sentenza 14 aprile 2003

Cassazione Italiana, Sezioni Unite  civili (sentenza  14 aprile 2003 n. 5902/2003) Espropriazione per pubblico interesse (o utilita'). occupazione temporanea e d'urgenza. Risarcimento del danno. Questo istituto deve ritenersi compatibile con il principio sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.  Contrasto  con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

   

L'istituto dell'occupazione appropriativa da non confondere con la generica ed indeterminata apprensione "sine titulo" da parte di un ente pubblico, per qualsivoglia ragione e fine, di un bene immobile del privato si colloca oramai, in un contesto di regole sufficientemente chiare, precise e prevedibili, ancorate a norme di legge, le quali hanno recepito, confermandola, l'elaborazione, giurisprudenziale della Corte di cassazione, costituente diritto vivente, ed hanno positivamente superato il vaglio di costituzionalita' (cfr. sent. n.188 del 1995, n. 369 del 1996, n.148 del 1999). La riconosciuta necessita' che l'occupazione appropriativa sia comunque presidiata da una valida dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, realizzata dalla P.A. per fini d'interesse generale (e, quindi, l'esclusione, dal suo ambito, delle vicende di occupazione usurpativa, non collegate ad alcuna utilita' pubblica formalmente dichiarata, o per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilita' o perche' questa e' venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini); la previsione che al privato va riconosciuto un risarcimento ragionevole, il cui importo e', in ogni caso superiore a quello dell'indennita' spettante in sede di espropriazione- L'esistenza, infine, di norme idonee ad assicurare una tutela effettiva in sede giudiziaria per l'esercizio dell'azione risarcitoria, anche sotto il profilo del termine di prescrizione, consentono di ravvisare un giusto equilibrio tra la garanzia del diritto di proprieta', prevista dalla normativa costituzionale interna e dall'art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo?delle liberta' fondamentali (come interpretato dalla Corte di Strasburgo), e gli interessi generali della collettivita'.