mancato o ritardato pagamento delle imposte

Il mancato o ritardato rimborso delle imposte  costituisce violazione dei diritti umani.

Maurizio de Stefano
Avvocato in Roma

Segretario emerito della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo

 

 nella rivista “il fisco” (anno 2003, n. 36, I, pag. 5597) Editoriale Tributaria Italiana. De Agostini Professionale.

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 22 luglio  2003 (caso Cabinet Diot e  Gras Savoye) e quella  del 16 aprile 2002 (Dangeville), ambedue  contro la Francia ([1]), hanno condannato lo Stato francese al risarcimento del danno materiale, pari al valore dell’I.V.A., indebitamente pagata dal contribuente  in violazione delle regole del diritto comunitario, segnatamente la sesta direttiva del 17 maggio 1977, nel suo articolo 13-B-a, avendo accertato che i giudici nazionali (Consiglio di Stato e Cassazione)  avevano negato allo stesso contribuente detto rimborso e qualsiasi altra forma risarcitoria.

Segnatamente lo Stato francese ha dovuto versare alla società Cabinet Diot,  275.991,57 euro,  alla società  Gras Savoye 102.807,50 euro ed alla società Dangeville 21.734,49 euro, oltre alle spese legali anche dei processi nazionali.

La  sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 3 luglio 2003 (Buffalo s.r.l.   contro Italia) ([2]) ha dichiarato che il ritardo ultraquinquennale nel rimborso dei crediti d’imposta (pacificamente dovuto al contribuente da parte dello Stato), specie se di rilevante importo, pone  il contribuente in una situazione  di totale incertezza che aggrava la sua perdita finanziaria. In questo caso la Corte si è  riservata di liquidare in separata pronuncia il danno effettivamente sofferto dal contribuente, che peraltro aveva reclamato a tale titolo la considerevole somma di 5.203.336, 95 euro.

In tutte queste  sentenze, la  Corte Europea di Strasburgo ha dichiarato che il comportamento dello Stato nei confronti del contribuente aveva infranto il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui, segnatamente il diritto al rispetto dei beni garantito dall’articolo 1 del Protocollo n° 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Leggendo congiuntamente le tre decisioni emerge il principio che i crediti d’imposta costituiscono un <<bene>> per il contribuente, allorquando si concretizzano in un valore patrimoniale da far valere verso lo Stato ed anche se attengono alla materia fiscale – dove le prerogative degli  Stati sono ampie-  non sfuggono al controllo della Corte Europea, che può valutare caso per caso la ragionevolezza dell’equilibrio tra gli interessi pubblici ed i diritti soggettivi conculcati o soppressi .

Per quanto riguarda il caso italiano ([3]),  i principi espressi dalla Corte  di Strasburgo sono forieri di applicazione ad una molteplicità di situazioni analoghe, essendo ampiamente diffusa la prassi dell’amministrazione fiscale di considerare i diritti di credito dei contribuenti verso lo Stato, non sullo stesso piano dello speculare diritto dello Stato verso i contribuenti.

La Corte Europea di Strasburgo si riserva la facoltà di controllare caso per caso la fattispecie, non essendo generalizzata ed astratta la lesione del diritto al rispetto dei beni in subiecta materia.

La constatazione della Corte di Strasburgo che anche la Cassazione ed il Consiglio di Stato della Francia abbiano violato i diritti umani, e che la prassi amministrativa italiana  sia in contrasto con tali principi, dimostra che non solo la legislazione e la prassi nazionale che si pongano in contrasto con i diritti dell’uomo devono essere disapplicate tout court dai giudici nazionali, ma la giurisprudenza dei giudici nazionali deve prestare  attenzione (vincolante) alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, così come a quella della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

L’appartenenza di uno Stato all’Unione Europea così come al Consiglio d’Europa, comporta una limitazione della sovranità dello Stato.

Abbiamo sempre sostenuto([4]) che i Giudici italiani, così come quelli degli altri quarantaquattro paesi membri del Consiglio d’Europa, devono tutti considerarsi delle “sezioni distaccate in Italia” della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, quanto all’applicazione della  Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, nei confronti di chiunque dipendesse dalla giurisdizione dello Stato italiano. Il meccanismo è lo stesso della prevalenza (sulle norme nazionali) delle norme comunitarie direttamente applicabili nell’Unione Europea([5]).

Abbiamo aspramente criticato la giurisprudenza  della Cassazione italiana che non riconosceva una diretta vincolatività della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, così come invece lo aveva fatto per la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo([6]). Siffatto parallelismo tra le due Corti Europee (a detrimento, secondo la Cassazione, della Corte di Strasburgo) è aberrante e contraddittorio se si veda la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo che, allorquando applica la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, si riferisce esclusivamente alla diretta vincolatività della  giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo([7]).

A tal proposito abbiamo sommessamente ipotizzato un conflitto tra la Cassazione italiana e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ai limiti del “contempt  of Court” da parte della Cassazione italiana nei confronti della Corte Europea di Strasburgo, menzionando la recente decisione di quest’ultima   Corte Europea che aveva ribadito  il principio della immediata e diretta rilevanza nell’ordinamento giuridico italiano della Convenzione e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ([8]).

In particolare, con le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che riguardano il mancato rimborso dell’I.V.A.([9]), il passo ulteriore, per chiudere il cerchio del nostro ragionamento,  è dato dal richiamo espresso della giurisprudenza della  Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo.

La Corte di Strasburgo ha fondato il presupposto della illegittimità del comportamento dello Stato francese non solo sul mancato adeguamento di quello Stato ad una  direttiva comunitaria, ma soprattutto sul  “principio della responsabilità dello Stato”, costantemente affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee([10]).

Questa decisione della Corte di Strasburgo conferma per tabulas come il diritto comunitario, propriamente detto, cioè quello dell’Unione Europea, è inscindibile con i diritti umani, come lo abbiamo da sempre sostenuto([11]).

Purtroppo, i giudici nazionali, spesso dimenticano che la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950 è stata considerata da sempre il diritto costituzionale vivente  dell’Unione Europea, tanto da essere incorporata anche formalmente nei Trattati comunitari nel 1992 e nel 1997([12]). Questo cammino per l’incorporazione è proseguito con la Carta dei Diritti Fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 dove si riaffermano  espressamente <<i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee  e (..) da quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo>>([13]).

 E’ vero che si ritiene generalmente che questa  Carta dei Diritti Fondamentali non sia ancora (nel 2003) un testo giuridico cogente, ma una   Corte  d’appello italiana (quella di Roma), con esemplare lungimiranza, lo aveva espressamente ritenuto([14]).

Richiamata tutta la giurisprudenza, quivi menzionata, a sostegno del primato dei diritti umani, sulla legislazione o prassi nazionali incompatibili,  riteniamo di poter concludere  che il lungo cammino del  “diritto pretorio” delle due Corti europee,  non potrà più essere posto in dubbio,  anche per il legislatore e per  i più riottosi giudici nazionali, allorquando sarà approvata nell’anno 2004 la nuova Costituzione dell’Unione Europea (che ha già recepito la Carta dei Diritti Fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) e  dove si afferma nuovamente ed espressamente che i diritti fondamentali garantiti dalla  Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950  <<fanno parte del diritto dell’Unione (Europea) in quanto principi generali>> ed a tal proposito ancora una volta  si richiama espressamente <<la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e (..) quella della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo>> ([15]).

Per questi motivi, a nostro sommesso avviso, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo necessita di un osservatorio permanente e di attenzione da parte di  tutti gli operatori del diritto([16]).

Maurizio de Stefano

Avvocato in Roma

Segretario emerito della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo

 

 


 

[1] Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) , sez. II, Presidente Baka, sentenza del 22 
luglio  2003, caso Cabinet Diot e  Gras Savoye  contro Francia , ricorsi  n. 49217/1999 e 49218/1999. 
Conforme, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) , sez. II, Presidente Baka, sentenza
del 16 aprile 2002, Dangeville  contro Francia , ricorso n. 36677/1997.

[2] (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) , sez. I, Presidente Rozakis, sentenza del 3 luglio 2003, Buffalo s.r.l.   contro Italia , ricorso n. 38746/1997.

[3] (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) , sez. I, Presidente Rozakis, sentenza del 3 luglio 2003, Buffalo s.r.l.   contro Italia , ricorso n. 38746/1997.

[4]  de  Stefano Maurizio, La diretta applicabilità dei diritti umani nell’ordinamento giuridico italiano, in “il fisco” n. 12 del 26 marzo 2001, pag. 4689 ss..

de Stefano Maurizio, L’Italia risarcisce male le vittime dei lunghi processi,  in “La Previdenza Forense”, anno 2002, n. 4 pag. 351.

   [5] In dottrina , vedi: Celotto Alfonso, L’efficacia delle fonti comunitarie nell’ordinamento italiano, normativa, giurisprudenza e prassi. UTET, Torino, 2003, pag.1/325.

[6] Cassazione - sezione prima civile - sentenza 10 giugno-8 agosto 2002, n. 11987 Adamo più 60 - controricorrenti Ministero Grazia  Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Cfr. sul punto Cassazione, sentenza  02 agosto 2002 n.11573, S.r.l. Samantha Immobiliare  contro Ministero   Giustizia.

[7]  Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo,  da ultimo: sentenza 10 luglio 2003. Nei procedimenti riuniti C-20/00 e C-64/00-. Booker Aquaculture Ltd e Hydro Seafood GSP Ltd. Sentenza  20 maggio 2003. Nei procedimenti riuniti C-465/00, C-138/01 e C-139/01. Rechnungshof  e Österreichischer Rundfunk, ed altri. Sentenza  10 aprile 2003. Nel procedimento C-276/01, Joachim Steffensen. http://www.dirittiuomo.it/

[8] de Stefano Maurizio, Legge Pinto  sull’equa riparazione: conflitto tra Cassazione e Corte Europea dei Diriti dell’Uomo,  in “il fisco”  n. 26 del 7 luglio 2003, pag. 4033 ss.. (Commento della decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,  prima  sezione  del 27 marzo 2003, sulla ricevibilità  del ricorso n° 36813/97, presentato da  G.  M. Scordino ed altri contro l’Italia).

    [9] Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) , sentenza del 22 luglio  2003, caso Cabinet
Diot e  Gras Savoye  contro Francia , ricorsi  n. 49217/1999 e 49218/1999. Conforme, Corte Europea
dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo),  sentenza del 16 aprile 2002, Dangeville  contro Francia,
 ricorso n. 36677/1997. 

[10] Vedi per tutte, Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 19 novembre 1991, causa 6/90 Francovich, in “il fisco”,  n. 2/1992, pag. 379, con nota di de Stefano Maurizio.

[11] de Stefano Maurizio, La gerarchia delle due Corti di giustizia europee in Rivista “Affari Sociali Internazionali”,  trimestrale Franco Angeli s.r.l., I diritti sociali in Europa, anno 1992, n. 1 pag. 273;  ed in Rivista “La Previdenza Forense”, anno 1991, n. 4 pag. 27;    L’Unione Europea e la Convenzione Europea dei Diritti Dell'Uomo (il parere  n.2/94 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 28 marzo 1996)  in Rivista “I diritti dell'uomo, cronache e battaglie”, anno 1996 , n. 1 , pag.  69; “I Diritti dell’Uomo nell’Unione Europea dopo il Trattato di Amsterdam”,  in Rivista “I diritti dell'uomo, cronache e battaglie”, anno 1997, n.2, pag. 58;L’Unione Europea  e la Convenzione di salvaguardia. Ipotesi di futuri rapporti Corte Europea – Corte di Giustizia: Una Corte  costituzionale per l’Europa ?  in  “Rivista Internazionale dei diritti dell'uomo”, anno 1998, n. 2, pag.453; L’incompiuta….Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea in   Rivista “I diritti dell'uomo, cronache e battaglie”, anno 2000, n. 1-2, pag. 93.

[12] Trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, come modificato dal Trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, vedi l’articolo 6 (ex articolo F) del testo consolidato:  paragrafo 1 <<L'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri>>. paragrafo 2 <<L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 , e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali di diritto comunitario>>.

    [13] Carta dei Diritti Fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, quinto paragrafo del 
Preambolo.

[14] Corte d’Appello di Roma - Sez.  lavoro - Ordinanza 11 aprile 2002,  Pres. Sorace, Rel. Cannella, - Favelli L. contro Condominio Via  Brichetti, 23. Testualmente nella parte motiva: <<… la Carta dei diritti, anche se non ancora inserita nei Trattati, è ormai  considerata pienamente operante come punto di riferimento essenziale non solo per l’attività delle istituzioni comunitarie, ma anche per l’attività interpretativa dei giudici europei, tanto che è costantemente richiamata negli atti degli organi europei, ma anche invocata più volte nelle conclusioni dell'avvocato generale nei giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee>>.

[15] Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa (CONV 850/03) (18 luglio 2003).  Parte Prima, Titolo Secondo, Diritti fondamentali e cittadinanza dell’Unione, art. 7, comma 3; Parte Seconda, Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione, Preambolo, quinto paragrafo.

[16] Tutte le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sono disponibili nel testo integrale sul sito http://www.echr.coe.int (in francese ed inglese). Le più importanti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo possono leggersi tradotte  in lingua italiana sulla  "Rivista Internazionale dei Diritti dell'Uomo" Editore, Vita e Pensiero, Pubblicazioni dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore.  Largo Gemelli, 1 (20123) Milano. Le più importanti sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo possono leggersi gratuitamente  tradotte  in lingua italiana sul sito  http://www.dirittiuomo.it/ della Consulta per la Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo.