Cassazione - sezione prima civile - sentenza 17 giugno 2004, n. 11350. Presidente Olla - Relatore Morelli - - - ricorrente Ministero Economia e Finanze – controricorrente Di Caprio - PM Sorrentino (conforme). Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo. Processo equo. Termine ragionevole, in materia tributaria. Legge n. 89 del 2001. Ambito applicativo. Controversie tra cittadino e Fisco avente ad oggetto provvedimenti impositivi. Esclusione. |
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Il meccanismo riparatorio introdotto dal legislatore italiano con la legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), quanto al termine ragionevole della durata dei processi, deve mantenere una perfetta simmetria di contenuto con l’art. 6 § 1 della Convenzione europea dei Diritti Umani, come in concreto questa norma vive attraverso l’esegesi della Corte europea dei Diritti Umani di Strasburgo, la cui giurisprudenza si impone con gli stessi limiti ai giudici italiani. La giurisprudenza della Corte europea dei Diritti Umani di Strasburgo esclude dal campo di applicazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione europea dei Diritti Umani, quanto al termine ragionevole della durata dei processi, le controversie relative alla legittimità dei provvedimenti impositivi dell’amministrazione finanziaria, salvo che non si tratti di ottemperanza ad un giudicato del giudice tributario o di un giudizio vertente sull’individuazione del soggetto di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza e sempre che l’applicazione delle sanzioni tributarie non sia assimilabile per la loro gravità e sul piano della afflittività ad una sanzione lato sensu penale. Il meccanismo riparatorio introdotto dal legislatore italiano con la legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), quanto al termine ragionevole della durata dei processi, così come interpretato in correlazione e piena sintonia con l’art. 6 § 1 della Convenzione europea dei Diritti Umani, non comprende di regola la materia tributaria e non si pone in contrasto con l’art. 111 della Costituzione italiana, essendo di competenza esclusiva del legislatore nazionale un ampliamento della tutela interna rispetto alla norma internazionale.
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