CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA |
(traduzione non ufficiale) PREAMBOLO I popoli dell’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sul principio di democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L’Unione contribuisce al mantenimento ed allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dell’Europa, nonché dell’identità nazionale degli Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere uno sviluppo equilibrato e durevole ed assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la libertà di stabilimento. A tal fine, è necessario, rendendoli più visibili in una Carta , rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell’evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull’Unione europea e dai trattati comunitari, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dalla Comunità e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati qui di seguito. CAPO I. DIGNITÀ Articolo 1. Dignità umana La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. Articolo 2. Diritto alla vita 1. Ogni persona ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Articolo 3. Diritto all’integrità della persona 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica . 2. Nell’ambito della medicina e della biologia, devono essere in particolare rispettati : - il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, - il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, - il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti, in quanto tali, una fonte di lucro, - il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani . Articolo 4. Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Articolo 5. Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani. Capo II LIBERTÀ Articolo 6. Diritto alla libertà e alla sicurezza Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Articolo 7. Rispetto della vita privata e familiare Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni. Articolo 8. Protezione dei dati di carattere personale 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o in virtù di un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente. Articolo 9. Diritto di sposarsi e di fondare una famiglia Il diritto di sposarsi e il diritto di fondare una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Articolo 10. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. Il diritto all’obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Articolo 11. Libertà di espressione e d’informazione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiere. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Articolo 12. Libertà di riunione e di associazione 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente nei campi politico, sindacale e civico, il ché implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione. Articolo 13. Libertà delle arti e delle scienze Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata. Articolo 14. Diritto all’educazione 1. Ogni persona ha diritto all’educazione e all’accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all’istruzione obbligatoria. 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Articolo 15. Libertà professionale e diritto di lavorare 1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino o ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell’Unione. Articolo 16. Libertà d’impresa È riconosciuta la libertà d’impresa conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 17. Diritto di proprietà 1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà, se non per causa di pubblica utilità, nei casi e nelle condizioni previsti da una legge e mediante il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta. Articolo 18. Diritto di asilo Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità europea. Articolo 19. Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione 1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. CAPO III. UGUAGLIANZA Articolo 20. Uguaglianza davanti alla legge Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Articolo 21. Non discriminazione 1. È vietata, qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle, l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, un handicap, l’età o la tendenza sessuale. 2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea, è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei trattati stessi. Articolo 22. Diversità culturale, religiosa e linguistica L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica Articolo 23. Parità tra uomini e donne La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi , compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all’adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Articolo 24. Diritti del fanciullo 1. I fanciulli hanno diritto alla protezione ed alle cure necessarie per il loro benessere . Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano, in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai fanciulli, siano essi compiuti dalle autorità pubbliche o dalle istituzioni private, l’interesse superiore del fanciullo deve essere considerato preminente. 3. Ogni fanciullo ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori , salvo se ciò sia contrario al suo interesse. Articolo 25. Diritti degli anziani L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. Articolo 26. Integrazione delle persone disabili L’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone disabili di beneficiare di misure intese a garantire la loro autonomia, la loro integrazione sociale e professionale e la loro partecipazione alla vita della comunità. CAPO IV. SOLIDARIETÀ Articolo 27. Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito dell’impresa Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, un’informazione e una consultazione in tempo utile nei casi e condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 28. Diritto di trattativa e di azioni collettive I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. Articolo 29. Diritto di accesso ai servizi di collocamento Ogni persona ha il diritto di accedere ad un servizio di collocamento gratuito. Articolo 30. Tutela in caso di licenziamento ingiustificato Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 31. Condizioni di lavoro giuste ed eque 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro che rispettino la sua salute, la sua sicurezza e la sua dignità. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale, nonché ad un periodo annuale di ferie retribuite. Articolo 32. Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani nel lavoro Il lavoro minorile è vietato. L’età minima per l’ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui termina la durata della scuola dell’obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa nuocere alla loro sicurezza, alla loro salute, al loro sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro educazione. Articolo 33. Vita familiare e vita professionale 1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità, così come ha il diritto a un congedo di maternità retribuito ed a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio. Articolo 34. Sicurezza sociale e assistenza sociale 1. L’Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali. 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all’interno dell’Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale ed ai benefici sociali, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l’esclusione sociale e la povertà, l’Unione riconosce e rispetta il diritto all’assistenza sociale e all’assistenza abitativa volte a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi nazionali. Articolo 35. Protezione della salute Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione in materia sanitaria e di ottenere cure mediche nelle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Un livello elevato di protezione della salute umana è garantito nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed azioni dell’Unione . Articolo 36. Accesso ai servizi d’interesse economico generale L’Unione riconosce e rispetta l’accesso ai servizi d’interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell’Unione. Articolo 37. Tutela dell’ambiente Un livello elevato di tutela dell’ambiente ed il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo durevole. Articolo 38. Protezione dei consumatori Un livello elevato di protezione dei consumatori è garantito nelle politiche dell’Unione. CAPO V. CITTADINANZA Articolo 39. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo 1. Ogni cittadino o ogni cittadina dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui egli o ella risiede, nelle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto. Articolo 40. Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali Ogni cittadino o ogni cittadina dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui egli o ella risiede, nelle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Articolo 41. Diritto ad una buona amministrazione 1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell’Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: - il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli recasse pregiudizio; - il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e delle questioni; - l’obbligo per l’amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni cagionati dalle sue istituzioni, o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4- Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. Articolo 42. Diritto d’accesso ai documenti Ogni cittadino o ogni cittadina dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Articolo 43. Mediatore Ogni cittadino o ogni cittadina dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore dell’Unione casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni o degli organi comunitari, con esclusione della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali. Articolo 44. Diritto di petizione Ogni cittadino o ogni cittadina dell’Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. Articolo 45. Libertà di circolazione e di soggiorno 1. Ogni cittadino o ogni cittadina dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. Articolo 46. Tutela diplomatica e consolare Ogni cittadino dell’Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, nelle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. CAPO VI. GIUSTIZIA Articolo 47. Diritto a un ricorso effettivo e di accesso ad un tribunale imparziale Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un tribunale, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. Il patrocinio a spese dello Stato è concesso a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti , qualora ciò sia necessario per assicurare l’effettività dell’accesso alla giustizia. Articolo 48. Presunzione di innocenza e diritti della difesa 1. Ogni accusato è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni accusato. Articolo 49. Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene 1. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione di questo reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima. 2. Il presente articolo non ostacola il giudizio e la condanna di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti dall’insieme delle nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. Articolo 50. Diritto di non essere giudicato o punito penalmente due volte per lo stesso reato Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell’Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. CAPO VII. DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 51. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente quando essi attuano il diritto dell’Unione. Pertanto, essi rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione conformemente alle rispettive competenze. 2. La presente Carta non introduce alcuna competenza né alcun compito nuovi per la Comunità e per l’Unione e non modifica le competenze ed i compiti definiti dai trattati. Articolo 52. Portata dei diritti garantiti 1. Ogni limitazione all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta deve essere prevista dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà . Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei trattati comunitari o nel trattato sull’Unione europea si esercitano nelle condizioni e nei limiti definiti da questi trattati. 3. Laddove la presente Carta contenga dei diritti corrispondenti a dei diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il loro significato e la loro portata sono i medesimi di quelli che gli conferisce la suddetta convenzione. La presente disposizione non osta al diritto dell’Unione di concedere una protezione più estesa. Articolo 53. Livello di protezione Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali sono parti contraenti l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri, e in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, come pure dalle costituzioni degli Stati membri. Articolo 54. Divieto dell’abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un’attività o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta. |