confronto sul principio di sussidiarietà

Confronto (rectius conflitto) tra la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Strasburgo) e quella della Corte di Cassazione (italiana) sul principio di sussidiarietà (a cura dell’avv. Maurizio de Stefano)

   

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso  KUDŁA contro POLONIA

Sentenza del 26 ottobre 2000 sul ricorso  n°30210/96)

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

152 §.    Al contrario, la posizione  dell’articolo  13 nel sistema di  protezione dei Diritti dell’ Uomo istituito dalla Convenzione milita in favore di una limitazione massima delle restrizioni implicite a questa clausola.

In virtù dell’articolo  1 (che dispone : « Le  Alte   Parti  contraenti  riconoscono ad ogni  persona sottoposta alla loro   giurisdizione  i Diritti e  le  libertà enunciati nel Titolo primo   della presente  Convenzione »),  le autorità  nazionali  sono responsabili in primo luogo  della attuazione e   della sanzione dei Diritti e delle  libertà garantiti. Il meccanismo di denuncia davanti alla Corte riveste dunque un carattere  sussidiario in rapporto ai sistemi nazionali di  salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. Questa  sussidiarietà  è espressa negli  articoli 13 e 35 § 1  della Convenzione.

La finalità dell’articolo  35 § 1, che enuncia la regola dell’esaurimento delle vie di ricorso  interne, è  di fornire agli  Stati contraenti l’opportunità di prevenire o di rimuovere  le  violazioni loro addebitate prima  di adire  la Corte (vedere, recentemente, la sentenza (del 28.07.1999 n.d.t.) Selmouni c. Francia [GC], n° 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). La regola dell’articolo  35 § 1 si fonda  sull’ipotesi, incorporata nell’articolo  13 (con cui essa  presenta strette affinità), che l’ordinamento interno offra un ricorso effettivo quanto alla pretesa violazione (ibidem).

Così, nell’enunciare in   maniera  esplicita l’obbligo  per gli Stati di proteggere i Diritti dell’ Uomo in primo luogo nell’ambito  del loro  proprio ordinamento giuridico, l’articolo  13 stabilisce a beneficio di coloro che sono soggetti alla giurisdizione una garanzia supplementare di godimento effettivo dei Diritti in questione. Come si ricava dai  lavori  preparatori (Recueil des Travaux préparatoires  de la Convenzione européenne des Diritti de l’Homme, vol. II, pp. 485 et 490, e vol. III, p. 651), l’oggetto dell’articolo  13 è  di fornire un mezzo attraverso il quale coloro che sono soggetti alla giurisdizione  possano ottenere, a livello nazionale, la riparazione delle violazioni dei loro diritti garantiti dalla Convenzione, prima di mettere in atto il meccanismo internazionale di denuncia davanti alla  Corte . Visto sotto questo angolo, il diritto  di  ciascuno di vedere che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole  non è  pienamente effettivo se non esiste alcuna possibilità di adire dapprima una  autorità nazionale fondando le doglianze sulla Convenzione, e le esigenze dell’articolo  13 devono essere guardate come rafforzative di quelle dell’articolo  6 § 1 piuttosto  che come assorbite dall’obbligo generale, imposto da questo , di non esporre  coloro che sono soggetti alla giurisdizione  a delle procedure giudiziarie  anormalmente lunghe.

OMISSIS

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso  LUCA’ contro ITALIA

Sentenza del 27 febbraio 2001 sul ricorso  n°33354/1996

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

  26 §.  Con la sentenza n° 254 del 1992, la Corte costituzionale dichiarò il secondo comma dell’articolo 513 incostituzionale  nella misura in cui, come  escludeva la possibilità di utilizzare nel giudizio di merito le dichiarazioni ivi previste in caso di silenzio dell’imputato in un procedimento connesso, determinava una disparità di trattamento ingiustificato in  rapporto alle dichiarazioni previste nel primo comma. In tale modo, la Corte costituzionale permetteva al giudice del merito l’utilizzazione delle dichiarazioni fatte da un imputato in  un procedimento connesso, indipendentemente dalla questione di sapere  se la persona contro la quale esse esano utilizzate aveva avuto la possibilità di interrogare o di farne interrogare l’autore ad una qualsiasi stadio del procedimento. D’altronde, la Corte costituzionale non fece alcun riferimento alle garanzie d’equità del  processo enunciate nell’articolo  6 della Convenzione né ai  criteri  scaturenti dalla giurisprudenza della Corte.

OMISSIS

 38 §.  La Corte ricorda che la ammissibilità delle prove è materia primariamente rimessa alle regole del diritto interno e che in via di principio  compete alle giurisdizioni nazionali di valutare  gli elementi raccolti da esse.  Il ruolo attribuito alla Corte  europea dalla Convenzione non consiste  nel pronunciarsi sul quesito se le deposizioni dei testimoni  sono state  a buon diritto ammesse come prove, ma nel ricercare se  la procedura considerata nel suo insieme  , ivi compreso il modo di presentazione dei mezzi di prova,  ha rivestito un carattere equo (vedere, tra le altre, le sentenze  Doorson contro Paesi-Bassi del 26 marzo 1996, Raccolta 1996-II, p. 470, § 67, e  Van Mechelen ed altri, sopra citata, p. 711, § 50).

OMISSIS

41 §. In questo contesto, la circostanza che siffatte deposizioni provengano da un coimputato, come nel caso di specie, e non da un testimone non è pertinente. A tal riguardo, la Corte sottolinea che il termine << testimone >>  ha, nel sistema della Convenzione, un senso << autonomo >> (sentenza Vidal contro Belgio del 22 aprile 1992, serie A n° 235-B, § 33).  Così che , dal momento in cui una deposizione, quale che sia fatta da un testimone stricto sensu o da un coimputato, è suscettibile di fondare, in maniera sostanziale, la condanna dell’imputato, essa costituisce una testimonianza a carico e le garanzie previste dall’articolo 6 §§ 1 e 3 d) della Convenzione a lui sono applicabili (confronta, mutatis mutandis, la sentenza Ferrantelli e Santangelo contro Italia del 7 agosto 1996, Raccolta 1996-III, §§ 51 e 52).

 42 §.  Alla luce di quanto precede, non appaiono dunque pertinenti le argomentazioni invocate dalla Corte di cassazione italiana nella sua sentenza del 19 ottobre 1995 per rigettare il gravame che era fondato sull’articolo 6 § 3 d) della Convenzione, argomentazioni riprese in parte dal Governo convenuto. In particolare, il fatto che il diritto nazionale in vigore all’epoca (paragrafo 26 qui-sopra) prevedesse che, a fronte del rifiuto del coimputato di testimoniare, le dichiarazioni formulate prima del dibattimento potevano essere utilizzate dal giudice, non sarebbe sufficiente a privare l’imputato del diritto, che l’articolo 6 § 3 d) a lui riconosce, di esaminare o di fare esaminare nella forma del contraddittorio ogni elemento di prova sostanziale a suo carico.

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso Z. ED ALTRI contro REGNO-UNITO

Sentenza del 10 maggio 2001 sul ricorso  n° 29392/95

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

103 §.  La Corte sottolinea  che conformemente all’oggetto ed allo scopo sottostanti alla  Convenzione, siccome ne derivano dall’articolo  1 della stessa , ogni Stato   contraente deve assicurare nel suo ordinamento giuridico interno  il godimento  dei Diritti e  libertà garantiti. E’  fondamentale per il meccanismo di  protezione stabilito dalla Convenzione che i sistemi nazionali essi stessi permettano di riparare  le violazioni commesse, la Corte esercitando il suo  controllo nel  rispetto del principio di  sussidiarietà . A tal riguardo, l’articolo  13, che impone un ricorso  effettivo per denunciare le infrazioni alla Convenzione, gioca un ruolo cruciale. Nella fattispecie, i ricorrenti lamentano essenzialmente di non avere beneficiato di un ricorso davanti ai tribunali per criticare il fatto che non fu loro  garantito il grado di  protezione contro gli abusi ai quali essi avevano diritto  in virtù dell’articolo  3  della Convenzione. Le  giurisdizioni interne hanno considerato che « il primo degli imperativi d’interesse generale che il diritto deve prevedere » è  che « i danni arrecati devono essere riparati » (paragrafo 46 supra). Per quanto riguarda i danni rilevanti nel campo  della Convenzione, questo principio è  consacrato dall’articolo  13 (vedere, segnatamente, Kudła c. Polonia [GC], sentenza del 26 ottobre 2000, ricorso n° 30210/96, § 52, CEDH 2000-XI). E’ nell’ambito di questa  disposizione che  conviene esaminare e, all’occorrenza, di accogliere la predetta doglianza dei ricorrenti.

104 §.  Pertanto, la Corte ritiene che non vi è stata violazione dell’articolo  6  della Convenzione.

OMISSIS

108 §.  Come la Corte lo ha affermato in più occasioni, l’articolo  13  della Convenzione garantisce l’esistenza nel diritto  interno di un ricorso che permetta di avvalersi dei Diritti e delle  libertà  della Convenzione, tali che possano ivi trovarsi consacrati. Questa disposizione esige dunque un ricorso interno che permetta di conoscere del  contenuto di una « doglianza difendibile » fondata sulla Convenzione e di offrire la riparazione appropriata, anche se gli Stati contraenti godono di un certo margine di valutazione  quanto alla  maniera  di conformarsi  agli obblighi che loro impone questa disposizione. La portata dell’obbligo scaturente dall’articolo  13 varia parimenti in funzione  della natura  della doglianza che il ricorrente fonda sulla Convenzione. Tuttavia, il ricorso richiesto dall’articolo  13 deve essere  « effettivo » in pratica come in diritto  (vedere, tra le altre la sentenza Aydın c. Turchia del 25 settembre 1997, Recueil1997-VI, pp. 1985-1986, § 103).

OMISSIS

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso  OUAJIL contro ITALIA

 Decisione del 31 maggio 2001 sulla ricevibilita’  del Ricorso n°  38764/1997

(traduzione non ufficiale a cura della dott. Fabiola Zolotti )

OMISSIS

C) La giurisprudenza della Corte di cassazione penale sull'(in)applicabilità nel diritto italiano    di alcune parti dell'articolo 5 della Convenzione

     Con la sentenza n. 15 dell'8 maggio 1989 (caso Polo Castro), la Corte di cassazione, a sezioni unite, enunciava il principio dell'applicabilità  diretta della Convenzione nel diritto italiano. La Corte di cassazione, chiamata ad applicare nel caso di specie l'articolo 5 § 4 della Convenzione, traeva questo principio da quello dell'adattamento del diritto italiano al diritto internazionale convenzionale. Tuttavia  essa subordinava  l'applicazione diretta della Convenzione alla condizione che  la disposizione concretamente invocata corrispondesse ad un atto normativo interno  completo, cioè idoneo a creare obbligazioni e diritti. Questo approccio escludeva, quindi, secondo la Corte di cassazione, l'applicabilità diretta delle disposizioni troppo generali.

     Con la sentenza n. 10693 del 27 luglio 1989 (caso Verdiglione), la seconda sezione della Corte di cassazione affermava tuttavia che le violazioni della Convenzione non potevano essere alla base di un  ricorso in cassazione in quanto le sue disposizioni non erano applicabili ai rapporti giuridici interni.

  Con la sentenza n. 2823 del 20 maggio 1991 (caso Cruciani), la stessa sezione sosteneva, con riferimento all'articolo 5 § 5 della Convenzione, che questa disposizione  si limitava a prevedere in modo generico un diritto al risarcimento, di modo che ne conseguiva unicamente un obbligo per gli Stati di darvi applicazione mediante propri strumenti interni e non  la  diretta applicabilità  della disposizione in questione.

     In una sentenza del 1° agosto 1991 n. 2404 (caso Azzurrini), la sesta sezione escludeva del resto una violazione dell'articolo 5 § 4 della Convenzione in un caso concernente il carattere non perentorio del termine imposto alle autorità giudiziarie per la trasmissione del fascicolo al tribunale in caso di ricorsi contro una misura di detenzione .

     Con la sentenza n. 2549 del 28 maggio 1996 (caso Persico), la prima sezione della Corte di cassazione riteneva questa volta che l'articolo 5 § 3 della Convenzione non fosse applicabile nel diritto italiano e che la situazione denunciata dal ricorrente potesse essere considerata soltanto alla luce delle disposizioni di diritto interno, cioè dell'articolo 303 e seguenti del CPP. Rigettava quindi il ricorso, il quale denunciava il carattere irragionevole della durata della custodia cautelare sulla base delle esigenze dell'articolo 5 § 3 della Convenzione e invitava la Corte di cassazione a valutare la situazione al di là delle regole formali previste dal codice italiano.

     Allo stesso modo, la sentenza n. 2550 del 31 maggio 1997 (caso Esposito) resa dalla stessa sezione sottolineava la natura programmatica dell'articolo 5 § 3 della Convenzione.

     Con la sentenza n. 1439 del 21 maggio 1998 (caso Scattolin), la quarta sezione della Corte di cassazione considerava l'articolo 5 § 3 della Convenzione inapplicabile alla fase del dibattimento ed affermava di nuovo la natura programmatica di questa disposizione.

     Con la sentenza n. 5611 del 2 dicembre 1999 (caso Piscopo), la prima sezione della Corte di cassazione si pronunciava  sulla questione  relativa a quale doveva essere la scelta della procedura di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza in vista del riesame di una misura detentiva, nel caso di una persona già detenuta all'estero ed  optava per la soluzione a suo avviso più conforme all'articolo 5 della Convenzione.

     Con la sentenza n. 2748 del 4 agosto 2000 (caso Aguneche B.O.), la quarta sezione della Corte di cassazione considerava la procedura di notifica dell'ordinanza di incarcerazione ad un imputato straniero conforme all'articolo 5 della Convenzione.

DOGLIANZE

 OMISSIS

Tenuto conto dei termini generali nei quali è formulata l'eccezione di non esperimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo, essa, secondo la Corte, deve essere interpretata estendendola  parimenti a questa seconda parte della richiesta. Il ricorrente non ha preso posizione a tale riguardo .

 La Corte ricorda che «è innanzitutto alle autorità nazionali, e in particolare ai tribunali, che spetta di interpretare ed applicare il diritto interno. Tuttavia, dato che riguardo all'articolo 5 § 1, l'inosservanza del diritto interno comporta violazione della Convenzione, ne consegue che la Corte può e deve verificare se questa  legislazione è stata rispettata»  (sentenza Scott c. Spagna del 18 dicembre 1996, Recueil 1996,VI, p. 2396, § 57). La Corte nota tuttavia che in materia di libertà personale il diritto italiano attribuisce alla Corte di cassazione il controllo supremo della legalità delle misure di privazione della libertà (articoli 111 della Costituzione e 311 CPP). Il principio di sussidiarietà richiederebbe quindi che una questione di legalità relativa ad una misura detentiva sia sottoposta in ultima istanza alla Corte di cassazione prima che la stessa Corte europea ne sia adìta.

     Nella misura in cui questa doglianza del ricorrente verte essenzialmente sulla legalità della messa in detenzione dal punto di vista del diritto italiano, tale questione avrebbe potuto essere sollevata in quanto tale davanti alla Corte di cassazione. Pertanto, il ricorrente non poteva considerarsi come esonerato dall'obbligo di ricorrere in cassazione relativamente alla legalità della sua detenzione in quanto tale, dopo l'esito negativo del suo primo ricorso al tribunale di Milano contro il proprio arresto.

     E' quindi il caso di accogliere l'eccezione di non esaurimento  delle vie di ricorso interno quanto alla  doglianza    tratta dall'illegalità dell'arresto del ricorrente. Questa seconda parte  del ricorso deve quindi essere rigettata in applicazione dell'articolo 35 § 1 e 4 della Convenzione.

OMISSIS

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso  N.F. contro ITALIA

Sentenza del  2 agosto 2001 sul ricorso  n° 37119/97

 

OPINIONE IN PARTE DISSIDENTE DEL GIUDICE BONELLO

OMISSIS

21 §.  In fatto, le diverse istanze nazionali che sono state chiamate a giudicare il  ricorrente non hanno avuto assolutamente  alcuna reticenza a trovare nella  direttiva e nelle norme che l’hanno preceduta una base legale sufficientemente chiara e prevedibile per stabilire se l’interessato aveva o meno mancato  ai doveri della sua funzione giudiziaria. Secondo la giurisprudenza della Corte, le istanze nazionali di giudizio sono gli interpreti naturali del diritto interno. Applicando il principio di sussidiarietà ed il suo margine di valutazione, la Corte ha sempre ritenuto che ella non dovesse rivedere l’interpretazione del diritto interno da parte delle giurisdizioni nazionali salvo che negli eccezionali casi di flagrante errore giudiziario. E’ molto  preoccupante che  la maggioranza  abbia scelto di prescindere dall’interpretazione unanime del diritto italiano, da  parte delle più alte autorità italiane competenti, in un caso dove i fatti ed il diritto si congiungono per dimostrare la ingenuità della tesi del ricorrente secondo cui egli non conosceva né poteva prevedere le conseguenze delle sue azioni.

OMISSIS

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso  BRUSCO  contro ITALIA

Decisione del 06 settembre  2001 sulla ricevibilita’  del ricorso n° 69789/2001

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

La Corte deve innanzitutto stabilire se il ricorrente ha esaurito, conformemente all’articolo 35 § 1 della Convenzione, le vie di ricorso che gli erano aperte nel diritto italiano.

Essa ricorda che la regola dell’esaurimento tende  ad offrire agli Stati contraenti l’occasione di prevenire o di riparare le pretese violazioni allegate contro essi prima che queste allegazioni siano sottoposte alla Corte (vedere, tra le tante, la sentenza Selmouni c. Francia [GC], n° 25803/94, § 74, CEDH 1999-V). Questa  regola si fonda sull'ipotesi, oggetto dell'articolo 13 della Convenzione – e con il quale essa presenta strette affinità –, che l'ordinamento interno offra un ricorso effettivo quanto alla violazione allegata (ibidem). Di modo che , essa costituisce un aspetto importante del principio secondo il quale  il  meccanismo di salvaguardia instaurato dalla Convenzione riveste  un carattere sussidiario rispetto ai sistemi nazionali di garanzia dei Diritti dell’Uomo (sentenze Akdivar ed altri c. Turchia del 16 settembre 1996, Recueil des arrêts et decisions 1996-IV, p. 1210, § 65, e Aksoy c. Turchia del 18 dicembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2275, § 51).

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 35 della Convenzione  prescrivono l’esaurimento solo nel caso di ricorsi,  relativi alle violazioni incriminate, che siano nello stesso tempo  , accessibili ed adeguati. Essi devono esistere con un grado sufficiente  di certezza non soltanto in teoria ma anche in pratica, senza di ciò manca la loro l'effettività e l'accessibilità richieste (vedere, segnatamente, le sentenze Akdivar ed  altri precitate, p. 1210, § 66, e Dalia c. Francia del 19 febbraio 1998, Recueil 1998-I, pp. 87-88, § 38). Inoltre, secondo i « principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti », certe circostanze particolari possono dispensare il ricorrente dell'obbligo dell’esaurimento delle vie di ricorso interne che gli si offrono (sentenza Selmouni predetta, § 75). Tuttavia, la Corte sottolinea che il semplice fatto di nutrire dei dubbi circa le prospettive di successo di un dato ricorso che non è di tutta evidenza votato all’insuccesso non costituisce una valida ragione per giustificare la mancata utilizzazione dei ricorsi interni (sentenze Akdivar, predetta, p. 1212, § 71, e Van Oosterwijck c. Belgio del 6 novembre 1980, serie A n° 40, p. 18, § 37 ; vedi anche Koltsidas, Fountis, Androutsos ed altri c. Grecia, ricorsi no 24962/94, 25370/94 e 26303/95 (riuniti), decisione della Commissione del 1°  luglio 1996, Decisioni e Rapporti (DR) 86-B, pp. 83, 93).

Nel caso di specie , la Corte osserva preliminarmente che il ricorrente può avvalersi della norma transitoria contenuta nell’articolo 6 della legge Pinto. Il ricorso alla corte d’appello dunque è a lui  accessibile.

Essa rileva inoltre che la legge Pinto mira , tra l’altro, a rendere effettivo a livello interno il principio della « durata ragionevole », inserito nella Costituzione italiana dopo la riforma dell’articolo 111. Peraltro, come la Corte lo ha ricordato nella sua sentenza Kudła c. Polonia (sentenza del 26 ottobre 2000, § 152), il diritto di ciascuno di vedere la sua causa  trattata entro un termine ragionevole non può essere che meno effettivo se non esiste alcuna possibilità di adire prima una autorità nazionale circa le doglianze scaturenti dalla Convenzione. Bisogna ricordare, inoltre, che nella sentenza in questione la Corte aveva concluso per la  violazione dell’articolo 13 della Convenzione stante l’assenza, nel diritto polacco, di un ricorso che  permettesse al ricorrente d’ottenere la sanzione del suo diritto a vedere la sua causa « trattata entro un termine ragionevole » (sentenza Kudła predetta, §§ 132-160).

Per quanto riguarda l’efficacia di questo rimedio,  conviene notare che ai sensi della legge in questione, ogni persona che sia parte di una procedura giudiziaria ricadente sotto l’ambito dell’articolo 6 § 1 della Convenzione può introdurre un ricorso tendente a far constatare la violazione del principio del « termine ragionevole », ed ottenere, se del caso, una equa soddisfazione che copra i pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti. Inoltre, come si evince dal paragrafo 2 dell’articolo 2 della legge, il giudice nazionale è chiamato nella valutazione del carattere ragionevole della durata di una procedura, ad applicare i principi emanati dalla giurisprudenza della Corte, segnatamente la complessità della causa, il comportamento del ricorrente e quello  delle autorità competenti (vedi, tra molte altre, le sentenze Pélissier et Sassi c. Francia [GC], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, e Philis c. Grecia (n° 2) del 27 giugno 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35). In queste  circostanze, la Corte considera che nulla permette  di pensare che il ricorso introdotto dalla legge Pinto non offrirebbe al  ricorrente la possibilità di fare riparare la sua doglianza, o che non avrebbe alcuna prospettiva ragionevole di successo.

E’ vero che il presente ricorso è stato introdotto prima dell’entrata in vigore della legge Pinto, e che  per conseguenza al momento in cui il ricorrente ha per la prima volta formulato la sua doglianza a Strasburgo, lo stesso  ricorrente non disponeva, nel diritto italiano, di alcun ricorso efficace per contestare la durata della procedura litigiosa.

A tal riguardo, la Corte ricorda che l’esaurimento delle vie di ricorso interne si valuta  normalmente alla data d’introduzione del ricorso davanti ad essa. Tuttavia, questa regola non è senza eccezioni, che possono essere giustificate dalle circostanze particolari di ogni caso di specie (vedi la sentenza Baumann c. Francia (terza sezione) del 22 maggio 2001, ricorso n° 33592/96, § 47, non pubblicata).

La Corte considera che nel presente caso, numerosi elementi giustificano una eccezione al principio generale secondo cui la condizione dell’esaurimento deve essere apprezzata al momento dell’introduzione del ricorso.

Essa osserva segnatamente che la frequenza crescente delle sue constatazioni di non-rispetto, da parte dello Stato italiano, dell’esigenza del « termine ragionevole » l’aveva indotta a concludere che l’accumulo di queste mancanze costituiva una pratica incompatibile con la Convenzione ed a richiamare l’attenzione del Governo sul « pericolo importante » che la « lentezza eccessiva della giustizia » rappresenta per lo stato di diritto (vedi le sentenze Bottazzi c. Italia [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V, e Di Mauro c. Italie [GC], n° 34256/96, § 23, CEDH 1999-V). Peraltro, l’assenza di un ricorso efficace per denunciare  la durata eccessiva delle procedure aveva  obbligato i soggetti alla giurisdizione a sottoporre sistematicamente alla Corte di Strasburgo  dei ricorsi che avrebbero potuto essere istruiti anzitutto ed in maniera più appropriata nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano. Questa situazione rischiava, a lungo termine, di affliggere il funzionamento, sia sul piano nazionale che sul piano internazionale, del sistema di protezione dei diritti dell’Uomo costruito dalla Convenzione (vedi, mutatis mutandis, la sentenza Kudła predetta, § 155).

Ora, la via di ricorso  introdotta dalla legge Pinto si iscrive nella logica di permettere agli organi dello Stato convenuto di riparare le mancanze all’esigenza del « termine ragionevole » e di ridurre, per conseguenza, il numero dei ricorsi che la Corte sarà chiamata a trattare. Ciò non vale soltanto per i ricorsi presentati dopo la data d’entrata in vigore della legge, ma anche per i ricorsi che , alla data in questione, erano già iscritti nel ruolo della Corte.

A tal riguardo , una importanza particolare deve essere data al fatto che la norma transitoria contenuta nell’articolo 6 della legge Pinto si riferisce esplicitamente ai ricorsi già presentati a Strasburgo  e mira dunque a far ricadere nel campo di competenza delle giurisdizioni nazionali ogni ricorso pendente davanti alla Corte e non ancora dichiarato ricevibile. Questa disposizione transitoria offre ai soggetti alla giurisdizione italiana una reale possibilità di ottenere una riparazione della loro doglianza a livello interno, possibilità  di cui è doveroso ,  in principio,   far uso.

Alla luce di quanto precede, la Corte reputa che il ricorrente era  tenuto, ai sensi dell’articolo 35 § 1 della Convenzione, ad adire la corte d’appello con una domanda ai  sensi degli articoli 3 e 6 della legge Pinto. Non si potrebbe ravvisare, peraltro, alcuna circostanza eccezionale atta a dispensarlo dall’obbligo di esaurimento delle vie di ricorso interne.

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato per non esaurimento delle vie di ricorso interne, in applicazione dell’articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione.

OMISSIS

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso  FRETTE  contro FRANCIA

Sentenza del  26 febbraio 2002 sul ricorso  n° 36515/97

 

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

OPINIONE PARZIALMENTE CONCORDANTE DEL GIUDICE COSTA, CUI ADERISCONO I GIUDICI JUNGWIERT E TRAJA

OMISSIS

Vi sono dunque  degli elementi  nei due sensi, e la soluzione dipende dal chiarimento, secondo che si metta  l’accento sulla  sussidiarietà  del ruolo  della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, o sull’importanza del « controllo  europeo »  che le  incombe.

Ma in fine tutto si mantiene, perché  come fare prevalere il controllo  europeo sulla  sussidiarietà  quando il diritto  rivendicato dal ricorrente – pur se comprensibile come rivendicazione sia sul piano affettivo ed umano – non è né diritto  ai sensi del diritto  nazionale né una  libertà garantita dalla Convenzione ?

OMISSIS

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso  KARATAS ET SARIcontro FRANCIA

Sentenza del  16 maggio 2002 sul ricorso  n° 38396/97

 

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

 31 §. Il Governo solleva a titolo principale, la  mancanza  dell’esaurimento delle vie di ricorso  interne. La regola dell'articolo 35 § 1 della Convenzione è in effetti fondata sul principio di sussidiarietà, il quale implica l'esercizio delle vie di diritto aperte  nell’ordinamento giuridico interno che siano al tempo stesso relative  alle pretese violazioni, accessibili ed  adeguate (sentenza Deweer c. Belgio del 27 febbraio 1980 e sentenza Van Oosterwijck c . Belgio del 6 novembre 1980). Peraltro, egli si fonda sulla giurisprudenza degli organi della Convenzione relativi alla valutazione del carattere equo di una procedura che presuppone una valutazione  globale di quest’ultima e richiede che essa sia  terminata (vedere segnatamente, sentenza Goddi c. Italia del 9 aprile 1984, o Commissione DH del 15 luglio 1986, D.R. 48, p. 21).

OMISSIS

 

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso  CHRISTINE GOODWINcontro REGNO-UNITO

Sentenza dell’ 11 luglio 2002 sul ricorso  n°28957/95

 

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

85 §.  La Corte constata che nel  caso Rees, nel 1986, ella aveva rilevato che   esisteva una scarsa comunanza di vedute tra gli Stati, autorizzando alcuni il mutamento di sesso  ed altri no, e che, nell’insieme, il diritto  sembrava attraversare una fase di transizione (sentenza Rees precitata, § 37). Nel  caso Sheffield e Horsham da ella deciso successivamente, ha posto l'accento sull'assenza di un modo di procedere europeo comune quanto alla  maniera  di trattare le ripercussioni che il riconoscimento giuridico dei mutamenti di sesso poteva avere negli altri settori del diritto  quali il matrimonio, la filiazione, o la  protezione  della vita privata o dei dati personali. Se il caso sembra restare immutato, l'assenza di un simile  modo di procedere europeo comune tra i 43 Stati contraenti non  sorprende molto, avuto riguardo alla  diversità dei sistemi e tradizioni giuridici. Conformemente al principio di  sussidiarietà , compete in  effetti innanzitutto agli Stati contraenti di decidere le  misure  necessarie per assicurare il riconoscimento  dei Diritti garantiti dalla Convenzione ad ogni  persona sottoposta alla loro   giurisdizione  e, per risolvere nei  loro ordinamenti giuridici interni i  problemi concreti posti dal riconoscimento giuridico  della condizione sessuale dei transessuali operati, gli Stati contraenti devono godere  di un ampio margine di valutazione. Anche la Corte attribuisce meno importanza all'assenza di elementi indicanti  un consenso  europeo relativamente al modo di risolvere i problemi giuridici e pratici rispetto all'esistenza di elementi chiari ed  incontestati che mostrano una tendenza internazionale continua non soltanto verso una accresciuta accettazione sociale dei transessuali ma anche verso il riconoscimento giuridico  della nuova identità sessuale dei transessuali  operati.

OMISSIS

(conforme Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso  I. contro REGNO-UNITO Sentenza dell’ 11 luglio 2002 sul ricorso  n°25680/94, § 65)

 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  Caso  STRATÉGIES ET COMMUNICATIONS ET DUMOULIN contro BELGIO

Sentenza del 15 luglio 2002 sul ricorso  n°37370/97

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

OMISSIS

  54 §. I  princìpi generali relativi all'efficacia delle vie di ricorso  interne sono state ampiamente sviluppate dalla  giurisprudenza  degli organi  della Convenzione  riguardo all'articolo  35 § 1  della Convenzione (vedere segnatamente Selmouni c. Francia [GC], n° 25803/94, §§ 74-76, CEDH 1999-V e Brusco c. Italia (decisione), n° 69789/01, 6 settembre 2001). A guisa  dell'articolo  35  della Convenzione, l'articolo  13 riflette il  principio di  sussidiarietà  sul quale si appoggia il  sistema  europeo di  protezione dei Diritti dell’Uomo e  deve, come la regola dell'articolo  35, applicarsi con una certa delicatezza . La Corte ritiene dunque che ella può tener conto dell’evoluzione  della legislazione intervenuta dopo  la data di presentazione del ricorso davanti la Corte per  pronunciarsi sull'osservanza delle esigenze dell'articolo  13.  Del resto , nella fattispecie, la  giurisprudenza   della Corte aveva contribuito a far credere al Governo che la procedura davanti a lei concerneva unicamente l'articolo  6  della Convenzione poiché solo a partire dal cambiamento di   giurisprudenza  operato con la sentenza del 26 ottobre 2000 resa nel caso  Kudła predetto (n.d.t. Kudła c. Polonia[GC], sentenza del 26 ottobre 2000, ricorso n° 30210/96, § 52, CEDH 2000-XI) che la Corte ha giudicato  necessario, allorquando era inoltre  invocato l'articolo  13  della Convenzione, di pronunciarsi anche su questa doglianza.

55 §.  All'occorrenza, ella non è tuttavia  convinta che il ricorso  invocato dal  Governo fosse effettivo e disponibile tanto in teoria che nella  pratica e rispondesse dunque alle esigenze dell'articolo  13  della Convenzione e ciò per le seguenti ragioni. Da una parte, risulta dalle  osservazioni delle  parti che l'articolo  136 del codice di procedura penale solleva alcune  questioni di diritto  interno belga che per il momento, secondo  le informazioni fornite, non sono state  ancora risolte. D'altra parte, il Governo stesso non ha citato alcun esempio  della prassi interna attestante che la sezione istruttoria della corte d’appello avrebbe accolto un ricorso  fondato sull'articolo  136, comma 2, di una persona non imputata.

OMISSIS

 

Risoluzione  1226 (2000) Esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo. Testo adottato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa il 28 Settembre 2000 (30ma Sessione).

(Estratto sulla base dei dati  OffICE del  Consiglio d' Europa - settembre 2000)

( traduzione non ufficiale a cura  dell’avv. Maurizio de Stefano)

1. L’ Assemblea  ritiene che la Convenzione europea dei Diritti dell’ Uomo (di seguito «la Convenzione») costituisce un meccanismo unico di  protezione dei Diritti dell’Uomo, che contribuisce in  maniera  importante al mantenimento  della sicurezza democratica ed al rispetto  del primato del diritto  nell’insieme del  continente  europeo. E’ essenziale, per mantenere la qualità di questa protezione, che gli Stati onorino pienamente l’impegno formale che essi hanno preso di  conformarsi  alle sentenze definitive  della Corte europea dei Diritti dell’ Uomo (di seguito «la  Corte ») nelle controversie in cui essi sono parti.

2. Il sistema  della Convenzione si fonda  segnatamente su due principi: la  sussidiarietà  e la  solidarietà . Secondo il  principio di  sussidiarietà , la responsabilità di garantire i Diritti e le  libertà enunciate nella  Convenzione incombe innanzi tutto alle  autorità nazionali. La Corte è  chiamata a statuire  unicamente nel caso in cui queste non adempiano ai loro  obblighi.

3. Secondo il principio di  solidarietà , la  giurisprudenza   della Corte fa parte integrante  della Convenzione, di modo  che il carattere giuridicamente vincolante della Convenzione è  impartito  erga omnes . Ne consegue  che gli Stati contraenti devono non solamente eseguire le sentenze pronunciate dalla  Corte nelle controversie in cui essi sono parti, ma parimenti  tener conto della incidenza eventuale che possono avere sui loro  propri sistemi e prassi giuridici le sentenze pronunciate in altre controversie.

4. In virtù dell’articolo  46, paragrafo 2,  della Convenzione, il Comitato dei Ministri controlla l’ esecuzione delle sentenze  della Corte . Peraltro, l’articolo  52  della Convenzione dispone: «Ogni Alta Parte Contraente, alla domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.» Tuttavia, la Convenzione non prevede alcuna sanzione nei confronti  degli Stati in caso di rifiuto persistente di  esecuzione. Le  misure  da adottare in tali casi derivano così dallo Statuto del  Consiglio d’Europa, in particolare il suo  articolo  8.

OMISSIS

B. la Corte dovrebbe:

OMISSIS

i. vigilare perché le sue  sentenze siano chiare e la sua  giurisprudenza  coerente;

ii. essere obbligata ad  indicare alle autorità  nazionali  interessate , nelle sue sentenze, la  maniera  in cui esse dovrebbero dare esecuzione alle sentenze rese ed adottare  le  misure  individuali o generali necessarie;

iii. indicare più spesso in una  sentenza che una precedente decisione non è stata eseguita dallo Stato interessato, che non lo è stata nella sua  integralità o ancora che non lo è stata nei termini fissati;

OMISSIS

12. Di conseguenza, l’ Assemblea :

OMISSIS

i. invita le  Alte   Parti  contraenti :

a.       ad adottare delle  misure  necessarie all’ esecuzione delle sentenze  della Corte al fine di evitare che siano commesse nuove violazioni;

OMISSIS

f.   ad adottare delle  misure  provvisorie nell’attesa dell’entrata in vigore di  riforme definitive;

g.  a predisporre le  riforme legislative e, all’occorrenza, costituzionali necessarie per mettere il diritto  interno in piena conformità con la Convenzione europea dei Diritti dell’ Uomo e la  giurisprudenza   della Corte ;

OMISSIS

CASSAZIONE ITALIANA

 

Cassazione Italiana .(sentenza  02 agosto 2002 n.11573/2002) Giudizio di equa riparazione - legge Pinto n-89/2001- Danno  non patrimoniale delle persone giuridiche per l’eccessiva durata del processo avente ad oggetto meri interessi patrimoniali. Insussistenza- (decisione in controtendenza rispetto alla consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)

OMISSIS

A confutazione delle deduzioni della Samantha (s.r.l.) inerenti al valore delle pronunce della Corte di Strasburgo, va osservato che l'art. 41 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contempla, in caso d'inosservanza dei principi posti dalla Convenzione stessa e dai suoi Protocolli aggiuntivi, e quindi anche in caso di violazione dell'art. 6 paragrafo 1 sulla durata ragionevole del processo, la facoltà della parte lesa di adire detta Corte europea, istituita ai sensi dell'art. 19 per assicurare il rispetto degli impegni assunti dagli Stati contraenti, al fine di ottenere "Un'equa soddisfazione se il diritto interno non permette che in modo incompleto di ripararne le conseguenze".

Tali previsioni evidenziano che l'accordo internazionale, anche per l'ipotesi della durata irragionevole del processo, non introduce norme di diritto interno, cogenti per i giudici nazionali, ma accorda alla parte lesa, a mezzo del proprio organo giurisdizionale, una tutela diretta di tipo suppletivo o sussidiarlo, invocabile al posto di quella mancante o ad integrazione di quella inadeguata offerta dai singoli ordinamenti.

L'ordinamento italiano, con la riformulazione dell'art. 111 della Costituzione ad opera dell'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, ha recepito in via programmatica il canone della durata ragionevole del processo, demandando alla legge il compito di assicurarla.

L'art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, occupandosi delle inosservanze di detto canone, con l'obiettivo di apprestare una tutela interna tendenzialmente pari a quella concessa dalla Convenzione, fa esplicito riferimento alle violazioni del citato art. 6 paragrafo I, e per il loro verificarsi stabilisce il diritto ad un’equa riparazione, ove si sia prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale in dipendenza del perdurare della causa oltre il tempo ragionevole, fissando poi le regole che devono presiedere all'identificazione  nella concreta vicenda di detto tempo ragionevole (la complessità della controversia, e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti, del giudice e delle altre autorità chiamate a concorrere o contribuire alla sua definizione).

Detto    esplicito richiamo della Convenzione, per l'individuazione della violazione  influente al fine dell’equa riparazione, non può far trascurare la presenza nella norma in esame di una propria disciplina circa i parametri cui correlare la durata ragionevole del processo, ed anche dell'espressa previsione del danno, patrimoniale o non patrimoniale, quale elemento costitutivo del diritto all'equa riparazione.

Questi rilievi, unitamente all'assenza di disposizioni che conferiscano carattere cogente alle decisioni della Corte europea (diversamente da quanto stabilito dal Trattato istitutivo della CEE per le sentenze della Corte di giustizia), portano a ritenere che il giudice italiano, chiamato ad attribuire un'equa riparazione, non sia vincolato alle pronunce di detta Corte europea, anche se debba tenerne conto quali autorevoli orientamenti giurisprudenziali e linee direttive per la definizione della ragionevole durata del processo, come recepita in base al predetto richiamo della Convenzione da parte della legge n. 89 del 2001, e sia poi tenuto a riscontrare esclusivamente sulla scorta dell'ordinamento interno il verificarsi dell'evento dannoso, quale concorrente requisito della nascita del diritto esercitato in giudizio.

OMISSIS

 

 

Cassazione Italiana .(sentenza  08 agosto 2002 n.11987/2002) Giudizio di equa riparazione - legge Pinto n-89/2001- Danno  non patrimoniale delle persone fisiche per l’eccessiva durata del processo. Onere della prova, sia pure non rigorosa, a carico del ricorrente. Sussistenza- (decisione in controtendenza rispetto alla consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo)

OMISSIS

6.  Non fondata, poi, la successiva seconda censura, di asserita violazione di "giudicato" della Corte di Strasburgo. E ciò per l'erroneità, in radice, della premessa,da cui quella critica muove, del carattere direttamente vincolante per il giudice interno" della decisione della predetta Corte Europea.

Ancorché debba conoscersi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, quanto ai criteri da essa elaborati per la valutazione della ragionevole durata del processo, valore di precedente, di cui non si può non tener conto, ai fini della interpretazione del contenuto dell'art. 2 1.89/01 - nella misura in cui questo richiama l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, cui quella giurisprudenza propriamente si riferisce - ciò però che deve escludersi è, infatti, l'asserito vincolo diretto che dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo deriverebbe per il Giudice italiano.

Diversamente dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo - che al pari dei regolamenti del Consiglio CE, hanno (per i profili dell'interpretazione della normativa comunitaria) diretta efficacia nell'ordinamento interno ai sensi dell'art. 189 del Trattato CEE (cfr. Corte Cost. n. 113/85 in relazione a n. 170/84) e, se pronunciate in sede di rinvio pregiudiziale, vincolano espressamente il giudice rimettente - per le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  non sussistono, nel quadro delle fonti, analoghi meccanismi normativi che ne prevedano la diretta vincolatività per il giudice interno.

Dal che, quindi, a maggior ragione, l’impossibilità di attribuire, nel nostro ordinamento, a dette sentenze l'efficacia di giudicato di cui all' art.2909 c.c.., come preteso dai ricorrenti.