Cassazione Italiana, Sezioni Unite civili (sentenza 06 maggio 2003 n. 6853)Espropriazione per pubblico interesse (o utilita'). occupazione temporanea e d'urgenza. Risarcimento del danno. Questo istituto deve ritenersi compatibile con il principio sancito dall'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo |
1) La normativa recata dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848) e' stata introdotta nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria dell'atto contenente il relativo ordine di esecuzione, onde ha valore di fonte normativa primaria, in coerenza con: la struttura della Convenzione medesima, che affida in primo luogo a ciascuno Stato il compito di assicurare il godimento dei diritti riconosciuti al singolo (art. 1), richiedendo poi la garanzia dell'esistenza, nel diritto interno, di un ricorso effettivo, dinanzi ad un'istanza nazionale, che consenta di avvalersi dei diritti e delle liberta' consacrati dalla normativa convenzionale (art. 13). 2) Il fenomeno della cosiddetta occupazione appropriativa presenta, in sintesi, i seguenti caratteri: a) la trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione ad opera pubblica o ad uso pubblico, determina l'acquisizione della proprieta' alla mano pubblica; b) il fenomeno, in assenza di formale decreto di esproprio, ha il carattere dell'illiceita', che si consuma alla scadenza del periodo di occupazione autorizzata (e, quindi, legittima) se nel frattempo l'opera pubblica e' stata realizzata, oppure al momento della trasformazione qualora l'ingerenza nella proprieta' privata abbia gia' carattere abusivo o se essa acquisti tale carattere perche' la trasformazione medesima avviene dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; c) l'acquisto a favore della p.a. si determina soltanto qualora l'opera sia funzionale ad una destinazione pubblicistica e cio' avviene solo per effetto di una dichiarazione di pubblica utilita' formale o connessa ad un atto amministrativo che, per legge, produca tale effetto, con conseguente esclusione dall'ambito applicativo dell'istituto di comportamenti della p.a. non collegati ad alcuna utilita' pubblica formalmente dichiarata (cosiddetta occupazione usurpativa), o per mancanza "ab initio" della dichiarazione di pubblica utilita' o perche' questa e' venuta meno in seguito ad annullamento dell'atto in cui essa era contenuta o per scadenza dei relativi termini (in tal caso non si produce l'effetto acquisitivo a favore della p.a. ed il proprietario puo' chiedere la restituzione del fondo occupato-e, se a tanto non ha interesse e quindi; vi rinunzi, puo' avanzare domanda di risarcimento del danno, che deve essere liquidato in misura integrale); d) il soggetto che ha subito l'ablazione di fatto, per ottenere il risarcimento del danno, ha l'onere di proporre domanda in sede giudiziale entro il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 cod. civ.), la.cui decorrenza e' ancorata alla data di scadenza dell'occupazione legittima, se l'opera pubblica e' realizzata nel corso di tale occupazione, oppure al momento? dell'irreversibile trasformazione del fondo, se essa e' avvenuta dopo quella scadenza (o in assenza di decreto di occupazione d'urgenza, ma sempre nell'ambito di valida dichiarazione di pubblica utilita'). 3) La disciplina dell'istituto dell'occupazione appropriativa, il quale aveva gia' una base legale nei principi generali dell'ordinamento ed ha trovato previsione normativa espressa prima (settoriale) con l'art. 3 della legge 27 ottobre 1988, n. 458, e, successivamente, con l'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, risulta ormai basata su regole sufficientemente accessibili, precise e prevedibili, ancorate a norme giuridiche che hanno superato il vaglio di costituzionalita' ed hanno recepito (confermandoli) principi enucleati dalla costante giurisprudenza, con la conseguenza che l'istituto deve ritenersi compatibile con il principio sancito dall'art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. La riconosciuta necessita' che l'occupazione appropriativa sia comunque presidiata da una valida dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera, la previsione che al privato va riconosciuto un risarcimento ragionevole, l'esistenza di norme idonee ad assicurare una tutela effettiva in sede giudiziaria, consentono di ravvisare un giusto equilibrio tra la garanzia del diritto di proprieta', prevista dalla normativa interna e dalla citata Convenzione europea, e gli interessi generali della collettivita. |