finanziamento legge pinto

Finanziamento della legge Pinto  24 marzo 2001, n. 89, ( equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo) DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 5 maggio 2003.

   

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 5 maggio 2003, (in Gazz. Uff., 17 maggio, n. 113). - Accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa sul capitolo 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Preambolo

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il quale alla lettera b) dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1976, n. 468, e successive modificazioni, aggiunge, dopo il comma 6, tra l'altro, il seguente comma 6-bis «Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile;

Visto l'art. 2, comma 1, della richiamata legge 24 marzo 2001, n. 89, in base al quale chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata legge 24 marzo 2001, n. 89, il quale indica che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il proprio D.M. 31 dicembre 2002, recante ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Considerato che in applicazione della richiamata legge 24 marzo 2001, n. 89 è stato iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un fondo da ripartire sul capitolo 2829 - u.p.b. 41.5.11. - con uno stanziamento di euro 6.561.585;

Considerato che sulla base delle richieste pervenute da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della giustizia e della difesa, il citato stanziamento di euro 6.561.585 è stato interamente ripartito tra le Amministrazioni richiedenti;

Ritenuto che per effetto della predetta ripartizione debba ritenersi concretizzata la fattispecie prevista dal richiamato art. 11-ter, comma 6-bis della legge n. 468 del 1978, ai sensi e per gli effetti della medesima norma;

Decreta:

Articolo 1

È accertato l'avvenuto raggiungimento dei limiti della spesa espressamente autorizzata dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, iscritta sul fondo di cui all'u.p.b. 4.1.5.11 - Cap. 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse assegnate al bilancio di previsione per l'anno 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli stati di previsione per il medesimo anno dei Ministeri della giustizia e della difesa.