudiziario fece diciotto tentativi di sfratto. Questi tentativi si dimostrarono infruttuosi, perché le leggi di sospensione o di scaglionamento dell’esecuzione delle decisioni di sfratto non permettevano al ricorrente di beneficiare dell’assistenza della forza pubblica.
19 § In una data non precisata ma anteriore all’8 gennaio 1996, A.G. lasciòspontaneamente l’appartamento.
II. Il DIRITTO INTERNO PERTINENTE
20.§ Il diritto interno pertinente è descritto nella sentenza Immobiliare Saffi contro Italia [GC], n. 22774/93 §§ 18-35, CEDH 1999-V.
IN DIRITTO
I. SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 §1 DELLA CONVENZIONE
21 §. Il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 6 §1 della Convenzione che, nelle sue parti pertinenti, è così formulato:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale sia chiamato a pronunciarsi (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)”
22.§ Il ricorrente nota che il conduttore è rimasto nell'appartamento non soltanto dopo la scadenza del contratto ma parimenti dopo l'ordinanza di sfratto e che quest’ultima è rimasta ineseguita per lunghi anni.
23 §. Il Governo reputa che non vi è stata violazione di questa disposizione.
24 §. La Corte osserva che il ricorrente invocava in origine l'articolo 6 § 1 per il fatto della durata della sua procedura. La Corte ha tuttavia considerato che il caso deve essere innanzitutto esaminato come concernente il diritto di accesso ad un tribunale.
25 §. La Corte ricorda che il diritto ad un tribunale garantito dall’articolo 6 protegge parimenti la attuazione delle decisioni giudiziarie definitive e vincolanti che , in uno Stato che rispetta la preminenza del diritto, non possono restare inoperanti a detrimento di una parte. Di conseguenza, l'esecuzione di una decisione giudiziaria non può essere ritardata in maniera eccessiva (vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia sopra citata, § 66).
26 §. Nel caso di specie, il ricorrente aveva ottenuto in data 6 marzo 1987 una ordinanza esecutiva che fissava lo sfratto del conduttore al 31 gennaio 1988. Il ricorrente ha potuto recuperare il suo appartamento solo in una data non precisata ma situata tra il 15 dicembre 1995 e l’ 8 gennaio 1996, e questo non per mezzo dell’assistenza della forza pubblica, ma in seguito al rilascio spontaneo del conduttore .
27. § La Corte reputa che un tale ritardo nell’esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva ha privato di ogni utile effetto le disposizioni dell'articolo 6 § 1 della Convenzione .
28. § In queste condizioni, la Corte reputa che vi è stata violazione del diritto ad un tribunale garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
III. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
29.§ L’Articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.
A Danno materiale
30 § Il ricorrente reclama in primo luogo la riparazione del pregiudizio materiale subito e lo quantifica nella seguente maniera : 33 197 350 lire italiane (ITL) corrispondenti al mancato guadagno in termini di canoni ed in più a 2 529 077 ITL corrispondenti agli interessi legali. In effetti egli deduce che ha percepito dal suo vecchio conduttore 293 850 ITL al mese dal 1° marzo 1987 al 1° giugno 1995 e che nulla ha percepito successivamente, allorquando egli pretendeva 600 000 ITL al mese fino al 1° marzo 1991 e poi 650 000 ITL al mese , somme che alcune agenzie immobiliari gli promettevano per l'appartamento se non fosse stato occupato. Egli richiede parimenti 7 871 715 ITL per le spese della procedura di sfratto.
31 §. Il Governo contesta i criteri utilizzati per il calcolo dell’ammontare del pregiudizio del mancato guadagno. Circa le spese della procedura interna, Il Governo deduce che una parte delle spese sono dovute per il solo fatto dell’esistenza di una procedura e che le spese della fase dell’esecuzione non sono dovute che per il periodo che ha costituito una ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà del ricorrente .
32 §. Con riferimento al mancato guadagno dei canoni, la Corte considera che sia d’uopo accordare risarcimento a questo titolo. Essa reputa ragionevole il modo di calcolo del ricorrente come punto di partenza per la valutazione del pregiudizio . Tuttavia, sulla base degli elementi in suo possesso e del periodo considerato , essa decide di concedere in via equitativa la somme di 13 000 euros (EUR) a questo titolo. La Corte reputa che sia d’uopo rimborsare le spese della procedura di sfratto (vedere la sentenza Immobiliare Saffi c. Italia sopra citata, § 79) : essa accorda, sulla base dei documenti in suo possesso, la somma di 3 500 EUR a questo titolo.
In totale, la Corte accorda l’ammontare di 16 500 EUR per danno materiale.
B. Danno morale
33 §. Il ricorrente richiede la somma di 28 000 000 ITL per danno morale.
34 § Il Governo ritiene che il ricorrente non abbia dimostrato l’esistenza di un pregiudizio specifico e di una particolare gravità.
35 § La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un torto morale certo; essa decide di conseguenza, statuendo in via equitativa come previsto dall’articolo 41 della Convenzione di accordargli la somma di €.5.000,00(EUR) a questo titolo.
C. Costi e spese legali
36 §. Il ricorrente richiede parimenti 14 021 892 ITL per i costi e le spese legali sostenute davanti alla Commissione ed alla Corte.
37 §. Il Governo non si pronuncia .
38 § . Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente non può ottenere il rimborso dei suoi costi e delle sue spese legali che nella misura in cui essi siano accertati nella loro realtà, necessità e con un carattere ragionevole dle loro amontare. La Corte reputa, tenendo conto segnatamente della durata e della complessità della procedura davanti agli organi di Strasburgo, che sia d’uopo accordare per l’intero l’ammontare, cioè 7 241,70 EUR.
D. Interessi moratori
39 §. La Corte considera che il tasso annuale degli interessi di mora deve essere calcolato su quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE ALL’UNANIMITA’
1. Dichiara che vi è stata una violazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione ;
2. Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva ai sensi dell’Articolo 44 § 2 della Convenzione,
-€ 16.500,00 (sedicimila cinquecento euro) per danno materiale;
-€ 5.000,00 (cinquemila euro) per danno morale;
-€ 7.241,70 (settemila duecento quarantuno e 70 euro) per costi e spese legali;
b) che queste somme dovranno essere maggiorate di un interesse semplice ad un tasso annuale corrispondente al tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale a decorrere dalla data di scadenza del predetto termine fino al versamento;
3 -Rigetta la domanda della ricorrente di equa soddisfazione per il surplus .
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto l’ 11 luglio 2002, in applicazione dell’Articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Christos Rozakis (Presidente)
Erik Fribergh (Cancelliere)
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