sentenza 10 aprile 2003

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO) SENTENZA  10 aprile 2003. Nel procedimento C-276/01, Joachim STEFFENSEN. (Il giudice nazionale deve delibare l’ammissibilità dei mezzi prova -perizia e controperizia- al fine di evitare provvedimenti incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il principio del diritto ad un processo equo dinanzi a un tribunale, come sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo).

   

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE (LUSSEMBURGO)

10 aprile 2003  

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

10 aprile 2003

«Direttiva 89/397/CEE - Controllo ufficiale dei prodotti alimentari - Art. 7, n. 1, secondo comma - Analisi di campioni - Diritto ad una controperizia - Effetto diretto - Ammissibilità dei risultati di analisi come mezzo di prova in caso di violazione del diritto ad una controperizia»

Nel procedimento C-276/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'Amtsgericht Schleswig (Germania), nel procedimento dinanzi ad esso pendente nei confronti di

Joachim Steffensen,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU L 186, pag. 23),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl


cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo tedesco, dai sigg. W.-D. Plessing e A. Dittrich, in qualità di agenti;

- per il governo danese, dal sig. J. Bering Liisberg, in qualità di agente;

- per il governo italiano, dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J. Sack, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del sig. Steffensen, rappresentato dal sig. M. Grube, Rechtsanwalt, del governo danese, rappresentato dal sig. J. Bering Liisberg e della Commissione, rappresentata dal sig. J. Sack, all'udienza del 12 settembre 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 22 ottobre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.

Con ordinanza 5 luglio 2001, pervenuta alla Corte il 13 luglio successivo, l'Amtsgericht Schleswig ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (GU L 186, pag. 23; in prosieguo: la «direttiva»).

2.

Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di un ricorso proposto dal sig. Steffensen avverso una decisione del Kreis Schleswig-Flensburg - Bußgeldstelle (circoscrizione amministrativa di Schleswig-Flensburg - ufficio delle ammende) che gli infliggeva un'ammenda amministrativa a motivo della commercializzazione di prodotti alimentari in violazione di talune disposizioni del Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegestz (legge sui prodotti alimentari e di abituale consumo) 15 agosto 1974 (BGBl 1974 I, pag. 1945), come modificata (in prosieguo: il «LMBG»).

Contesto normativo

Normativa comunitaria

3.

Dai quattro primi 'considerando' risulta che la direttiva ha lo scopo di armonizzare i principi generali su cui vanno impostate le attività di controllo ufficiale dei prodotti alimentari e di rendere tali controlli più efficaci, al fine di proteggere la salute e gli interessi economici dei consumatori.

4.

Ai sensi del decimo 'considerando' della direttiva, «i controlli (...) devono assumere le forme più idonee a garantirne l'efficacia».

5.

Il tredicesimo 'considerando' della direttiva recita quanto segue:

«considerando che, se da un lato non è opportuno riconoscere alle imprese il diritto di opporsi ai controlli, occorre dall'altro salvaguardare i loro diritti legittimi, in particolare (...) il diritto di ricorso».

6.

L'art. 4, n. 3, della direttiva così dispone:

«Il controllo è esteso a tutte le fasi della produzione, della fabbricazione, dell'importazione nella Comunità, della lavorazione, del magazzinaggio, del trasporto, della distribuzione e del commercio».

7.

Ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. d), della direttiva:

«Sono sottoposti ad ispezione:

(...)

d) i prodotti finiti».

8.

L'art. 7, n. 1, della direttiva precisa quanto segue:

«A fini d'analisi possono venire prelevati campioni dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da b) a f).

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per garantire alle persone soggette al controllo il beneficio di un'eventuale controperizia».

9.

L'art. 12, n. 1, della direttiva così dispone:

«Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché le persone fisiche e giuridiche soggette al controllo godano del diritto di presentare ricorso contro i provvedimenti presi dall'autorità competente per l'esercizio del controllo».

Normativa nazionale

10.

L'art. 17, n. 1, punto 2, lett. b), del LMBG dispone quanto segue:

«E' vietato immettere in commercio, nell'ambito di un'attività commerciale, in assenza di etichettatura sufficiente, prodotti alimentari le cui qualità non corrispondano alla prassi commerciale quando ciò ne diminuisca in misura non trascurabile il valore, in particolare il valore nutritivo e il gusto o l'utilizzabilità».

11.

L'art. 42 del LMBG così prevede:

«1) Laddove risulti necessario ai fini dell'attuazione delle disposizioni relative al commercio dei prodotti ai sensi della presente legge, gli ufficiali di polizia e le persone incaricate del controllo sono autorizzate a farsi consegnare o a prelevare, dietro rilascio di apposita ricevuta, campioni a propria scelta ai fini di analisi. Parte del campione ovvero - qualora il campione non possa essere suddiviso in parti uguali senza comprometterne le finalità di analisi - un secondo campione avente uguali caratteristiche e dello stesso produttore dovrà essere lasciato sul posto, salvo rinuncia del produttore.

2) I campioni lasciati sul posto dovranno essere chiusi o sigillati da parte delle autorità stesse con indicazione della data di prelievo del campione e della data scaduta la quale il prodotto non sarà più considerato chiuso o sigillato.

3) Per i campioni prelevati nell'ambito dei controlli compiuti dalla pubblica autorità ai sensi della presente legge non viene di regola prestato alcun indennizzo. In singoli casi potrà essere prestato indennizzo sino a concorrenza del prezzo di vendita, qualora diversamente il prelievo di campioni risultasse eccessivamente iniquo.

4) L'autorizzazione al prelievo di campioni ricomprende i prodotti ai sensi della presente legge, immessi in commercio in mercati, strade o luoghi pubblici o nell'ambito di attività ambulanti ovvero in corso di trasporto prima dello smercio al consumatore».

12.

Ai sensi dell'art. 52, n. 1, punto 9, del LMBG:

«Colui che, in violazione di quanto disposto dall'art. 17, n. 1, punto 1, ovvero dall'art. 17, n. 1, punto 2, immette in commercio prodotti alimentari privi di sufficiente etichettatura è punito con reclusione sino ad un anno o con ammenda».

13.

L'art. 53, n. 1, del LMGB così prevede:

«E' passibile di sanzione amministrativa colui che ponga colposamente in essere una delle condotte indicate nell'art. 52, n. 1, punti 2-11, o n. 2 (...)».

Controversia principale

14.

La società Böklunder Plumrose GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Plumrose») produce salsicce di carne di vitello e di carne di maiale, denominate «Bockwürstchen», vendute al dettaglio in contenitori di vetro con coperchio metallico ermetico.

15.

Il sig. Steffensen, collaboratore della Plumrose, è responsabile del controllo della produzione all'interno di questa società.

16.

Il 6 maggio e il 4 giugno 1997, il 9 dicembre 1998, il 1° febbraio, il 25 febbraio e il 25 marzo 1999, le autorità amministrative tedesche hanno prelevato presso venditori al dettaglio alcuni campioni di prodotti fabbricati dalla Plumrose.

17.

In occasione di ognuno di tali prelievi, un secondo campione è stato lasciato in deposito nel negozio al dettaglio interessato. Tuttavia, né il sig. Steffensen, né la Plumrose hanno ottenuto campioni del genere.

18.

Il giudice del rinvio precisa che esso ignora se i venditori al dettaglio interessati abbiano informato la Plumrose e il sig. Steffensen che taluni campioni erano stati prelevati e che non ha potuto determinare se i risultati delle analisi di tali campioni siano stati sistematicamente comunicati a questi ultimi in tempo utile per consentire loro di beneficiare di una controperizia.

19.

I campioni sono stati analizzati da laboratori che, nelle loro conclusioni, hanno sistematicamente messo in discussione la loro qualità con riguardo alla normativa nazionale tedesca sui prodotti alimentari.

20.

I laboratori fondavano le loro critiche, in particolare, sul fatto che i prodotti di cui trattasi erano dichiarati come salsicce di campagna a base di carne di vitello e di carne di maiale, chiamate «Landböckwürste», o prodotti analoghi. In ragione di una tale denominazione questi prodotti dovevano essere classificati nella categoria dei prodotti di qualità media.

21.

Orbene, secondo i risultati delle analisi, i detti prodotti sarebbero stati, in realtà, di qualità inferiore ai sensi del punto 2.18 del codice alimentare tedesco, perché nel corso della produzione sarebbe stata utilizzata anche salsiccia da brodo, trasformata una seconda volta, provvista in parte della relativa pelle.

22.

Con decisione amministrativa 13 settembre 2000 il Kreis Schleswig-Flensburg - Bußgeldstelle ha inflitto al sig. Steffensen un'ammenda di DEM 500 per violazione degli artt. 17, n. 1, punto 2, sub b), 52, n. 1, punto 9 e 53, n. 1, del LMBG, in base al fatto che quest'ultimo, quale collaboratore della Plumrose responsabile del controllo della produzione, aveva, con condotta continuata nel tempo, autorizzato colposamente la commercializzazione dei prodotti interessati senza un'etichettatura sufficiente.

23.

Il sig. Steffensen ha proposto un ricorso contro questa decisione amministrativa dinanzi all'Amtsgericht Schleswig.

24.

Il giudice del rinvio considera che l'art. 42 del LMBG non tiene sufficientemente conto dei casi nei quali il prelievo sia stato effettuato, come nella causa principale, presso negozi al dettaglio.

25.

Infatti, sulla scorta delle informazioni di cui dispone, il giudice del rinvio constata che i campioni di prodotti alimentari lasciati in deposito nei negozi al dettaglio vi sono conservati di regola solo per un mese e che, se le autorità amministrative tedesche non informano i produttori dell'esistenza di questi campioni immediatamente dopo che essi siano stati prelevati, i detti produttori non possono più beneficiare di una controperizia nel caso in cui la qualità dei detti prodotti fosse contestata da queste autorità.

26.

In questo contesto, il giudice del rinvio si chiede se l'art. 7, n. 1, della direttiva attribuisca ai produttori un diritto ad una controperizia e, in caso affermativo, se la violazione di questo diritto abbia come conseguenza quella di vietare l'utilizzo dei risultati delle perizie ordinate dalle autorità competenti di uno Stato membro.

Questioni pregiudiziali

27.

Alla luce di queste considerazioni, l'Amtsgericht Schleswig ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'art. 7, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, debba essere interpretato nel senso che al fabbricante di un prodotto alimentare sia riconosciuto il diritto, direttamente applicabile, di presentare una controperizia nel caso in cui la pubblica autorità abbia proceduto al prelievo nel commercio al dettaglio di un campione del prodotto medesimo a fini di analisi e tale campione sia oggetto di contestazione in base alla normativa relativa ai prodotti alimentari.

2) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1):

se l'art. 7, n. 1, della detta direttiva debba essere interpretato nel senso che il diritto comunitario vieti di prendere in considerazione perizie basate su prelievi di campioni effettuati dalla pubblica autorità nel caso in cui al fabbricante del prodotto contestato nella perizia stessa non sia stata consentita la possibilità di presentare controperizia».

Sulla prima questione

28.

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva debba essere interpretato nel senso che un produttore può opporre alle autorità competenti di uno Stato membro, sul fondamento di questa disposizione, un diritto ad una controperizia, qualora le dette autorità contestino la conformità dei suoi prodotti alla normativa nazionale sui prodotti alimentari in base all'analisi di campioni dei detti prodotti prelevati in negozi al dettaglio.

Osservazioni presentate alla Corte

29.

Il sig. Steffensen fa valere che l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva prevede un diritto ad una controperizia per il produttore. Orbene, questo diritto non sarebbe garantito dall'art. 42, n. 1, del LMBG in casi come quello oggetto del procedimento principale. In casi del genere, il produttore rischierebbe infatti di essere sanzionato quando il prelievo di campioni e il deposito di campioni presso un negozio al dettaglio non sono stati portati a sua conoscenza e, nel momento in cui il produttore è informato dei risultati delle analisi di questi, esso non può più esercitare il suo diritto ad una controperizia poiché i campioni lasciati in deposito non esistono più.

30.

Il governo tedesco sostiene, da una parte, che l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva è stato correttamente trasposto nella legislazione tedesca e che, quindi, il diritto ad una eventuale controperizia deriva da questa legislazione e non può essere fondato sulla direttiva come diritto direttamente applicabile. Secondo questo governo, infatti, l'art. 42, n. 1, del LMBG dà effettivamente alla persona soggetta al controllo, il produttore nella causa principale, la possibilità di beneficiare di una controperizia. Questo articolo partirebbe dal principio che il produttore sia informato dal venditore al dettaglio del prelievo di un campione e del deposito di un secondo campione. Un obbligo di informazione del genere farebbe parte dei rapporti contrattuali tra il produttore e i suoi rivenditori.

31.

Il governo tedesco sostiene, dall'altra parte, che, benché l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva riguardi una «eventuale controperizia», questa disposizione implica una facoltà incondizionata per le sole persone soggette al controllo, tra cui i produttori, di decidere se sollecitare o meno una controperizia. Questa interpretazione sarebbe confermata dall'art. 12 della direttiva, che implica che le persone soggette al controllo devono poter decidere liberamente se contestare i risultati delle analisi nell'ambito di un ricorso proposto in forza di questo articolo.

32.

Il governo danese propone di dare alla questione una risposta negativa. A questo riguardo, esso fa valere, in primo luogo, che la nozione di «persone soggette al controllo», che figura all'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva, deve essere limitata agli operatori presso i quali sono stati prelevati i campioni, i venditori al dettaglio nel procedimento principale, ed esclude quindi gli operatori che intervengono in altre fasi della commercializzazione, quale il produttore di cui trattasi nel procedimento principale.

33.

Questo governo sostiene, in secondo luogo, che, in ogni caso, l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva, in quanto chiede agli Stati membri di adottare le «disposizioni necessarie», non è sufficientemente chiaro, preciso ed incondizionato perché se ne possa dedurre un diritto direttamente applicabile in capo al produttore di essere informato, da parte delle autorità nazionali competenti, dei prelievi di campioni effettuati sui suoi prodotti nella fase del commercio al dettaglio. La normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale sarebbe conforme alla direttiva poiché i produttori desiderosi di essere informati di tali prelievi possono benissimo concludere contratti a questo riguardo con gli operatori a valle.

34.

Il governo italiano afferma che l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva mira a garantire il carattere contraddittorio del controllo dei prodotti alimentari e, pertanto, i diritti della difesa del presunto contravventore alla normativa comunitaria. Orbene, secondo questo governo, una garanzia del genere verrebbe a mancare se il presunto contravventore non fosse presente al momento del prelievo o non fosse informato del prelievo e del luogo di conservazione di un altro campione.

35.

La Commissione sostiene che un diritto ad una controperizia deve essere riconosciuto alle persone soggette al controllo avuto riguardo, in particolare, al tredicesimo 'considerando' della direttiva, che indica espressamente che i diritti legittimi delle imprese, e in particolare il diritto di ricorso sancito dall'art. 12, n. 1, della direttiva, devono essere preservati.

36.

L'aggettivo «eventuale» che compare all'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva, non costituirebbe un ostacolo al riconoscimento di un tale diritto. Esso indicherebbe tuttavia che questo diritto non è assoluto e sarà in via di principio invocato solo se una controperizia sia idonea a fornire conclusioni utili alla difesa della persona soggetta al controllo, cosa che non si verificherebbe se una controperizia non permettesse di contestare i risultati delle analisi.

37.

La Commissione aggiunge che nel procedimento principale, tenuto conto del tempo trascorso tra il prelievo dei campioni e la comunicazione dei risultati delle analisi, il diritto del produttore ad una controperizia non è stato rispettato. Pertanto, le autorità avrebbero altresì pregiudicato il diritto della persona soggetta al controllo di promuovere un ricorso ai sensi dell'art. 12, n. 1, della direttiva, che comporta che questa possa far pienamente valere i suoi diritti in sede di ricorso.

Risposta della Corte

38.

Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia recepito tempestivamente la direttiva sia che l'abbia recepita in modo non corretto (v., in particolare, sentenza 11 luglio 2002, causa C-62/00, Marks & Spencer, Racc. pag. I-6325, punto 25, e giurisprudenza citata).

39.

In considerazione di questa giurisprudenza, occorre esaminare l'argomento del governo tedesco secondo cui l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva non può fondare un diritto ad una controperizia direttamente applicabile poiché questa disposizione sarebbe stata correttamente trasposta nell'ordinamento tedesco dall'art. 42, n. 1, del LMBG.

40.

E' giocoforza constatare a questo riguardo che il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al fatto che l'art. 42, n. 1, del LMBG costituisca o meno una corretta trasposizione dell'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva.

41.

Pertanto, occorre esaminare se, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 38 della presente sentenza, l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva sia, dal punto di vista del suo contenuto, incondizionato e sufficientemente preciso per potere essere invocato dinanzi al giudice nazionale nei confronti dello Stato a fondamento di un diritto ad una controperizia.

42.

A questo riguardo, occorre rilevare che dal tenore stesso di questa disposizione deriva che ogni Stato membro è tenuto ad accordare all'operatore interessato un diritto ad una controperizia. Ciò risulta ancora più chiaramente dalle versioni linguistiche che menzionano un obbligo per gli Stati membri di garantire il beneficio di un'eventuale controperizia, come le versioni danese, spagnola, francese, italiana, portoghese e inglese.

43.

D'altronde, l'aggettivo «eventuale», utilizzato all'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva non contraddice l'esistenza di un diritto ad una controperizia fondato su questa disposizione.

44.

Tale aggettivo indica, come hanno rilevato il governo tedesco e la Commissione, che una controperizia non deve avere luogo d'ufficio ma che la persona soggetta al controllo deve, in ogni caso, avere la scelta se richiederla o meno.

45.

L'interpretazione secondo la quale l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva prevede un diritto incondizionato ad una controperizia è peraltro confermata dal collegamento esistente tra questa disposizione e l'art. 12, n. 1, della direttiva. Dal combinato disposto di queste disposizioni nonché dal tredicesimo 'considerando' della direttiva deriva infatti che la controperizia mira a salvaguardare i diritti legittimi degli operatori interessati e in particolare il loro diritto di ricorso contro i provvedimenti adottati per l'esercizio del controllo.

46.

Questa interpretazione inoltre non è messa in discussione dalla circostanza che l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva imponga agli Stati membri l'obbligo di adottare le «disposizioni necessarie» per assicurare alle persone soggette al controllo il beneficio di un'eventuale controperizia. Infatti, se è vero che l'attuazione di questo obbligo implica per gli Stati membri quello di disciplinare le modalità di esercizio di questo diritto, tali modalità devono in ogni caso assicurare la piena applicazione della direttiva, cioè, nel caso di specie, garantire il diritto ad una controperizia.

47.

Occorre poi esaminare l'argomento del governo danese secondo cui l'ambito di applicazione ratione personae dell'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva è limitato agli operatori controllati, venditori al dettaglio nel procedimento principale, e, pertanto, non riguarda gli operatori che si trovano in altre fasi della commercializzazione del prodotto, come il produttore nel procedimento principale.

48.

A questo riguardo si deve ricordare, come considerato al punto 45 della presente sentenza, che la controperizia mira a salvaguardare i diritti legittimi degli operatori e in particolare il loro diritto di ricorso contro i provvedimenti adottati per l'esercizio del controllo.

49.

Quindi, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, in cui è stata inflitta un'ammenda ad un produttore sulla base dei risultati delle analisi di campioni prelevati presso venditori al dettaglio, egli deve essere considerato come una persona soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva, e rientra allora nell'ambito di applicazione ratione personae di questa disposizione. Se non fosse così, l'esercizio del diritto di ricorso che gli è stato espressamente riconosciuto dalla direttiva ne sarebbe direttamente pregiudicato.

50.

A questo riguardo, dagli accertamenti eseguiti dal giudice del rinvio risulta che nel procedimento principale non è provato che la Plumrose sia stata informata dalle autorità amministrative tedesche del prelievo di campioni sui suoi prodotti presso venditori al dettaglio e del deposito di una parte di questi campioni presso questi ultimi. Orbene, in particolare in un caso come quello oggetto del procedimento principale, questa informazione costituisce una condizione essenziale per garantire al produttore l'esercizio effettivo del suo diritto ad una controperizia, e non una semplice modalità dell'esercizio di questo diritto rientrante nel margine di discrezionalità di cui beneficiano gli Stati membri in occasione della trasposizione dell'art. 7, n. 1, secondo comma della direttiva.

51.

L'argomento proposto dai governi tedesco e danese, secondo cui un obbligo di informazione del genere farebbe parte dei rapporti contrattuali tra il produttore e i venditori al dettaglio, non può quindi essere accolto. Infatti, se il diritto ad una controperizia fosse condizionato dall'esistenza di un obbligo contrattuale, esso non sarebbe garantito come impone la direttiva.

52.

Visto quanto precede, la prima questione pregiudiziale va risolta dichiarando che l'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva deve essere interpretato nel senso che unfabbricante può invocare nei confronti delle autorità competenti di uno Stato membro, sul fondamento di questa disposizione, un diritto ad una controperizia, qualora le dette autorità contestino la conformità dei suoi prodotti alla normativa nazionale sui prodotti alimentari in base all'analisi condotta su campioni dei detti prodotti prelevati presso negozi al dettaglio.

Sulla seconda questione

53.

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se un giudice nazionale, adito con un ricorso come quello oggetto del procedimento principale, sia tenuto ad escludere i risultati delle analisi condotte su campioni di prodotti di un fabbricante come mezzo di prova di un'infrazione alla normativa nazionale di uno Stato membro relativa ai prodotti alimentari commessa dallo stesso fabbricante, qualora quest'ultimo non abbia potuto esercitare il suo diritto ad una controperizia previsto dall'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva.

Osservazioni presentate alla Corte

54.

Il sig. Steffensen sostiene che deriva in particolare dal diritto fondamentale ad un processo equo e dal principio di parità delle armi, che ne è il corollario, che i risultati di analisi condotte su campioni di prodotti alimentari i quali, come nel procedimento principale, non hanno potuto essere contestati per mezzo di una controperizia, non possono essere utilizzati come mezzo di prova.

55.

Il governo tedesco afferma in sostanza che la questione se un tale mezzo di prova debba essere escluso ove ottenuto in maniera irregolare riguarda una materia processuale che non è disciplinata dal diritto comunitario e rientra quindi nel diritto nazionale, fatto salvo il rispetto dei principi comunitari di equivalenza e di effettività.

56.

Secondo questo governo, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, il diritto tedesco non prevede un divieto generale di ammettere una prova ottenuta in seguito ad un procedimento amministrativo irregolare. I principi di diritto processuale tedesco, in particolare quelli dell'istruzione ex officio e della libera valutazione delle prove, permetterebbero di contestare i risultati di analisi irregolari. Questi principi nazionali non sarebbero peraltro contrari ai principi comunitari di equivalenza e di effettività sopramenzionati.

57.

Il governo danese sostiene altresì che non deriva dai diritti fondamentali, quali il diritto ad un processo equo, che le prove irregolarmente formate debbano essere escluse in forza della direttiva o del diritto comunitario in genere. D'altronde, secondo questo governo, il diritto fondamentale ad un processo equo non è applicabile nel procedimento principale poiché si tratta di un provvedimento amministrativo e non di un procedimento giurisdizionale. Il principio del contraddittorio potrebbe peraltro essere rispettato, nel caso di specie, anche in assenza di una controperizia.

58.

La Commissione fa valere che un divieto assoluto di utilizzare i risultati di analisi che non hanno potuto essere oggetto di una controperizia non deriva né dalla direttiva né dai diritti fondamentali garantiti dal diritto comunitario.

59.

Questa valutazione sarebbe confermata dall'impiego dell'aggettivo «eventuale» nell'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva, il quale attesterebbe che la controperizia non deve essere possibile in tutti i casi, ma solo in quelli in cui essa possa rivelarsi utile alla difesa dei diritti della persona soggetta al controllo. La Commissione condivide peraltro il punto di vista del governo danese secondo cui, nel procedimento principale, il diritto fondamentale ad un processo equo non si applica perché si tratta di un provvedimento amministrativo e non di un procedimento giurisdizionale.

Risposta della Corte

60.

Come ha rilevato il governo tedesco, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti dell'ordinamento in forza dell'effetto diretto del diritto comunitario, purché dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v., in particolare, sentenze 20 settembre 2001, causa C-453/99, Courage e Crehan, Racc. pag. I-6297, punto 29, e 24 settembre 2002, causa C-255/00, Grundig Italiana, Racc. pag. I-8003, punto 33).

61.

La seconda questione mira infatti a sapere se, qualora analisi condotte su campioni di prodotti alimentari non abbiano potuto fare oggetto di una controperizia in violazione dell'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva, i risultati di queste analisi siano tuttavia ammissibili come mezzo di prova nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi un giudice nazionale contro una decisione amministrativa fondata esclusivamente, o almeno essenzialmente, su questi risultati.

62.

Orbene, in primo luogo, è pacifico che l'ammissibilità dei mezzi di prova in un procedimento come quello descritto al punto precedente non forma oggetto di una normativa comunitaria.

63.

Ne risulta che questa materia rientra in linea di principio nel diritto nazionale applicabile, fatto salvo tuttavia il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività ai sensi della giurisprudenza della Corte ricordata al punto 60 della presente sentenza.

64.

Occorre quindi esaminare se una normativa nazionale come le disposizioni di diritto tedesco in materia di prova descritte al punto 56 della presente sentenza, sia compatibile con i principi di equivalenza e di effettività sopramenzionati.

65.

A questo riguardo occorre constatare che nessun elemento del fascicolo presentato alla Corte consente di dubitare della compatibilità di queste disposizioni di diritto tedesco con il principio di equivalenza. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare questo punto alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto a sua disposizione, per assicurare il rispetto di questo principio.

66.

Per quanto riguarda il principio di effettività, occorre ricordare che ciascun caso in cui si pone la questione se una norma processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l'applicazione del diritto comunitario dev'essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta norma nell'insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali. Sotto tale profilo si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v. sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93, Peterbroeck, Racc. pag. I-4599, punto 14).

67.

Così, la norma processuale tedesca secondo la quale prove, come risultati di analisi, ottenute a seguito di un procedimento amministrativo irregolare restano di regola ammissibili in occasione di un successivo ricorso si spiega, secondo il governo tedesco, con l'esistenza di taluni principi fondamentali del diritto tedesco, in particolare quelli dell'istruzione ex officio e della libera valutazione delle prove, che permetterebbero di contestare tali prove in maniera effettiva.

68.

Nel procedimento principale, spetta al giudice del rinvio esaminare se, avuto riguardo a tutti gli elementi di fatto e di diritto a sua disposizione, le norme di diritto tedesco in materia di prova permettano effettivamente di tenere conto di una violazione del diritto ad una controperizia, in modo che l'applicazione di queste norme nella controversia principale non possa essere considerata tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile il beneficio delle garanzie assicurate dal diritto ad una controperizia.

69.

In secondo luogo, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali la Corte garantisce l'osservanza (v., in particolare, sentenze 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf, Racc. pag. 2609, punto 17; 6 marzo 2001, causa C-274/99 P, Connolly/Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 37, e 22 ottobre 2002, causa C-94/00, Roquette Frères, Racc. pag. I-0000, punto 23).

70.

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che, dal momento che una normativa nazionale entra nel campo di applicazione del diritto comunitario, la Corte, adita in via pregiudiziale, deve fornire tutti gli elementi di interpretazione necessari per la valutazione, da parte del giudice nazionale, della conformità di tale normativa con i diritti fondamentali di cui la Corte assicura il rispetto, quali essi risultano, in particolare, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dellelibertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») (v., in particolare, sentenze 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-2629, punto 15, e Roquette Frères, cit., punto 25).

71.

Nel caso di specie, poiché sono in gioco il rispetto del diritto ad una controperizia garantito dal diritto comunitario e le conseguenze che potrebbe avere una violazione di questo diritto sull'ammissibilità di un mezzo di prova nell'ambito di un ricorso come quello oggetto del procedimento principale, le norme nazionali applicabili in materia di prova rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario. Pertanto, queste norme devono rispettare gli obblighi derivanti dai diritti fondamentali.

72.

Nella fattispecie occorre prendere in considerazione, più in particolare, il diritto ad un processo equo dinanzi ad un tribunale, come enunciato dall'art. 6, n. 1, della CEDU e come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

73.

Si deve anzitutto esaminare l'argomento del governo danese e della Commissione, secondo cui il diritto ad un processo equo e le conseguenze che ne derivano non sono applicabili nel procedimento principale poiché la questione sollevata riguarda un provvedimento amministrativo e non un procedimento giurisdizionale dinanzi a un tribunale.

74.

Se è vero che il mezzo di prova di cui trattasi nel procedimento principale è stato ottenuto in un procedimento amministrativo che ha preceduto il ricorso proposto dinanzi il giudice del rinvio, occorre tuttavia constatare che la questione particolare proposta da quest'ultimo mira a sapere se questo mezzo di prova possa essere ammesso in un procedimento dinanzi ad esso pendente. Pertanto, tale questione riguarda manifestamente l'ammissibilità di un mezzo di prova nell'ambito di un procedimento dinanzi a un tribunale ai sensi dell'art. 6, n. 1, della CEDU.

75.

Occorre indicare, inoltre, che dalla giurisprudenza della Corte europea dei dirittidell'uomo deriva che l'art. 6, n. 1, della CEDU non disciplina il regime delle prove in quanto tale e che, quindi, l'ammissibilità di una prova raccolta senza rispettare le prescrizioni del diritto nazionale non può essere esclusa per principio e in astratto. Secondo questa giurisprudenza spetta al giudice nazionale valutare gli elementi di prova da lui ottenuti nonché la pertinenza di quelli di cui una parte chiede la produzione (v. Corte eur. D.U., sentenze Mantovanelli c. Francia del 18 marzo 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, §§ 33 e 34 e Pélissier e Sassi c. Francia del 25 marzo 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999-II, § 45).

76.

Tuttavia, secondo questa stessa giurisprudenza, il controllo che la Corte europea deidiritti dell'uomo esercita in forza dell'art. 6, n. 1, della CEDU, sul carattere equo del processo - che impone nella sostanza che le parti possano partecipare adeguatamente al procedimento dinanzi al giudice - riguarda la procedura considerata nel suo complesso, compreso il modo con cui è stata fornita la prova.

77.

Occorre rilevare, infine, che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha deciso che, quando le parti interessate hanno il diritto di formulare, dinanzi al tribunale, osservazioni su un mezzo di prova, deve trattarsi di un'autentica possibilità di dedurre efficacemente in merito a quest'ultimo, affinché il procedimento abbia il carattere equo richiesto dall'art. 6, n. 1, della CEDU. Una verifica di questo punto si impone in particolare quando il mezzo di prova rientra in un ambito tecnico che esuli dalla competenza dei giudici e possa influenzare in modo preponderante la valutazione dei fatti ad opera del tribunale (v. sentenza Mantovanelli c. Francia, cit., § 36).

78.

Spetta al giudice del rinvio valutare se, alla luce di tutti gli elementi di fatto e di diritto a sua disposizione, l'ammissione come mezzo di prova dei risultati di analisi oggetto del procedimento principale rischi di comportare una violazione del contraddittorio e, dunque, del diritto ad un processo equo. Nell'ambito di questa valutazione, il giudice del rinvio dovrà verificare, più in particolare, se il mezzo di prova oggetto del giudizio principale rientri in un settore tecnico che esuli dalla competenza dei giudici e che possa influenzare in modo preponderante la sua valutazione dei fatti e, nel caso in cui fosse così, se il sig. Steffensen goda ancora di un'autentica possibilità di dedurre efficacemente in merito a tale mezzo di prova.

79.

Se il giudice del rinvio decidesse che l'ammissione come mezzo di prova dei risultati di analisi oggetto del procedimento principale può comportare una violazione del contraddittorio e, quindi, del diritto ad un processo equo, egli dovrebbe escludere questi risultati come mezzo di prova al fine di evitare una violazione del genere.

80.

Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, la seconda questione pregiudiziale va risolta dichiarando che spetta al giudice nazionale, adito con un ricorso come quello oggetto del procedimento principale, valutare, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto a sua disposizione, se i risultati delle analisi condotte su campioni di prodotti di un fabbricante debbano o meno essere ammessi come mezzo di prova di un'infrazione alla normativa nazionale di uno Stato membro relativa ai prodotti alimentari, commessa da tale fabbricante, qualora quest'ultimo non abbia potuto esercitare il suo diritto ad una controperizia previsto dall'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva. A questo riguardo, spetta al giudice nazionale verificare se le norme nazionali in materia di prova applicabili nell'ambito di un tale ricorso non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi di natura interna (principio di equivalenza) e se esse non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Inoltre, il giudice nazionale deve esaminare se occorra escludere un tale mezzo di prova al fine di evitare provvedimenti incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il principio del diritto ad un processo equo dinanzi a un tribunale, come sancito dall'art. 6, n. 1, della CEDU.

Sulle spese

81.

Le spese sostenute dai governi tedesco, danese e italiano nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall'Amtsgericht Schleswig con ordinanza 5 luglio 2001, dichiara:

1) L'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/397/CEE, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, deve essere interpretato nel senso che un fabbricante può invocare nei confronti delle autorità competenti di uno Stato membro, sul fondamento di questa disposizione, un diritto ad una controperizia, qualora le dette autorità contestino la conformità dei suoi prodotti alla normativa nazionale sui prodotti alimentari in base all'analisi condotta su campioni dei detti prodotti prelevati presso negozi al dettaglio.

2) Spetta al giudice nazionale, adito con un ricorso come quello oggetto del procedimento principale, valutare, tenuto conto di tutti gli elementi di fatto e di diritto a sua disposizione, se i risultati delle analisi condotte su campioni di prodotti di un fabbricante debbano o meno essere ammessi come mezzo di prova di un'infrazione alla normativa nazionale di uno Stato membro relativa ai prodotti alimentari, commessa da tale fabbricante, qualora quest'ultimo non abbia potuto esercitare il suo diritto ad una controperizia previsto dall'art. 7, n. 1, secondo comma, della direttiva. A questo riguardo, spetta al giudice nazionale verificare se le norme nazionali in materia di prova applicabili nell'ambito di un tale ricorso non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi di natura interna (principio di equivalenza) e se esse non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività). Inoltre, il giudice nazionale deve esaminare se occorra escludere un tale mezzo di prova al fine di evitare provvedimenti incompatibili con il rispetto dei diritti fondamentali, in particolare il principio del diritto ad un processo equo dinanzi a un tribunale, come sancito dall'art. 6, n. 1, della convenzione europea per la salvaguardia dei dirittidell'uomo e delle libertà fondamentali.

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2003.

Il cancelliere R. Grass

Il presidente della Quinta Sezione M. Wathele